Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32434 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32434 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 954/2019 R.G. proposto da:
COGNOME AVV_NOTAIO NOME, c.f. CODICE_FISCALE, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., con indirizzo pec EMAIL contro
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COMUNE DI MANFREDONIA, intimati
avverso la sentenza n. 1840/2018 della Corte d’appello di Bari pubblicata il 30-10-2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12-7-2023 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione notificato il 18-52011 l’AVV_NOTAIO convenne, avanti il Tribunale di Foggia –
OGGETTO: contratto d’opera
R.G. 954/2019
C.C. 12-7-2023
Sezione distaccata di COGNOME, NOME COGNOME al fine di ottenere il pagamento della somma di Euro 95.910,48 a titolo di compensi per l’attività professionale svolta in suo favore per la difesa nel procedimento penale n.1118/1992 RGNR e n.403/1996 RG Tribunale di Foggia e nel procedimento penale 2285/2005 RG Corte d’appello di Bari.
Si costituì il convenuto NOME COGNOME, il quale chiese in via preliminare di essere autorizzato a chiamare in causa il Comune di COGNOME e di dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva, in quanto il Comune era tenuto al pagamento delle spese di difesa in relazione ai reati a lui contestati in qualità di consigliere comunale; nel merito, chiese che la domanda proposta nei suoi confronti fosse rigettata, formulando richiesta di essere manlevato dal Comune da ogni domanda proposta nei suoi confronti; chiese altresì che il Comune fosse condannato a rimborsargli la somma di Euro 14.197,47, da lui già corrisposta all’AVV_NOTAIO .
Il Tribunale autorizzò la chiamata in causa e si costituì il Comune RAGIONE_SOCIALE COGNOME chiedendo il rigetto di ogni domanda formulata nei suoi confronti.
Con sentenza n. 180 pubblicata il 28-1-2015, il Tribunale di Foggia condannò il Comune di COGNOME al pagamento a favore dell’AVV_NOTAIO della somma di Euro 95.910,48 a titolo di diritti e onorari per l’attività di difesa svolta in favore del consigliere comunale NOME COGNOME; condannò altresì il Comune a pagare a favore di NOME COGNOME Euro 14.197,47 a titolo di rimborso delle somme da lui pagate
a favore dell’AVV_NOTAIO , oltre rivalutazione e interessi; condannò il Comune alla rifusione delle spese di lite.
2.Propose appello il Comune di COGNOME e si costituirono sia NOME COGNOME sia NOME COGNOME chiedendo il rigetto dell’appello.
Con sentenza n. 1840 pubblicata il 30-10-2018, la Corte d’appello di Bari ha statuito in dispositivo: «1)accoglie l’appello e, per l’effetto, accertato che nulla deve il Comune di COGNOME né direttamente all’AVV_NOTAIO COGNOME per le prestazioni professionali svolte in favore di COGNOME NOME, né in favore del COGNOME NOME a titolo di rimborso dei pagamenti in favore del suo legale nei procedimenti penali indicati, rigetta ogni domanda proposta dalle altre parti nei confronti del Comune di COGNOME;
2)condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore del Comune di COGNOME delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi Euro 10.730,00 per compensi e per il secondo grado in complessivi Euro 10.680,00 di cui Euro 1.165,00 per spese ed Euro 9.515,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge».
3.Con atto ritualmente e tempestivamente notificato a mezzo pec il 28-12-2018, a NOME COGNOME al difensore domiciliatario AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO all’indirizzo pec EMAIL e al Comune di COGNOME al difensore domiciliatario AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’indirizzo pec EMAIL
EMAIL, NOME COGNOME ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla base di due motivi.
NOME COGNOME e il Comune RAGIONE_SOCIALE COGNOME sono rimasti intimati.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 12-7-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo rubricato ‘ violazione di legge dell’art. 112 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c.’ il ricorrente lamenta l’omissione di pronuncia in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello , laddove non ha condannato NOME COGNOME al pagamento dei compensi professionali in suo favore. Evidenzia che egli in primo grado aveva proposto la domanda di pagamento dei compensi professionali nei confronti del convenuto NOME COGNOME e che, a seguito della chiamata in causa del Comune di COGNOME, aveva esteso la domanda anche nei confronti del Comune, chiedendo che fosse condannato il convenuto o il Comune al pagamento dei compensi. Rileva che la sentenza di primo grado, in accoglimento della domanda, aveva condannato il Comune e sostiene che in questo modo la sentenza aveva riconosciuto anche il diritto dell’AVV_NOTAIO al pagamento da parte del cliente COGNOME, come risulta anche dalla motivazione della
sentenza. Lamenta che la Corte territoriale si sia limitata ad escludere la condanna del Comune al pagamento e nulla abbia disposto in ordine alla domanda principale avanzata dall’AVV_NOTAIO nei confronti del suo cliente; sostiene che la domanda nei confronti del convenuto COGNOME era stata accolta e non doveva essere riproposta in appello, in quanto si trattava di accoglimento implicito, rispetto al quale una decisione era sussistente, con condanna del terzo chiamato in garanzia.
1.1. Il motivo è in parte inammissibile per carenza di specificità e per il resto infondato.
In primo luogo, in violazione della previsione dell’art. 366 co.1 n. 6 cod. proc. civ., il ricorrente non specifica da quale precise statuizioni della sentenza di primo grado risulterebbe che la domanda proposta dall’AVV_NOTAIO nei confronti del cliente COGNOME fosse stata implicitamente accolta dal giudice di primo grado; per di più nel ricorso, in violazione dell’art. 369 co. 2 n.4 cod. proc. civ., la sentenza di primo grado non è elencata tra gli atti depositati sui quali il ricorso si fonda e tale sentenza non è elencata neanche tra gli atti del fascicolo di parte del giudizio di appello, che il ricorrente ha prodotto, per cui la Corte non è stata neppure posta nella condizione di procedere alla disamina diretta di detta sentenza. Seppure il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366 co.1 n. 6 cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, non debba essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, comunque richiede che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati
all’interno delle censure (Cass. Sez. U n. 18-3-2022 n. 8950, Rv. 664409-01) e invece nella fattispecie tale indicazione è mancante. Soltanto nella memoria il ricorrente richiama una frase della motivazione della sentenza di primo grado a favore della sua tesi, ma evidentemente la memoria, in quanto di contenuto illustrativo, non può integrare il contenuto del ricorso; per di più il richiamo è troppo frammentario per fare emergere che il ragionamento e le conseguenti statuizioni del giudice di primo grado avessero il contenuto sostenuto dal ricorrente.
Invece, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, tale implicito accoglimento della domanda proposta dall’AVV_NOTAIO nei confronti di NOME COGNOME da parte del giudice di primo grado deve essere escluso e ciò comporta l’infondatezza del motivo. Nella sentenza della Corte d’appello si legge che il convenuto COGNOME si era costituito in primo grado chiedendo la chiamata in causa del Comune, indicandolo come unico soggetto obbligato al pagamento. Lo stesso ricorrente dichiara (pag. 6 del ricorso) di avere chiesto, a seguito della costituzione del Comune, la condanna al p agamento di NOME COGNOME del Comune di COGNOME e perciò riconosce che, estendendo la domanda al Comune di COGNOME, aveva proposto la domanda alternativamente, chiedendo la condanna del soggetto che fosse stato ritenuto direttamente obbligato. Quindi, il dispositivo della sentenza di primo grado, trascritto nella sentenza impugnata (pag.2), laddove ha dichiarato di accogliere la domanda, ha
accolto soltanto la domanda formulata dall’AVV_NOTAIO nei confronti del Comune di COGNOME, individuato quale unico soggetto obbligato, condannando il Comune non solo a rimborsare i compensi già pagati dal COGNOME all’AVV_NOTAIO, ma condannando il Comune anche a pagare direttamente all’AVV_NOTAIO i compensi non ancora corrisposti. Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la domanda dal medesimo formulata nei confronti di NOME COGNOME non era stata implicitamente accolta, ma rigettata, in quanto era stata accolta soltanto la domanda proposta nei confronti del Comune.
A fronte di questi dati, si deve dare continuità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale, nel caso di domanda proposta alternativamente dei confronti di due soggetti, che venga accolta nei confronti di uno solo di questi ultimi e rigettata nei confronti dell’altro, l’appello del soccombente non basta a devolvere al giudice dell’impugnazione anche la cognizione circa la pretesa dell’attore nei confronti del co nvenuto alternativo, posto che l’unicità del rapporto sostanzia le, con titolare passivo incerto, non toglie che due e distinte siano le formali pretese, caratterizzate pur nell’unità del petitum – dalla diversità dei soggetti nei cui confronti è formulata la domanda e dalla parziale diversità dei fatti e degli argomenti di sostegno ( causa petendi) ; pertanto l’attore appellato ha l’onere di riproporre la domanda già formulata in primo grado, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. (Cass. Sez.Un. 29-7-2002 n.11202 Rv. 556366-
01; nello stesso senso Cass. sez.L 23-12-2011 n. 28711 Rv. 620116-01, Cass. Sez. 1 9-11-2018 n. 28792 Rv. 651453-01).
Nella fattispecie, a seguito dell’appello del Comune soccombente, era necessario e sufficiente che l’appellato AVV_NOTAIO, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ. della sua domanda non accolta, si limitasse a riproporla; egli non deduce di averlo fatto e anzi, sostenendo che quella domanda fosse stata implicitamente accolta, esclude di averlo fatto, non potendosi riproporre una domanda già accolta. Infatti , dalla diretta disamina dell’atto di citazione in appello, consentito alla Corte in quanto è denunciato error in procedendo (Cass. sez. 1 7-6-2023 n. 16028 Rv. 667816-02, per tutte) , risulta confermato che l’appellato COGNOME si era limitato a sostenere la correttezza della sentenza di primo grado impugnata anche nella parte in cui aveva condannato direttamente il Comune, senza riproporre in alcun modo, neppure implicitamente, la propria domanda nei confronti di NOME COGNOME.
Ne consegue che non è imputabile alla Corte d’appello l’omissione di pronuncia lamentata dal ricorrente, perché la Corte d’appello non poteva esaminare la domanda non riproposta e sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. se lo avesse fatto.
2.Con il secondo motivo rubricato ‘ violazione dell’art. 91 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c.’ il ricorrente sostiene che erroneamente l’AVV_NOTAIO sia stato considerato soccombente nel giudizio di appello, tanto da essere condannato in solido con
il convenuto appellato COGNOME alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi a favore del Comune. Evidenzia che l’AVV_NOTAIO è stato vittorioso nel giudizio di primo grado, mentre la circostanza che NOME COGNOME non abbia visto riconosciuto in secondo grado il suo diritto al rimborso delle spese di difesa da parte del Comune di COGNOME non intacca la sua posizione; aggiunge che il rigetto della domanda di manleva non comporta che l’attore debba essere condannato alla rifusione delle spese di lite del terzo.
2.1. L’infondatezza del primo motivo necessariamente comporta il rigetto anche del secondo motivo.
Non sussiste la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. prospettata dal ricorrente perché il giudice di appello, riformando la sentenza impugnata, deve procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo conto del l’esito complessivo della lite; ciò perché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all’art. 91 cod. proc. civ. il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Cass. Sez. 6-L 18-3-2014 n. 6259 Rv. 62993-01, Cass. Sez. L 1-6-2016 n. 11423 Rv. 639931-01, Cass. Sez. 3 12-4-2018 n. 9064 Rv. 648466-01).
Nella fattispecie la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di questo principio, in quanto l ‘esito complessivo
della lite ha visto soccombente anche l’appellato COGNOME nei confronti del Comune di COGNOME.
3.In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.
Nulla sulle spese di lite, essendo le controparti rimaste intimate.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda