Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18018 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18018 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13432-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 937/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/03/2021 R.G.N. 2964/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
Oggetto
Licenziamento disciplinare
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/04/2024
CC
Rilevato che:
La Corte d’appello di Roma ha accolto il reclamo di NOME COGNOME e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimatole da RAGIONE_SOCIALE il 28 marzo 2019, applicando la tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 18, quarto comma, della legge n. 300 del 1970, modificato dalla legge n. 92 del 2012.
La Corte territoriale ha premesso che, con sentenza n. 2609/2018 pronunciata in separato procedimento, la Corte d’appello di Roma aveva dichiarato esistente un rapporto di lavoro subordinato della NOME alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE a far data dal dicembre 2000; che con una prima lettera del 16.10.2018 RAGIONE_SOCIALE aveva invitato la NOME a presentarsi negli uffici per le formalità necessarie al ripristino del rapporto; che era seguito uno scambio di lettere e di contatti fino a che la società, con missiva del 28.3.2019, aveva intimato il licenziamento per assenza ingiustificata della lavoratrice dal 16.10.2018.
I giudici di appello hanno accertato che la lettera inviata da RAGIONE_SOCIALE il 16.10.2018 conteneva unicamente un invito rivolto alla NOME di presentarsi per espletare le formalità necessarie al ripristino del rapporto di lavoro e che tale ripristino poteva dirsi in concreto avvenuto solo con la successiva lettera del 13.12.2018, recante non solo l’intestazione ‘riammissione d’ufficio sentenza n. ‘ ma anche la dettagliata indicazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, quali il luogo di svolgime nto, l’orario da rispettare, le mansioni, l’inquadramento e la data di decorrenza. Hanno, tuttavia, appurato che la società, onerata, non aveva dato prova del ricevimento di quest’ultima lettera da parte della destinataria, con
conseguente insussistenza dell’addebito contestato, ai sensi dell’art. 18, comma 4 cit.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, con due motivi. NOME COGNOME ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
5 . Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ed esattamente il compendio documentale concernente l’avvenuto ripristino del rapporto di lavoro. La società trascrive, per estratto, la memoria di costituzione nel giudizio di reclamo, le lettere inviate da RAGIONE_SOCIALE il 16 ottobre e il 4 dicembre 2018 e la risposta della Leo a quest’ultima missiva in data 15 dicembre, nonché brani della deposizione del teste COGNOME per supportare la tesi dell’avvenuto ripristino del rapporto di lavoro fin dalla prima comunicazione. La società denuncia, inoltre, la violazione degli artt. 1324 e 1362 c.c. argomentando una errata interpretazione degli atti unilaterali.
7 . Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1460 c.c. etichettandosi il rifiuto ad adempiere della Leo come contrario a buona fede.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile per una duplice ragione.
9 . Anzitutto, perché omette ogni replica sull’argomento che costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè la presenza, solo nella lettera del 13.12.2018, degli elementi essenziali del contratto di lavoro, necessari alla costituzione, o
meglio al ripristino, del rapporto medesimo (v. Cass. n. 14109 del 1999, sulla necessità, ai fini della conclusione del contratto di lavoro, del raggiungimento del consenso delle parti sugli elementi essenziali; v. Cass. n. 8568 del 2004 sulla possibilità di esecuzione in forma specifico dell’obbligo di concludere il contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 2932 c.c., purché siano determinati o determinabili gli elementi essenziali del contratto).
Inoltre, e in modo assorbente, perché la censura, così come formulata, risulta estranea al perimetro di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., come delineato dalle S.U. di questa Corte (sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014), in quanto denuncia l’omesso esame non di un fatto storico determinato bensì di plurimi dati probatori, suscettibili di diverse valutazioni e letture e privi, sia singolarmente e sia complessivamente, di ogni valore di decisività.
11 . La violazione dell’art. 1362 c.c. è formulata in modo generico poiché non evidenzia l’errore che si addebita alla Corte d’appello nella lettura della documentazione prodotta e si esaurisce nella prospettazione di una diversa interpretazione dei medesimi atti e documenti già esaminati in sede di merito. Al riguardo deve ribadirsi l’orientamento consolidato secondo cui l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o di motivazione inidonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione; con la precisazione che per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia
discostato, non potendo trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati (v. Cass. n. 22536 del 2007; n. 15604 del 2007; n. 4178 del 2007; n. 24539 del 2009; n. 7467 del 2018).
Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso perché pone una questione di cui non vi è cenno nella sentenza d’appello e che appare anche estranea alle ragioni poste a base della decisione di recesso, non premurandosi la ricorrente di indicare se, in che termini e in quali atti processuali il tema del rifiuto di adempiere sia stato affrontato nei precedenti gradi e fasi di merito.
Come è noto, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 18795 del 2015; n. 11166 del 2018).
Le considerazioni svolte conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
16 . L’inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi
dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.
Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 24 aprile 2024