Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24034 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24034 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/08/2025
RIPETIZIONE INDEBITO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3987/2022 R.G. proposto da NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’ Avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5867/2021 del TRIBUNALE DI NAPOLI, depositata il 23 giugno 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 20 giugno 2025 dal Consigliere COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME domandò in via monitoria la ripetizione (ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.) della somma (euro 2.346,68) versata alla Agenzia delle Entrate Riscossione al fine di ottenere la cancellazione dell ‘ ipoteca in
suo danno iscritta in forza di otto cartelle esattoriali, assumendo che i relativi crediti erano prescritti e che la iscrizione non era stata preceduta dalla notifica del prescritto preavviso;
l ‘adito Giudice di pace di Napoli emise decreto d’ingiunzione in conformità alla richiesta;
l ‘opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. dispiegata da Agenzia delle Entrate Riscossione è stata accolta e l’appello dell’opposto respinto ;
avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in appello, ricorre per cassazione NOME COGNOME articolando un unico motivo;
resiste, con controricorso, Agenzia delle Entrate Riscossione; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
Considerato che
l ‘unico motivo di ricorso denuncia « nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. per omesso o insufficiente esame e motivazione di un fatto decisivo della sentenza ed ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ. letto congiuntamente all’art. 2940 cod. civ. »;
contesta, in sintesi, la (ritenuta dal giudice territoriale) necessità che l’accertamento della prescrizione dei crediti avvenga prima ed in giudizio differente da quello in cui si fa valere la ripetizione d’indebito: per contro – sostiene – la declaratoria di prescrizione era insita nella condanna resa in sede monitoria e sulla stessa doveva pronunciarsi il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo;
il ricorso è inammissibile;
pur nel contesto di una motivazione di non immediata agevole intellegibilità, la sentenza qui impugnata, nel disattendere l’appello interposto dall’odierno ricorrente, ha fondato la reiezione della
r.g. n. 3987/2022 Cons. est. NOME COGNOME
domanda originariamente proposta in via monitoria anche sul « difetto di spontaneità dell’adempimento », ritenuto presupposto dell’istituto della condictio indebiti , poi aggiungendo che « l’accertamento della prescrizione delle pretese è sindacato ulteriore, esterno al giudizio di opposizione e che a questo deve preesistere »;
l’argomentazione relativa alla spontaneità dell’adempimento -integrante ratio decidendi autonoma, di per sé idonea a suffragare il dictum reso – non risulta attinta criticamente, in maniera precisa, puntuale e pertinente, nell’unica sedes all’uopo deputata nel giudizio per cassazione, ovvero nel ricorso di adizione di questa Corte;
ed invero, soltanto nella memoria illustrativa parte impugnante si cura di contrastare l’assunto, adducendo che l’operato pagamento era indotto dalla « coazione » esercitata mediante la iscrizione ipotecaria: ma in maniera del tutto inammissibile ed irrituale, dacché le memorie di cui all’art. 380. bis .1 cod. proc. civ. (al pari di quelle previste dall’art. 378 cod. proc. civ.) sono destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire le ragioni giustificatrici della impugnazione o a confutare le tesi avversarie, non potendo invece contenere nuove censure e nemmeno specificare, integrare o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso ( ex plurimis, Cass. 27/08/2020, n. 17893; Cass. 12/10/2017, n. 24007, sulle orme di Cass., Sez. U, 15/05/2006, n. 11097);
ne deriva che il ricorso, nell’unico motivo in cui è articolato, non assolve l’onere di specificità prescritto dall’art . 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.: e tanto giustifica la declaratoria di inammissibilità, esimendo la Corte dallo scrutinio di merito sulla giuridica correttezza della pronuncia oggetto di impugnazione e, in special modo, della ratio decidendi non attinta; questione che, pur essendo irretrattabile la sua soluzione tra le parti per il giudicato così formatosi, viene lasciata in astratto impregiudicata;
il ricorso è dichiarato inammissibile;
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il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza;
attes a l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
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