Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34080 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34080 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
RIPETIZIONE INDEBITO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24930/2022 R.G. proposto da rappresentati e difesi
COGNOME NOME e COGNOME NOME, dall ‘ AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
PRONIPOTE RAGIONE_SOCIALE E, PER ESSA, QUALE MANDATARIA, LINK
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso la sentenza n. 270/2022 della CORTE DI APPELLO DI SALERNO, depositata il giorno 8 marzo 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME (cui, lite pendente, sono succeduti mortis causa NOME COGNOME e NOME COGNOME) convenne innanzi il Tribunale di Salerno il RAGIONE_SOCIALE, per sentir dichiarare che la convenuta aveva indebitamente incassato la somma di euro 38.279,32, assegnatale all ‘ esito di una procedura espropriativa immobiliare promossa in danno del COGNOME dal predetto istituto di credito in forza di mutuo fondiario.
A suffragio della domanda, rappresentò che l’indebita percezione scaturiva dalla omessa contabilizzazione, in sede di progetto finale di distribuzione del ricavato, dell’importo già corrisposto alla procedente dal custode giudiziario in corso di procedimento.
Alla lite oppose resistenza, tramite la mandataria RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (cessionaria della RAGIONE_SOCIALE di tutti i crediti da quest’ultima a sua volta acquistati dal RAGIONE_SOCIALE).
La domanda è stata disattesa in ambedue i gradi di merito.
Per quanto ancora qui d’interesse, la decisione in epigrafe indicata, emessa in sede di appello, ha ritenuto « l’impossibilità per il soggetto espropriato di esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l’azione di ripetizione d’indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui
abbia riscosso, sul presupposto dell’illegittimità per motivi sostanziali dell’esecuzione forzata ».
Ricorrono uno actu per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidandosi a due motivi.
Resistono, con distinti controricorsi, RAGIONE_SOCIALE CF+ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A.) nonché, per il tramite della mandataria RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, in veste di cessionaria dei crediti di titolarità di RAGIONE_SOCIALE.
Con provvedimento del 29 marzo 2025, è stata formulata, ai sensi del l’ art. 380bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione del ricorso per inammissibilità e manifesta infondatezza dei motivi.
Più specificamente, con detta proposta, oltre al l’inosservanza delle modalità di deduzione della violazione di norme di diritto nel primo motivo, è stata rilevata, in ordine ad ambedue le doglianze sollevate, la contrarietà al principio che esclude la possibilità per il debitore di esercitare l ‘ azione di ripetizione di indebito nei confronti dei creditori (procedenti e/o intervenuti) soddisfatti in sede di riparto, sull ‘ assunto che l ‘ importo così percepito non era ad essi dovuto, senza avere tempestivamente posto in essere gli opportuni rimedi endoesecutivi; quanto al secondo motivo, si è altresì evidenziata l’inammissibilità del richiamo all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. in presenza di doppia decisione conforme di merito.
A seguito di tempestiva istanza di decisione depositata da parte ricorrente è stata fissata l’adunanza camerale sopra indicata, in vista della quale gli stessi ricorrenti e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine stabilito dal secondo comma dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, non occorre procedere a verificare la regolare notificazione del libello introduttivo a tutte le parti litisconsorti in grado di appello e non costituite nel presente giudizio di legittimità, stante l ‘ inammissibilità del ricorso per le ragioni di cui in appresso.
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l ‘ atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l ‘ integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell ‘ effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718).
Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1. Con il primo, rubricato « violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. », parte ricorrente assume l ‘ ammissibilità della dispiegata azione di
ripetizione, sul rilievo che « l ‘ elemento genetico si collocava al di fuori dell ‘ esecuzione » e che essa era stata esperita « senza minare la stabilità del piano di riparto (che poteva avere ad oggetto solo il credito effettivo della resistente) ».
2.2. Il secondo motivo, per « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti » ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. , lamenta la mancata considerazione della inesistenza del credito azionato in via esecutiva e di cui si è chiesta la restituzione e ribadisce la esperibilità dell’azione di ripetizione d’indebito nel termine di prescrizione decennale.
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni già in maniera diffusa esplicate nella proposta di definizione accelerata.
Quanto al primo motivo, si ravvisa una duplice, concorrente ed autonoma, causa di inammissibilità.
4.1. Innanzitutto, la doglianza omette la specifica e puntuale l ‘ indicazione delle norme in thesi violate dal giudice territoriale e nemmeno illustra quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza siano in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie.
Orbene, per fermo orientamento di nomofilachia, quando è denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni di diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (in tal senso, ex multis, Cass. 04/12/2023, n. 33827; Cass. 21/10/2022, n. 31195; Cass. 21/08/2020, n. 17570; Cass. 15/01/2015, n. 635).
4.2. Sotto diverso profilo, il motivo non supera lo scrutinio di ammissibilità ex art. 360bis , primo comma, num. 1, cod. proc. civ..
La decisione gravata è infatti conforme al consolidato indirizzo ermeneutico di nomofilachia, in ordine al quale parte ricorrente non offre alcuno spunto critico per una eventuale rimeditazione.
Come infatti affermato in numerosi ed univoci arresti di questa Corte, le procedure di esecuzione forzata sono caratterizzate dalla predisposizione di un sistema chiuso di rimedi interni alle stesse (le varie tipologie di opposizioni, ma anche le istanze di revoca o modifica) apprestati dall ‘ ordinamento a tutela delle parti e degli altri soggetti coinvolti nel processo esecutivo ed integranti, unitariamente valutati, un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti. La finalità ultima di detti rimedi (per i quali il codice prevede ben definiti tempi e modi di attivazione) va ravvisata nella tensione non già alla formazione di giudicato (inesistente ed inconcepibile esito dei procedimenti di esecuzione forzata, dacché aventi ad oggetto non l ‘ accertamento di diritti o di situazioni giuridiche soggettive in conflitto tra loro, ma la forzata attuazione di diritti già accertati nel titolo esecutivo), bensì alla stabilità degli effetti e dei risultati degli atti delle procedure esecutive, indefettibile requisito di effettività ed efficienza.
Più specificamente, la tendenziale definitività degli atti esecutivi, conseguente al mancato esperimento dei rimedi endoprocedimentali, importa l ‘ impossibilità di azionare in àmbito esulante dal procedimento esecutivo pretese di tutela volte a porre in discussione la validità degli atti o la produzione dei relativi effetti (da ultimo, cfr. Cass. 14/06/2023, n. 17021, ove altri riferimenti).
Da ciò deriva che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata o all ‘ infuori di esso, azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione della somma riscossa, sul
presupposto dell ‘ illegittimità per motivi sostanziali dell ‘ esecuzione forzata : la definizione di quel procedimento con l’approvazione del progetto di distribuzione senza contestazioni determina l’intangibilità della concreta ed effettiva assegnazione delle somme ricavate dalla espropriazione (così Cass. 28/08/2024, n. 23283; Cass. 23/08/2018, n. 20994; Cass. 13/02/2019, n. 4263; Cass. 28/02/2020, n. 5468; Cass. 22/06/2020, n. 12127).
Viene fatt a salva l’eventualità che il debitore esecutato abbia dedotto le illegittimità mediante opposizione proposta nel corso del processo esecutivo, ma accolta successivamente alla chiusura dello stesso (specificamente, Cass. 24/10/2018, n. 26927).
Del tutto correttamente, quindi, la Corte territoriale ha respinto la domanda di ripetizione, sul rilievo che, mancata ogni forma di reazione nell ‘ ambiente esecutivo e divenuto definitivo il progetto di distribuzione della somma ricavata dall ‘ espropriazione, al debitore espropriato era inibito contestare in diversa sede l ‘ esistenza o l ‘ entità del diritto del creditore in tal guisa soddisfatto.
4.3. Diversamente da quanto opinato dai ricorrenti, infine, nessun rilievo assume, al riguardo, la circostanza che la mancata proposizione dell ‘ opposizione sia dipesa dal fatto che il debitore si è avveduto dell ‘ errata contabilizzazione della somma ad opera dell ‘ ausiliario del giudice soltanto con verifica postuma all ‘ approvazione del piano di riparto ed alla chiusura della procedura esecutiva: anche tale verifica, da operarsi sugli atti a quel tempo a disposizione, andava compiuta entro il termine per prop orre l’unico rimedio consentito dall’ordinamento e, cioè, l’opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. avverso il provvedimento di approvazione del piano di riparto.
5. Pure il secondo motivo è inammissibile.
Oltre alla preclusione, evidenziata nella proposta di definizione, nascente dalla pronuncia di una c.d. doppia conforme nei gradi di
merito, l ‘ evocazione della fattispecie di impugnazione di legittimità di cui al num. 5 dell ‘ art. 360 cod. proc. civ. è del tutto inconferente.
Ed invero, il fatto decisivo per il giudizio considerato da quest ‘ ultima norma va correttamente inteso in senso storico-naturalistico, cioè a dire come concreto accadimento di vita, risultante dagli atti processuali e di carattere decisivo, con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi indiziari o risultanze probatorie (Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 26/02/2020, n. 5279; Cass. 08/11/2019, n. 28887).
Per contro, con il motivo in esame, ad onta della adoperata rubrica, parte ricorrente si duole di una non esatta valutazione delle risultanze istruttorie (testimoniali e documentali) da cui, a suo dire, emergerebbe la prova della dedotta locupletazione a suo danno, così finendo per richiedere a questa Corte una diversa valutazione di dette risultanze, attività del tutto estranea al giudizio di legittimità.
Tanto esime dal rilievo che, non esperito il rimedio a disposizione della parte che se ne duole, verrebbe meno in radice ogni eventuale ragione di illegittimità del lamentato decremento patrimoniale: posto che ogni provvedimento – come quello che lo ha determinato – che non è opposto o impugnato nei termini è, per definizione, legittimo e reso, quindi, secondo diritto.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, in conformità alla proposta di definizione accelerata.
Da ciò consegue, oltre al regolamento delle spese del grado secondo soccombenza (con liquidazione di esse diversificata per i vari controricorrenti, in ragione delle attività difensive in questo giudizio effettivamente esplicate), l ‘ adozione dei provvedimenti di condanna (nelle misure indicate in dispositivo) ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., giusta l ‘ art. 380bis , ultimo comma, cod. proc. civ..
Atteso l ‘ esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti – ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dell ‘ art. 13.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti, NOME COGNOME e NOME COGNOME, alla refusione in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.300 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Condanna i ricorrenti, NOME COGNOME e NOME COGNOME, alla refusione in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE (e, per essa, quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE) delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Condanna i ricorrenti, NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell ‘ art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell ‘ ulteriore somma di euro 4.300.
Condanna i ricorrenti, NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE (e, per essa, quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE), ai sensi dell ‘ art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell ‘ ulteriore somma di euro 5.500.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell ‘ art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., dell ‘ ulteriore somma di euro 5.000.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell ‘ art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 3 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME