Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20792 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 20792 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
SENTENZA
sul ricorso 2205-2023 proposto da:
NOME, COGNOME NOME, domiciliati in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME;
– ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 637/2022 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 18/07/2022 R.G.N. 846/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
R.G.N.2205/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/06/2024
PU
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato COGNOME.
Fatti di causa
I lavoratori in epigrafe indicati, autisti addetti a tratte superiori a 50 km con qualifica di operatori di esercizio par. 183 della RAGIONE_SOCIALE, adivano il Tribunale di Palermo per chiedere la condanna della datrice di lavoro al pagamento dei rispettivi importi di euro 59.714,55 (per COGNOME NOME periodo 2007- 2013) e di euro 69.555,15 (per COGNOME NOME periodo 2007- 2014), a titolo di risarcimento per mancato godimento dei riposi settimanali maturati e non goduti, nonché a titolo di differenze retributive per indennità di agente unico (euro 730,23 per COGNOME ed euro 2.742,63 per COGNOME).
L’adito Tribunale rigettava le domande rilevando, quanto al profilo risarcitorio, una sostanziale carenza di allegazione e, con riferimento alle rivendicazioni retributive, l’inadeguatezza deduttiva e probatoria circa la vantata pretesa.
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 637/2022, confermava la pronuncia di primo grado evidenziando che: a) ai sensi del Regolamento CE n. 561/2006, ciò che conta, ai fini dell’osservanza di quanto statuito dall’art. 8, è che i conducenti godano di un congruo periodo, mai inferiore alle 69 ore complessive, entro la fine della terza settimana successiva, per ritemprarsi dalle fatiche dei viaggi affrontati (pur sempre superiori ai 50 km al giorno) e recuperare le proprie energie psico-fisiche; b) tale esigenza finalistica poteva essere adeguatamente garantita anche attraverso la funzione di riposo equivalente in più frazioni, a condizione che le stesse fossero prese entro la fine della terza settimana successiva e fossero attaccate ad altro periodo di riposo di almeno nove ore, come dal 2015 previsto dalla Circolare del Ministero del lavoro e RAGIONE_SOCIALE Politiche sociali 29.4.2015 prot. N. 7136 (interpretativa e attuativa dell’art. 8 par. 6 del suddetto Regolamento); c) i ricorrenti non avevano provato di avere fruito di un numero complessivo di ore di riposo inferiore a quello previsto dal Regolamento comunitario; d) per le richieste di differenze
retributive, i passaggi motivazionali della pronuncia de Tribunale non erano stati oggetto di specifiche censure.
Avverso la sentenza di secondo grado i lavoratori in epigrafe indicati proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resisteva con controricorso la società intimata.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
La controricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in particolare degli artt. 1, 4, 7, 8 e 19 del Regolamento CE n. 561/2006, per avere la Corte territoriale ritenuto corretta la fruizione dei riposi in modalità frazionata interpretando ed applicando la circolare interpretativa del Ministero RAGIONE_SOCIALE lavoro RAGIONE_SOCIALE politiche sociali 29.4.2015 prot. N. 7136 quale fonte integrativa ex nunc . Essi sostengono che, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di seconde cure, il Regolamento CE prevedeva la infrazionabilità dei riposi e che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE disposizioni eurounitarie, ai lavoratori spettavano, nell’arco di due settimane, due riposi ordinari di 45 ore (pari a complessive 90 ore) oppure un riposo ordinario ed uno ridotto di 24 (per ore 69) con obbligo della società di recuperare le restanti 21 ore entro la terza settimana attaccate ad un periodo di almeno 9 ore di riposo, con la conseguenza che il dipendente doveva recuperare un riposo mancante di 30 ore (21 + 9) in aggiunta alle 69 ore già godute nelle due settimane precedenti. Secondo i ricorrenti, pertanto, era errato l’assunto della Corte territoriale che aveva individuato in 69 ore di riposo il limite che i lavoratori avrebbero dovuto fruire nell’arco di tre settimane.
Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 29 del Regolamento CE 561/2006, per avere ritenuto la Corte territoriale che l’infrazionabilità dei riposi di cui al Regolamento suddetto si applicasse dalla data di emanazione della Circolare ministeriale del
29 aprile 2015, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc sulla interpretazione della norma e all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc sull’errore in iudicando e della motivazione, in relazione al contrasto tra norme interne e comunitarie. Si obietta che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato la disposizione interna in modo difforme da quella comunitaria di rango superiore, attribuendo efficacia interpretativa sin dall’11.4.2007 (data di entrata in vigore del Regolamento citato) ad una disposizione di una circolare ministeriale di rango inferiore rispetto alla norma euro-unitaria.
Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, artt. 115, 116 e 132 co. 4 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 cpc, nonché la motivazione apparente, per avere i giudici di seconde cure posto a base della decisione due presupposti, non corretti in diritto e in fatto, riguardanti le circostanze che i lavoratori avevano fruito RAGIONE_SOCIALE ore di riposo (individuate in 69 nell’arco di tre settimane) in maniera discontinua e che vi era stato un difetto di allegazione, quando, invece, dalle produzioni documentali allegate all’atto introduttivo del giudizio, emergeva chiaramente che essi avevano dedotto la mancata fruizione dei riposi come statuiti dal Regolamento CE 561/2006.
Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della violazione di disposizioni di legge, artt. 2697 cc, 112 e 116 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc: sostengono l’errata inversione dell’onere della prova in ordine alla loro richiesta, la nullità del procedimento per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la mancata ricognizione RAGIONE_SOCIALE prove e l’omesso esame su un punto decisivo della controversia e conseguente vizio di motivazione, anche in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, in tema di mancato espletamento di una ctu contabile e di mancata ammissione RAGIONE_SOCIALE prove articolate.
Il primo motivo è fondato.
E’ opportuno precisare che, nella fattispecie in esame, si applica ratione temporis (con riguardo agli anni oggetto della domanda originaria) il Regolamento CE n. 561/2006 e non quello successivo n. 1054/2020.
Ciò premesso, le disposizioni del Regolamento da prendere in considerazione sono:
Articolo 1: ‘il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo a trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale: Il presente regolamento mira, inoltre, ad ottimizzare il controllo e l’applicazione da parte degli Stati membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada’.
Articolo 4: ‘Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
h) ‘periodo di riposo settimanale’: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il ‘periodo di riposo settimanale regolare’ sia il ‘periodo di riposo settimanale ridotto’;
‘periodo di riposo settimanale regolare’: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
‘periodo di riposo settimanale ridotto’: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 8, paragrafo 6, ad una durata minima di 24 ore continuative;
‘settimana’: il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica’.
Articolo 8 comma 6: ‘Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: – due periodi di riposo settimanale regolare, oppure; – un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.
La questione in fatto, sottesa alla pretesa in diritto degli originari ricorrenti, per gli anni in contestazione addetti alle mansioni di operatore di esercizio par. 183 RAGIONE_SOCIALE declaratorie contrattuali per tratte superiori a km. 50, è rappresentata dalla
circostanza di avere usufruito, solo ed esclusivamente, di un solo riposo settimanale ridotto di ore 24.
La Corte territoriale, in sintesi, ritenuta pacifica la frazionabilità dei riposi, ha ritenuto che ciò che rilevava fosse il fatto che entro la terza settimana, successiva alla settimana in cui i riposi devono essere fruiti, i conducenti avessero goduto di riposi non inferiori alle 69 ore complessive per recuperare le proprie energie psico-fisiche.
Orbene, ritiene questa Corte che l’interpretazione dell’art. 8 co. 6 del Regolamento menzionato, fornita dai giudici di seconde cure, non sia corretta.
Invero, dalla lettura della norma europea e dal chiaro tenore letterale della stessa emerge con evidenza che il termine complessivo di riposo, che deve essere fruito entro la terza settimana, è di 90 ore (due riposi ordinari di 45 ore nel corso di due settimane consecutive oppure un riposo ordinario di 45 ed uno ridotto di 24 con la possibilità di recupero RAGIONE_SOCIALE ore mancanti (21) entro la terza settimana affiancandole ad altro periodo di riposo.
A prescindere dalla tematica della infrazionabilità dei riposi e dei limiti in cui questa è consentita, ad essere errato, pertanto, è il dato di partenza del ragionamento della Corte territoriale che ha ritenuto il termine minimo RAGIONE_SOCIALE ore di riposo da fruire entro la terza settimana in 69 ore e, quindi, ha considerato che i tre riposi di 24 ore, goduti ogni settimana dai ricorrenti per un totale di 72 ore, fossero comunque idonei per il recupero RAGIONE_SOCIALE energie psico-fisiche: ciò, come detto, non è condivisibile.
Tutta la problematica della idoneità RAGIONE_SOCIALE allegazioni, ai fini di valutare le vantate pretese, della rilevanza e validità della Circolare ministeriale del 29.4.2015 e della idoneità RAGIONE_SOCIALE prove documentali prodotte deve, quindi, essere rivalutata alla luce del nuovo parametro normativo come sopra individuato e non secondo quello erroneamente indicato dalla Corte territoriale.
Alla stregua di quanto esposto, il primo motivo deve essere accolto, con assorbimento della trattazione dei restanti.
Dell’impugnata sentenza s’impone, pertanto, la cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, che in diversa
composizione, procederà a nuovo esame, facendo applicazione della suindicata interpretazione della norma regolamentare.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 giugno 2024