Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28840 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28840 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 16920 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVAP_IVA, in peramministratore delegato, legale rappresen- sona dell’ tante pro tempore , NOME COGNOME
rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (P.I.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Trento n. 73/2024, pubblicata in data 21 maggio 2024; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio nei confronti della sua fornitrice dell’energia elettrica, RAGIONE_SOCIALE, per ottenere
Oggetto:
RIPETIZIONE INDEBITO ADDIZIONALE PROVINCIALE ACCISA RAGIONE_SOCIALE
Ad. 16/10/2025 C.C.
R.G. n. 16920/2024
Rep.
il rimborso del l’importo di € 243.056,61, che questa le aveva addebitato a titolo di imposta addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica , ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.l. n. 511/1988 . La domanda è stata accolta dal Tribunale di Trento, con condanna della società convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, dell’importo di € 246.730,40, oltre interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione (31 gennaio 2020) sino alla domanda giudiziale, ed interessi al tasso di cui all’ art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. ppello di Trento ha confermato la decisione di primo
La Corte d’a grado.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazione della Direttiva 2008/118/CE in correlazione ai dettami della Corte di Giustizia Europea (di seguito anche ‘CGUE’) forniti con la sentenza pubblicata in data 11 aprile 2024 nella causa C-316/22 nonché violazione dell’ art. 111 Cost. (in relazione all’ art. 360 n. 3) c.p.c.) ».
Con il secondo motivo si denunzia « violazione e/o falsa applicazione della Direttiva 2008/118/CE e della Direttiva 2003/96/CE in correlato disposto con l’ art 12 preleggi al c.c. (in relazione all’ art. 360 n. 3) c.p.c.) ».
I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.
Essi vanno rigettati.
Ric. n. 16920/2024 – Sez. 3 – Ad. 16 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6
Su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente -ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c. fare integrale richiamo per giustificare il rigetto del ricorso oggi esaminato, con opportuna correzione della motivazione della gravata sentenza, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Con il terzo motivo si denunzia « violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 1284 c.c. commi 1 e 4 , nonché dell’ art. 1 D.L. 9 novembre 2012 n. 192 (in relazione all’ art. 360, n. 3) c.p.c.) ».
Il motivo è infondato.
La decisione impugnata è, infatti, conforme all’indirizzo che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, dopo alcune decisioni di segno apparentemente differente, secondo il quale « il saggio di interessi di cui all ‘ art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo di applicazione » (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 61 del 03/01/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025; in entrambi i casi si trattava di obbligazioni che trovavano fondamento in una azione di ripetizione di indebito per somme pagate in virtù di un rapporto contrattuale, come nella fattispecie).
È opportuno precisare che, contrariamente a quanto pare sostenere parte ricorrente, l’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte con il quale è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale « se il titolo esecutivo giudiziale -nella sua portata
precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione -dispone il pagamento di ‘ interessi legali ‘ , senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall ‘ art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell ‘ esecuzione di integrare il titolo » (Cass., Sez. U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024) non fornisce alcun supporto alla sua tesi, volta ad affermare l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., alle sole obbligazioni di fonte contrattuale. Le Sezioni Unite, in tale arresto, si sono, infatti, limitate ad affermare che spetta al giudice della cognizione e non a quello dell’esecuzione st abilire se, anche in ragione della tipologia di obbligazione deAVV_NOTAIOa in giudizio, possano essere riconosciuti o meno gli interessi in questione. Anzi, può addirittura ritenersi che l’attuale approdo delle Sezioni Unite smenti sca in radice l’impostazione che limita l’applicabilità de gli interessi di cui a ll’art. 1284, comma 4, c.c. (c.d. ‘ super interessi ‘), alle sole obbligazioni di fonte negoziale, affermando la necessità di valutare l’applicabilità di detta disposizione, caso per caso, con riferimento alle singole fattispecie da cui deriva il rapporto obbligatorio eAVV_NOTAIOo in giudizio (in tal senso, cfr.: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21806 del 2025, in motivazione, decisione che conferma ulteriormente ed espressamente, in modo argomentato, l’applicabilità dell’art. 1284, comma 4., c.c., al credito da ripetizione di indebito, anche se non avente causa in un rapporto contrattuale).
Nessun rilievo, del pari, può attribuirsi -ai fini dei profili di censura di cui al motivo di ricorso in esame -alle considerazioni
svolte dalla società ricorrente in ordine alla circostanza che essa non avrebbe mai trattenuto la materiale disponibilità delle somme indebitamente pretese, ricavandone un vantaggio economico, avendole versate agli enti che supponeva avessero diritto alla loro corresponsione.
Poiché l’art. 1284, comma 4, c.c., si limita a stabilire il tasso degli interessi dovuti quali accessori del credito fatto valere in giudizio, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, è sufficiente, ai fini della piena applicabilità della predetta disposizione, che la parte convenuta sia titolare, dal lato passivo, del relativo rapporto obbligatorio e che, con riguardo al relativo credito siano dovuti gli interessi, come certamente è a dirsi per l’obbligazione di ripetizione di indebito, quanto meno dal giorno della domanda, ai sensi dell’art. 2033 c.c..
3. Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo i richiesti motivi gravi ed eccezionali a tal fine, secondo quanto più sopra chiarito, sia con riguardo alla questione di merito relativa all’azione di ripetizione, sia con riguardo alla questione relativa al tasso degli interessi dovuti dopo l’inizio del giudizio, in quanto sulla stessa vi sono state oscillazioni interpretative, anche nella giurisprudenza di questa Corte.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 16 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME