Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34119 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34119 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32301/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE.
-RICORRENTE- contro COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME
-INTIMATI- avverso la sentenza di CORTE D ‘ APPELLO di BOLOGNA n. 738/2019, depositata il 06/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della
Decorazioni di COGNOME NOME per l’im porto di € 5200,00 , quale corrispettivo di lavori edili.
Il COGNOME, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto la chiamata in causa di NOME COGNOME, direttore dei lavori, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla necessità di provvedere al l’eliminazion e dei difetti delle opere.
Il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo, regolando le spese. La sentenza è stata impugnata sia dagli opponenti che dalla COGNOME; con sentenza n. 738/2019 la Corte d’appello di Bologna ha ridotto le somme dovute all’opposto e ha condannato il COGNOME a risarcire i danni.
La cassazione della sentenza è chiesta da NOME COGNOME con ricorso articolato in tre motivi.
COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOME non hanno formulato difese in questa sede.
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art . 346 c.p.c. per aver la Corte d’appello condan nato il COGNOME al risarcimento del danno, benché la domanda dell’oppost o, dichiarata assorbita in primo grado, fosse stata riproposta solo all’udienza di p recisazione delle conclusioni.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la pronuncia ritenuto che la domanda verso il COGNOME fosse di manleva o di rimborso dei costi e non di risarcimento, pervenendo all’ accoglimento di una azione diversa da quella introdotta in causa.
Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 183 e 163, comma sesto, c.p.c., per aver il giudice omesso di dichiarare accolta la tardività della domanda proposta verso il ricorrente solo nelle memorie ex art. 183, comma sesto c.p.c..
Il primo motivo è fondato ed assorbe le restanti censure.
La domanda di risarcimento introdotta da ll’oppost o era stata implicitamente dichiarata assorbita in primo grado per effetto del rigetto delle richieste di risarcimento ed eliminazione dei difetti, ma
doveva esser riproposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c. entro la prima udienza, essendo tardiva la sua deduzione nella comparsa conclusionale di secondo grado.
Deve darsi continuità al principio secondo cui nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell’autoresponsabilità e dell’affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel ” thema probandum” e nel “thema decidendum ” del giudizio di primo grado (Cass. SSUU. n. 7940/2019; Cass. 9589/2024; Cass. 16408/2024). In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbite le altre censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda