Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17317 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17317 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5825/2021 R.G. proposto da
– ricorrenti –
contro
Comune di MARTINA NOME , in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 542/2020 de lla Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, depositata il 22.12.2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.4.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Martina Franca chiese ed ottenne dal Tribunale di Taranto due decreti ingiuntivi nei confronti dei suoi ex dirigenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il pagamento delle somme, rispettivamente, di € 827.495,77 e di € 911.308,76 , in linea capitale, a titolo di ripetizione di retribuzioni di posizione e di risultato versate nel corso degli anni e ritenute indebite perché non previste dalla contrattazione collettiva e prive di copertura finanziaria negli appositi fondi.
In parziale accoglimento delle separate opposizioni dei dirigenti, il Tribunale revocò i decreti ingiuntivi e condannò gli opponenti al pagamento della minori somme, rispettivamente, di € 349.714,91 e di € 350.283,15 , al netto delle ritenute fiscali e previdenziali e nei limiti di quanto non estinto per prescrizione.
L a Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, adita in via principale dai lavoratori e riuniti i due processi, respinse i loro gravami ed anche gli appelli incidentali del Comune, confermando le sentenze di primo grado.
Contro la sentenza della Corte territoriale i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.
Il Comune di Martina Franca si è difeso con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è rubricato «nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c. p.c.; tanto in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c.».
Gli ex dirigenti contestano innanzitutto l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui e ssi avrebbero ammesso la circostanza di avere percepito la retribuzione di posizione e di
risultato in mancanza del relativo fondo e in assenza di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE). Ed anzi rilevano di avere espressamente contestato tale assunto negli atti d ‘a ppello.
Ravvisano, inoltre, nella sentenza impugnata un’ipotesi di travisamento della prova o di errata percezione della stessa, in violazione dell’art. 115 c.p.c.
1.1 Nella sua prima parte il motivo è inammissibile perché non coglie il decisum della sentenza impugnata. Infatti, la Corte territoriale, pur avendo utilizzato impropriamente l’attributo «pacifico» -che nel linguaggio tecnico del processo civile si riferisce al fatto non contestato e, quindi, estraneo alla materia del contendere -ha comunque ritenuto infondati gli appelli mediante il richiamo alle risultanze istruttorie e, in particolare, alle ispezioni amministrative e alla deliberazione della Corte dei Conti, cui ha inteso attribuire piena efficacia probatoria per l’ accertamento della mancanza della contrattazione decentrata e (almeno per gli anni dal 2002 al 2008) della costituzione dell’apposito fondo da cui attingere le risorse per pagare gli incrementi retributivi.
In sostanza, il giudice d’appello , al di là del cenno alla non contestazione di alcuni fatti, che ha definito «pacifici», ha poi comunque motivato sulla prova di quei medesimi fatti, quale risultante dalla documentazione in atti.
1.2. Nella seconda parte, il motivo è pure inammissibile. Infatti, esso si sofferma sul contenuto dei documenti e critica la lettura datane dalla Corte territoriale. Ma è evidente che, in tal modo, dietro l’apparente denuncia di un vizio di violazione di legge, si pretende in realtà un sindacato sul «prudente apprezzamento» delle prove, che invece compete solo al giudice del merito ed è estraneo al giudizio di legittimità.
Il secondo motivo denuncia la «violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».
Secondo i ricorrenti la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi su alcuni di quelli che -ripresi nel ricorso -vengono definiti «motivi d’appello».
2.1. Il motivo è infondato, perché non sussiste il vizio di omessa pronuncia, il quale si verifica solo allorché risulti del tutto omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto e non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (v., ex multis , Cass. nn. 12652/2020 e 2151/2021).
Il giudice del merito non è tenuto a un esame espresso e distinto di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, potendosi eventualmente discutere -in caso di carenze argomentative -di un vizio di motivazione (sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti dei ben noti principi, sui quali si dovrà tornare in seguito), ma non di omessa pronuncia.
Il terzo motivo si duole di «Violazione e falsa applicazione d ell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; tutti in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».
I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe priva di una effettiva motivazione che dia conto delle «ragioni giuridiche della decisione» e che non avrebbe indicato «le norme di legge e i principi di diritto applicati al caso concreto».
3.1. Il motivo è infondato. Non sussiste, infatti, la denunciata violazione dell’art. 132 c .p.c., perché, come
evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, l ‘ anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene solo all ‘ esistenza della motivazione in sé, prescinde dal confronto con le risultanze processuali e si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l ‘ aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. S.U. n. 8053/2014, che richiama Cass. S.U. n. 5888/1992). I l difetto del requisito di cui all’art. 132 c.p.c. si configura, quindi, solo qualora la motivazione o manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’ oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l ‘ enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum ; esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti , implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito.
Nel caso di specie , la Corte d’Appello ha chiaramente indicato i presupposti di fatto e di diritto della propria decisione (percezione di retribuzioni aggiuntive non previste dai contratti collettive e prive di copertura finanziaria; illegittimità di tali retribuzioni). I ricorrenti sono legittimati a contestare la motivazione, ma non possono negarn e l’esistenza.
3.2. Si aggiunga che, con riferimento alle questioni giuridiche, nel giudizio di cassazione rileva unicamente il vizio di cui all’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., perché rispetto a dette questioni il giudice di legittimità è investito, a norma dell ‘ art. 384 c.p.c., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, che può essere anche mancante, a condizione che il dispositivo sia comunque conforme a diritto (v., ex multis , Cass. n. 14476/2019).
Il quarto motivo di ricorso è volto a censurare «violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2126 c.c. e art. 2033 c.c. ed art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Ad avviso dei ricorrenti, la ripetizione delle somme percepite dal lavoratore in rapporto a un’attività comunque svolta non sarebbe consentita dal principio costituzionale della «retribuzione proporzionata» e dall’art. 2126 c.c., che al lavoratore garantisce il diritto alla retribuzione anche in caso di prestazioni rese in esecuzione di un contratto nullo.
4 .1. Il motivo è infondato, perché l’art. 36 Cost. attiene solo al trattamento fondamentale e agli importi minimi di retribuzione di posizione, non anche alle maggiorazioni ed alla retribuzione di risultato, che in tanto possono essere riconosciute in quanto siano state rispettate le procedure previste dalla contrattazione collettiva (v., ex multis , Cass. n. 11645/2021). Analogamente, la norma contenuta nell’art. 2126 c.c. non trova applicazione qualora si discuta di un aumento della retribuzione di posizione per un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga il tema di una relazione sinallagmatica tra la voce di retribuzione e una specifica prestazione lavorativa
aggiuntiva, che comporti -dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale -«il trasmodare dell’incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. nn. 36358/2021 e 28966/2023).
Occorre in proposito ricordare che il d.lgs. n. 165 del 2001 prevede, all’art. 24, che la retribuzione del personale con qualifica dirigenziale è esattamente determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali e che il trattamento economico, così stabilito, remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal medesimo decreto; il trattamento economico, in definitiva, è quello (e solo quello) stabilito dalla contrattazione collettiva, ivi compreso il trattamento accessorio spettante in caso di conferimento temporaneo di mansioni diverse (Cass. n. 6021/2023), che per essere erogato richiede l’integrale rispetto delle condizioni e delle procedure imposte dalle parti collettive.
Il quinto mezzo denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.l. n. 16 del 2014, conv. in legge n. 68 del 2014, in relazione all’art. 12 preleggi e all’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c.».
Secondo i ricorrenti, la disposizione di legge -ritenuta ius superveniens direttamente applicabile al caso di specie -imporrebbe alle pubbliche amministrazioni il recupero delle somme indebitamente erogate secondo determinate modalità ivi stabilite e diverse dall’azione diretta e immediata nei confronti del percipiente.
5.1. Il motivo è infondato, perché l’interpretazione propugnata dai ricorrenti, laddove afferma la non azionabilità della condictio indebiti nei confronti del singolo dipendente, si
pone in conflitto con l’orientamento di legittimità, il quale ha chiarito che l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014, conv ertito dalla legge n. 68 del 2014, non deroga affatto all’art. 2033 c.c., con la conseguenza che la pubblica amministrazione può, nelle ipotesi previste dal comma 1 del medesimo articolo, recuperare direttamente dal dipendente che le abbia percepite le somme indebitamente versate (Cass. nn. 23419/2023 e 17648/2023). Esente da censure è, pertanto, la decisione impugnata che ha ritenuto non preclusa dalla disposizione di cui sopra l’azione di recupero dell’ente locale .
5.2. Il motivo è poi inammissibile nella parte in cui i ricorrenti -fatta propria, in via di mera ipotesi, l’interpretazione secondo cui la legge lascerebbe all’ente pubblico la scelta sul metodo di recupero degli indebiti pagamenti -sostengono che il Comune di Martina Franca avrebbe comunque effettivamente optato per il recupero mediante riassorbimento nelle successive tornate contrattuali e non mediante azione di indebito nei confronti dei dirigenti percettori.
Si tratta, infatti, di un’aggiunta non coerente rispetto al tema introdotto dal motivo (vizio di violazione di legge), che mira a pretendere da questa Corte un riesame del fatto, che invece non è consentito nel giudizio di legittimità.
Infine, il sesto motivo è volto a censurare «violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.l. n. 16 del 2014, in relazione a gli artt. 3 Cost., 21 della Carta di Nizza, 15 della legge n. 300 del 1970, 14 CEDU (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
Si prospetta un profilo di discriminazione nei confronti dei dirigenti, in ragione del fatto che il Comune di Martina Franca avrebbe ag ito per la ripetizione d’indebito solo nei loro confronti,
optando invece per una diversa modalità di recupero delle somme illegittimamente erogate a tutti gli altri dipendenti.
6.1. Il motivo è palesemente inammissibile, perché pone una questione mista, in fatto e in diritto, senza preoccuparsi di indicare se, come, dove e quando la questione sia stata proposta e discussa nei due gradi del giudizio di merito.
In ogni caso, è facile il rilievo che il rapporto di lavoro dirigenziale è ben differenziato, anche sul piano della disciplina normativa, da quello degli altri lavoratori, sicché per prospettare una discriminazione, ovverosia una ingiustificata disparità di trattamento, i ricorrenti avrebbero dovuto indicare le ragioni per cui, in questa particolare materia, ritengono invece obbligatorio un trattamento indifferenziato delle due categorie da parte del datore di lavoro. Ma nel ricorso nulla si legge in proposito.
Rigettato il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio , sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 7.200 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a d € 200 per esborsi e agli accessori di legge ;
si dà atto che sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17.4.2024.