SENTENZA TRIBUNALE DI VERONA N. 1235 2025 – N. R.G. 00004443 2022 DEL 27 05 2025 PUBBLICATA IL 27 05 2025
N. 4443/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del giudice NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4443NUMERO_DOCUMENTO R.G. promossa da:
P.IVA ) con sede legale in Altamura (BA), INDIRIZZO in persona del legale rappresentante sig. procura alle liti congiunta all’atto di citazione, in via anche disgiunta da ll’AVV_NOTAIO (C.F. ) e dall’AVV_NOTAIO (C.F. CP_1 P.IVA_1 CP_2
AVV_NOTAIO, sito in PadovaINDIRIZZO INDIRIZZO -PEC: C.F._2
, assistita, rappresentata e difesa, in forza di ), entrambi del foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_SOCIALE
Email_1
ATTORE
contro
(Cod. Fisc. e P.IVA ), in persona del suo procuratore speciale AVV_NOTAIO giusta procura speciale conferita in data 31/03/2010 (Atto Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
Rep. n. 92.622 -Racc. n. 17132 -Notaio in Milano), con sede in Milano, INDIRIZZO, rappresentata, difesa e domiciliata dall’AVV_NOTAIO, del Foro di Milano, (C.F. -PEC: NUMERO_TELEFONO) con studio in Milano, INDIRIZZO Per_1 C.F._3 Email_2
CONVENUTO
Avente per oggetto: Ripetizione indebito oggettivo
CONCLUSIONI
ATTORE: come da foglio di precisazione AVV_NOTAIOe conclusioni del 11.11.2024
‘Voglia L’Ill.mo Tribunale adito:
-In via principale:
a) accertare e dichiarare che nulla era dovuto dalla società attrice alla convenuta a titolo di addizionale provinciale sull’accisa AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE elettrica in relazione alle fatture emesse per le forniture rese nel 2010 e 2011 in relazione ai punti di prelievo AVV_NOTAIO‘elettricità (POD) nr.i P_IVA, relativo all’utenza sita in Altamura (BA), INDIRIZZO e P_IVA, relativo all’utenza sita in Altamura (BA), INDIRIZZO attesa la contrarietà AVV_NOTAIOa normativa nazionale rispetto al diritto unionale, così come interpretato dalla Corte di Giustizia UE e, comunque, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
b) per effetto AVV_NOTAIO‘accertamento di cui al punto che precede, accertare e dichiarare il diritto AVV_NOTAIOa società alla restituzione AVV_NOTAIOa complessiva somma di € 17.724,89 in linea capitale, indebitamente versata alla società (P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in INDIRIZZO, condannare la società a pagare alla società (P.IVA ) con sede legale in Altamura (INDIRIZZO), INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante, sig , la complessiva somma di € 17.724,89, o quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria, oltre: CP_1 Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_3 CP_1 P.IVA_1 CP_2
-interessi maturati al tasso legale di cui all’art. 1284 1 co c.c. dal 04.03.2021 (data di formale messa in mora, alla data di deposito AVV_NOTAIO‘atto di citazione);
-nonché interessi maturati e maturandi al tasso di cui all’art. 1284 4 co. c.c. e anatocismo sugli interessi dalla data di deposito del presente atto di citazione al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge ‘.
CONVENUTO: come da foglio di precisazione AVV_NOTAIOe conclusioni del 08.11.2024:
‘Voglia l’Ill.mo Tribunale di Verona, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, previo occorrendo il rinvio alla Corte di giustizia sui quesiti menzionati in narrativa o su ogni altro quesito che il Tribunale ritenga rilevante, così giudicare:
in via preliminare, principale:
-accertare e dichiarare l’improcedibilità AVV_NOTAIOa domanda formulata da in persona del legale rappresentante pro tempore, per effetto del mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita previsto dal D.L. 132/14 convertito con modificazioni dalla Legge 162/2014 ovvero in subordine, assegnare alla stessa un termine perentorio per esperirlo; CPNUMERO_DOCUMENTO1
-accertare e dichiarare l’improcedibilità AVV_NOTAIOa domanda formulata da per effetto del mancato esperimento del procedimento di conciliazione previsto dal ‘testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale AVV_NOTAIOe controversie tra clienti o utenti finali operatori o gestori nei settori regolati dall’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), approvato con delibera AEEGSI n. 209/2016/E/com ovvero, in subordine, assegnare alla stessa un termine perentorio per esperirlo; CP_1
in via preliminare, subordinata:
-accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra la decisione AVV_NOTAIOa Corte Costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal RAGIONE_SOCIALE con ordinanza n. 102 del 26/03/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale -1^ Serie Speciale – Corte Costituzionale il 14/07/2021 e/o sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Udine con ordinanza n. 20 del 30/12/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale -1^ Serie Speciale – Corte costituzionale il 16/03/2022 e il presente giudizio, sospendere l’odierno procedimento, anche ai sensi di quanto disposto all’art. 295 c.p.c., per tutti i motivi meglio esposti alle premesse;
-ordinare ex art. 107 c.p.c. l’intervento in causa del Controparte_5
RAGIONE_SOCIALE , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in INDIRIZZO e AVV_NOTAIOa relativa articolazione territorialmente competente tenuto conto AVV_NOTAIOa sede AVV_NOTAIO‘attrice; […] P.IVA_3
nel merito, in via principale:
-respingere tutte le domande, nessuna esclusa, AVV_NOTAIO‘attrice in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l’effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto d CP_1 Controparte_3
nel merito, in via subordinata:
-nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di un qualche credito di in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di ridurre la pretesa avversaria AVV_NOTAIOe somme non dovute per qualsiasi causa o ragione ( ivi compresi gli importi di addizionale provinciale relativi al periodo 01/01/2010 -01.04.2010), ovvero non debitamente provate, compensando quanto dovuto con il CP_1 Controparte_3
vantaggio fiscale già conseguito da e statuendo la diversa e minor somma ritenuta di giustizia, con applicazione di eventuali interessi al solo tasso legale e con decorrenza dei medesimi dalla data di proposizione AVV_NOTAIOa domanda giudiziale, nonchè senza rivalutazione monetaria né anatocismo, dichiarando comunque contestualmente il diritto di a ripetere dall’erario qualsiasi somma fosse condannata a rimborsare all’attrice; CP_1 Controparte_3
in ogni caso:
-con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ovvero, in subordine, con integrale compensazione AVV_NOTAIOe spese di lite visto che, considerato l’attuale assetto normativo del Testo Unico Accise, come meglio spiegato nella parte motiva AVV_NOTAIOa presente comparsa, è costretta a resistere in giudizio per non vedersi pregiudicato il diritto al rimborso nei confronti AVV_NOTAIO‘amministrazione finanziaria ‘ . Controparte_3
Concisa esposizione AVV_NOTAIOe ragioni di fatto e di diritto AVV_NOTAIOa decisione ex art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione notificato in data 17.06.2022 ha convenuto in giudizio deducendo di aver sottoscritto con la stessa un contratto di somministrazione di RAGIONE_SOCIALE elettrica in relazione ai seguenti punti di prelievo AVV_NOTAIO‘elettricità (POD): P_IVA, relativo all’utenza sita in Altamura (BA), INDIRIZZO e IT relativo all’utenza sita in Altamura (BA), INDIRIZZO SN. CP_1 Controparte_3 P.IVA_4
Parte attrice ha allegato di aver provveduto all’integrale pagamento AVV_NOTAIOe fatture, emesse da in relazione al suddetto rapporto di somministrazione, relative all’anno 2010 e 2011, precisando che le fatture relative ai consumi riferiti all’anno 2010 sono state pagate , in parte, successivamente, nell’anno 2011, come si evince dagli estratti conto allegati. Controparte_3
ha precisato che nell’ammontare corrisposto a saldo AVV_NOTAIOe fatture emesse da è compreso anche l’importo di complessivi € 17.724,89 a t itolo di addizionale provinciale all’accisa sull’RAGIONE_SOCIALE elettrica, in forza AVV_NOTAIO‘art. 6 del D.L. n. 511/1988, così come modificato dal D. Lgs. n. 26/2007 , norma nazionale istitutiva AVV_NOTAIO‘addizionale. CP_1 Controparte_3
ha specificato che quanto versato a titolo di addizionale provinciale è stato indebitamente corrisposto a in quanto l’art. 6, co. 1 lett. C) del D.L. n. 511/88, istitutivo AVV_NOTAIO‘addizionale provinciale sull’accisa all’RAGIONE_SOCIALE elettrica, deve essere disapplicato per contrarietà all’art. 1, Par 2 AVV_NOTAIOa Direttiva Europea 2008/118/CE nonché per contrarietà al diritto comunitario in materia di addizionali sulle accise, conformemente all’interpretazione AVV_NOTAIOa Corte di Giustizia UE. CP_1 Controparte_3
In particolare, ha rilevato che la Direttiva 2008/118/CE ha previsto che gli Stati membri possono introdurre imposte indirette ulteriori rispetto all’accisa sul consumo di RAGIONE_SOCIALE elettrica solamente nel caso in cui tali imposte abbiano una finalità specifica. CP_1
Parte attrice ha evidenziato che la Corte di Giustizia AVV_NOTAIO‘Unione Europea ha precisato, confermando la normativa comunitaria, che le semplici esigenze di bilancio locale non possono essere considerate finalità specifiche.
ha dedotto che la disciplina istitutiva AVV_NOTAIO‘addizionale all’accisa, non perseguendo alcuna ‘finalità specifica’ ed essendo in aperto contrasto con il diritto unionale è stata abrogata, a decorrere dall’anno 2012, dall’art. 2 , co. 6 D.Lgs. n. 23/2011. CP_1
Parte attrice, pertanto, ha evidenziato che la Corte di Cassazione si è pronunciata, con riferimento alla compatibilità AVV_NOTAIOa normativa istitutiva AVV_NOTAIO‘addizionale all’accisa all’art. 1 par. 2 AVV_NOTAIOa Direttiva 2008/118/CE, con varie sentenze affermando i seguenti principi di diritto , ai sensi dei quali ‘ l’addizionale provinciale alle accise sull’RAGIONE_SOCIALE elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione precedente, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 26 del 2007, art. 5, comma 1, va disapplicata per contrasto con l’articolo 1, p. 2, AVV_NOTAIOa direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia AVV_NOTAIO‘UE…’ e che ‘Le addizionali alle accise sull’RAGIONE_SOCIALE elettrica…non hanno finalità specifiche a termini AVV_NOTAIO‘art. 1, apr. 2, Direttiva 2008/118 CE aventi come finalità una mera esigenza di bilancio degli Enti locali. Ne consegue che il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, va disapplicato in ossequio al principio per cui l’interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia AVV_NOTAIOa UE è immediatamente applicabile nell’ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all’esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa ‘. (Cass. Civ. n. 27101/2019; Cass. Civ. n. 15198/2019).
relativamente all’azione di ripetizione AVV_NOTAIO‘indebito come tutela per l’utente finale da effettuare nei confronti del fornitore, ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale AVV_NOTAIOa Suprema Corte, ai sensi del quale: ‘ nel caso di addebito AVV_NOTAIOe accise al consumatore finale e AVV_NOTAIOe addizionali, quest’ultimo può esercitare l’azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti AVV_NOTAIO‘amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l’azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa. .’. (Cass. Civ. n. 27099/2019). CP_1
Parte attrice ha chiesto, pertanto, la condanna di alla restituzione, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 2033 c.c. , AVV_NOTAIO‘importo, di € 17.724,89 corrisposto a titolo di addizionale provinciale all’accisa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi maturati al tasso legale di cui all’art. 1284 c. 1 c.c. dal 04.03.2021 alla data di deposito AVV_NOTAIO‘atto di citazione, nonché interessi Controparte_3
maturati e maturandi al tasso di cui all’art. 1284 c. 4 c.c. e anatocismo sugli interessi, dalla data di deposito AVV_NOTAIO‘atto di citazione sino al saldo effettivo.
con comparsa di costituzione e risposta del 20.12.2022, si è costituita chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l’improcedibilità AVV_NOTAIOa domanda di per mancato preventivo esperimento AVV_NOTAIOa procedura di negoziazione assistita ovvero del tentativo di conciliazione previsto dal ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ adottato con deliberazione AEEG n. 209/2016/E/COM. Controparte_3 CP_1
Parte convenuta, sempre in via preliminare, ha chiesto la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. affermando la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra la decisione AVV_NOTAIOa Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale AVV_NOTAIO‘art. 14 c. 4 del D.Lgs . n. 504/1995 sollevata dal RAGIONE_SOCIALE con ordinanza n. 102 del 26.03.2021 e sulla questione di legittimità costituzionale AVV_NOTAIO‘art. 6 cc. 1 lett. c e 2 del D.L. n. 511/1988 e s.m.i. sollevata dal Tribunale di Udine con ordinanza n. 20 del 30.12.2021.
in via principale, ha chiesto il rigetto AVV_NOTAIOe domande di evidenziando la legittimità AVV_NOTAIO‘addebito addizionale fino all’abrogazione AVV_NOTAIO‘art. 6, comma 1 del D.L. n. 511/1988, eccependo l’irrilevanza, nel presente giudizio, AVV_NOTAIO‘incompatibilità tra le addizionali all’accisa e la Direttiva 2008/118/CE, essendo l’efficacia AVV_NOTAIOe direttive self -executing limitata ai rapporti tra il cittadino e lo Stato membro di appartenenza e non estrinsecando, invece, alcun effetto nei rapporti tra privati, come nel caso di specie. Controparte_3 CP_1
Parte convenuta ha dedotto che, nella denegata ipotesi di accoglimento AVV_NOTAIOa domanda di restituzione AVV_NOTAIO‘addizionale provinciale , in ogni caso l’incompatibilità tra diritto interno (D.L. n. 511/1988) e ordinamento comunitario (Direttiva 2008/118/CE) è sorta solamente in data 01.04.2010, e, conseguentemente, tutte le somme versate all’erario per periodi antecedenti a tale giorno non possono formare oggetto di ripetizione in quanto saldate prima che la citata norma impositiva venisse definitivamente meno.
ha rilevato che l’accoglimento AVV_NOTAIOa domanda di parte attrice comporterebbe la violazione del diritto di rivalsa previsto dall’art. 53 del TUA che intende garantire una neutralità economica al fornitore con riferimento al peso AVV_NOTAIO‘addizionale. Controparte_3
Parte convenuta, deducendo la natura non autonoma AVV_NOTAIO‘addizionale rispetto all’accisa, di cui configurerebbe un mero inasprimento, ha chiesto procedersi al rinvio alla Corte di Giustizia UE al fine di sapere se all’addizionale provinciale italiana possa applicarsi la Direttiva 2008/118/Ce.
ha eccepito l’estinzione per intervenuta prescrizione di tutti i pagamenti effettuati da prima del 04.03.2011 (dieci anni prima AVV_NOTAIOa PEC di messa in mora del 04.03.2021). Controparte_3 CP_1
Sempre parte convenuta ha contestato il quantum AVV_NOTAIOa domanda di ripetizione d’indebito evidenziando che l’importo complessivamente esposto da a titolo di Controparte_3
addizionale provinciale sulle accise nelle fatture emesse nel periodo contestato, ammonta alla minor somma di € 16.364,62, come risulta dal prospetto riepilogativo in atti.
ha evidenziato che con l’accoglimento AVV_NOTAIOa domanda di rimborso di quanto pagato a titolo di addizionali sull’accisa, conseguirebbe un indebito vantaggio fiscale. Controparte_3 CP_1
Parte convenuta ha chiesto, in via graduata, di procedere al rinvio alla Corte di Giustizia UE con riferimento all’incompatibilità AVV_NOTAIO‘art. 14, comma 4 TUA, disciplinante le modalità di rimborso AVV_NOTAIO‘addizionale restituita in forza di sentenza di condanna del giudice civile, con l’ordinamento unionale.
ha, infine, contestato la richiesta di AVV_NOTAIOa corresponsione AVV_NOTAIOa rivalutazione monetaria sull’importo di € 17.724,89 ed ha rilevato che gli interessi dovranno essere applicati al tasso legale dalla data di proposizione AVV_NOTAIOa domanda giudiziale, stante l’evidente buona fede di nel momento in cui ha richiesto il pagamento AVV_NOTAIOe somme oggetto di domanda di restituzione. Controparte_3 CP_1 Controparte_3
All’udienza del 01.03.2023 il giudice ha assegnato i termini, richiesti dalle parti per il deposito AVV_NOTAIOe memorie ex art. 183, sesto comma c.p.c., rinviando all’udienza del 22.06.2023 per esame AVV_NOTAIOe richieste istruttorie. Con provvedimento del 29.05.2023 il giudice, rilevato il suo passaggio alla giustizia amministrativa, ha differito l’udienza, già fissata per il 22.06.2023, al 12.10.2023. All’udienza del 12.10.2023 nessuno è comparso per e il giudice, su richiesta di ha rinviato per la precisazione AVV_NOTAIOe conclusioni all’udienza del 18.07.2024. Con provvedimento del 09.07.2024 il giudice, richiamata la comunicazione Tabella Feriale 2024 del Presidente del Tribunale di Verona e rilevata la soppressione AVV_NOTAIOe udienze ordinarie dal 15.07.2024 al 24.07.2024 e dal 03.09.2024 al 07.09.2024, ha differito l’udienza già fissata per il 18.07.2024 al 18.10.2024. Controparte_3 CP_1
Con provvedimento del 11.10.2024 il giudice, su apposita istanza di ha disposto lo svolgimento AVV_NOTAIO‘udienza mediante deposito di note scritte e, al fine di rispettare i termini perentori indicati all’art. 127 ter c.p.c., ha differito l’udienza al 13.11.2024. Controparte_3
Con provvedimento del 08.12.2024 il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. richiesti dalle parti.
Come si è detto, ha chiesto la ripetizione AVV_NOTAIO‘importo di € 17.724,89 versato in favore di a titolo di addizionale sull’accisa sull’RAGIONE_SOCIALE elettrica per le forniture erogate negli anni 2010 e 2011, addizionale prevista dall’art. 6, comma 1, lett. c) D.L. 511/1988 e contrastante con il diritto unionale e con le pronunce AVV_NOTAIOa Corte di Giustizia UE. CP_1 Controparte_3
La domanda di parte attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, si rileva l’infondatezza AVV_NOTAIO‘eccezione di improcedibilità, sollevata da […]
per mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dal ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (‘T esto integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale AVV_NOTAIOe controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE elettrica il RAGIONE_SOCIALE e il sistema RAGIONE_SOCIALE ‘). CP_3
L’art. 2, comma 2.4 AVV_NOTAIO‘allegato A AVV_NOTAIOa deliberazione ARERA 209/2016/E/com, in combinato disposto con l’art. 3, comma 3.1, esclude espressamente l’esperimento del tentativo di conciliazione, come condizione di procedibilità AVV_NOTAIOa domanda giudiziale, per ‘ le controversie attinenti esclusivamente a profili tributari e fiscali ‘.
Si rileva che la presente controversia presenta profili di natura tributaria in quanto il rapporto, dal quale ha origine la rivalsa praticata sul cliente finale ha natura tributaria e, conseguentemente, la presente controversia è esclusa dalla disciplina sulla conciliazione prevista dal ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Si ritiene, altresì, infondata l’eccezione di improcedibilità AVV_NOTAIOa domanda per mancato esperimento AVV_NOTAIOa procedura di negoziazione assistita, ai sensi del D.L. 132/2014 convertito con L. 162/2014, in quanto la procedura di negoziazione assistita sarebbe stata superflua avendo dato riscontro negativo alla richiesta bonaria, inviata da di ripetizione AVV_NOTAIO‘addizionale provinciale sull’accisa sull’RAGIONE_SOCIALE elettrica. (docc. 8 -9 . Controparte_3 CP_1 […] CP_1
Sempre in merito all’irrilevanza AVV_NOTAIO‘eccezione di improcedibilità AVV_NOTAIOa domanda per mancato esperimento AVV_NOTAIOa negoziazione assistita, si rileva che la stessa ha dedotto di essere costretta ad opporsi sistematicamente alle richieste di rimborso dei clienti finali e di non poter transigere in alcun modo la vertenza per non pregiudicare l’ eventuale istanza di rimborso , ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 14, comma 4 TUA, nei confronti AVV_NOTAIO‘Erario. Controparte_3
In merito alle questioni di legittimità costituzionale AVV_NOTAIO‘art. 14, comma 4 del D. Lgs. n. 504/1995 e AVV_NOTAIO‘art. 6, comma 1. lettera c), e 2 del D.L. n. 511/1988, promosse con ordinanze del 26 maro 2021 dal RAGIONE_SOCIALE e del 30.12.2021 dal Tribunale Ordinario di Udine, si rileva che con la sentenza n. 43 depositata il 15.04.2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale AVV_NOTAIO‘art. 14, comma 4 del D.Lgs. n. 504/1995 sollevate dal RAGIONE_SOCIALE arbitrale di RAGIONE_SOCIALE.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 43/2025 ha stabilito che l’addizionale provinciale all’accisa sull’RAGIONE_SOCIALE elettrica, abrogata nel 2012, non rispetta il requisito AVV_NOTAIOa finalità specifica richiesto dal diritto AVV_NOTAIO‘unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede solo una generica destinazione del gettito in favore AVV_NOTAIOe province ‘ ‘.
In particolare, la Corte Costituzionale ha precisato che ‘ tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto articolo 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è ‘in grado di
essere distinta dalla generica finalità di bilancio ‘ (Cass., sez. Tributaria n. 24373/2024; Cass. Civ. n. 27101/2019).
La sentenza n. 43/2025 AVV_NOTAIOa Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’addizionale provinciale poiché la norma nazionale istitutiva AVV_NOTAIOa stessa non soddisfa il requisito AVV_NOTAIOa finalità specifica richiesto dalla direttiva. Infatti, il gettito era genericamente destinato al finanziamento AVV_NOTAIOe Province, come risulta anche dal preambolo del D.L. del 1988.
Con la sentenza n. 43/2025 la Corte Costituzionale ha, pertanto, definitivamente chiarito che l’addizionale provinciale era illegittima fin dall’origine, con la conseguenza che il consumatore può far valere in giudizio il diritto alla ripetizione AVV_NOTAIO‘indebito nei confronti del fornitore ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 2033 c.c. senza più alcun ostacolo dovuto al divieto di disapplicazione da parte del giudice civile.
Quanto sopra esposto porta alla disapplicazione AVV_NOTAIO‘art. 6 del D.L. n. 511/1988 con esclusione del fondamento normativo in forza del quale ha riaddebitato a gli importi corrispondenti alle addizionali sull’accisa sull’RAGIONE_SOCIALE elettrica per le forniture erogate negli anni 2010 e 2011 e con conseguente accoglimento AVV_NOTAIOa domanda di ripetizione AVV_NOTAIO‘indebito. Controparte_3 CP_1 […]
Si rileva che l’eccezione, sollevata da di prescrizione decennale di tutti i pagamenti effettuati anteriormente al 04.03.2011, ossia dieci anni prima AVV_NOTAIOa PEC di di messa in mora del 04.03.2021, è infondata. Controparte_3 CP_1 […]
Risulta, infatti, documentalmente provato dall’analisi del prospetto riassuntivo dei pagamenti, oggetto di ripetizione, e degli estratti conto (doc. 5 e doc. 4 che il pagamento più datato risale al 14.03.2011 e la comunicazione PEC, con cui ha chiesto il pagamento AVV_NOTAIO‘indebito così interrompendo il termine di prescrizione, è del 04.03.2021 (doc. 8 . CP_1 CP_1 CP_1
nella comparsa conclusionale ha dedotto che ‘… non ha allegato al proprio ricorso alcuna prova dei pagamenti che asserisce di aver effettuato in favore d . Controparte_3 CP_1 Controparte_3
Si rileva che parte convenuta, fino alla comparsa conclusionale, non ha mai contestato il mancato pagamento da parte di AVV_NOTAIOe fatture, AVV_NOTAIOe quali parte attrice ha chiesto, con il presente giudizio, la restituzione AVV_NOTAIO‘addizionale provinciale. CP_1
Ad ogni buon conto, si evidenzia che ha fornito prova dei pagamenti effettuati mediante il deposito AVV_NOTAIOe fatture passive emesse a suo carico da parte di nell’anno 2010 -2011 (docc. 2 a -2b – 3) e degli estratti conto attestanti il pagamento AVV_NOTAIOe fatture (doc. 4 ). CP_1 Controparte_3 CP_1
sin dalla comparsa di costituzione, invece, ha contestato il quantum AVV_NOTAIOa domanda di ripetizione d’indebito formulata da evidenziando che, in caso di accoglimento AVV_NOTAIOa pretesa creditoria di parte attrice, la stessa dovrà essere riconosciuta nei Controparte_3 CP_1
limiti di € 16.364,62, importo esposto da parte convenuta a titolo di addizionale provinciale sulle accise nelle fatture emesse nel periodo in contestazione, come risulta dal prospetto riepilogativo e dalle bollette (docc. 7 – 8 . Controparte_3
Tale contestazione risulta priva di pregio in quanto, analizzando il prospetto depositato da parte convenuta (doc. 7 risulta che la stessa ha compreso anche voci non riguardanti l’addizionale provinciale. Controparte_3
In particolare, nella colonna F ‘Dettaglio _linea’ si evince che ha considerato anche la voce ‘Deduzione imposta erariale’, voce che nulla ha a che fare con l’addizionale provinciale, trattandosi di diversa imposta. Togliendo dal prospetto la voce ‘Deduzione imposta erariale’, che comporta la diminuzione AVV_NOTAIO‘importo totale, l’importo totale è pari ad € 18.994,50, importo maggiore di quello richiesto da in restituzione. Controparte_3 CP_1
Come ben esplicitato da la differenza tra € 18.994,50 ed € 17.724,89, importo richiesto da parte attrice, deriva dalla maggior valorizzazione, da parte di AVV_NOTAIOa fattura n. 1420504 per € 1.333,38, mentre la valorizza per soli € 63,76. CP_1 Controparte_3 CP_1
Parte attrice ha precisato di non aver chiesto il rimborso € 1.333,38, a titolo di addizionale provinciale di cui alla fattura n. 1420504, perché parte di tale fattura (€ 20.710,30) era stata pagata il 21.01.2011 e, conseguentemente, per tale pagamento il diritto alla ripetizione risulta prescritto.
pertanto, relativamente alla fattura n. NUMERO_DOCUMENTO si è limitata a chiedere la ripetizione AVV_NOTAIOa quota addizionale provinciale relativa al pagamento di € 1.040,06 corrisposto a saldo AVV_NOTAIOa fattura in data 14.03.2011. CP_1
ha, infine, dettagliato che per ricavare € 63,76, importo chiesto in restituzione relativamente alla fattura NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, è sufficiente una semplice proporzione nella quale ‘ l’importo totale AVV_NOTAIOa fattura n. NUMERO_DOCUMENTO sta all’addizionale provinciale totale AVV_NOTAIOa fattura, come il pagamento parziale del 14.03.2011 sta ad ‘x’, dove ‘x’ rappresenta la quota di addizionale provinciale versata con il pagamento parziale del 14/03/2011 ‘. CP_1
Traducendo numericamente quanto sopra esposto risulta:
€ 21.750,40: € 1.333,38 = € 1.040,06: x
X= € 63,76 ossia l’importo chiesto in ripetizione da parte attrice per la fattura n. 1420504.
Per quanto sopra è tenuta al pagamento AVV_NOTAIOa somma di € 17.724,89. Controparte_3
Sulla somma, oggetto di condanna, devono essere riconosciuti gli interessi dalla domanda, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 2033 c.c., posto che non appare dubitabile la buona fede del fornitore all’epoca del pagamento AVV_NOTAIOe somme, oggetto di azione di rivalsa.
Nel caso di specie gli interessi devono essere riconosciuti nella misura prevista dall’art. 1284, 1 comma c.c. dalla data AVV_NOTAIOa messa in mora del 04.03.2021 fino alla data AVV_NOTAIOa domanda
giudiziale e nella misura prevista dall’art. 1284, 4 comma c.c. per il periodo successivo fino al saldo.
Quanto alle spese di lite, alla luce dei contrasti giurisprudenziali esistenti e dei mutamenti AVV_NOTAIOa giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione integrale , ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata, disattesa ovvero assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così dispone:
1) accoglie la domanda di
e, conseguentemente, condanna
CP_1
Controparte_3
a pagare in favore di
la somma di € 17.724,89 oltre interessi legali nei termini
CP_1
di cui in motivazione;
2) compensa integralmente le spese di lite
Verona, 26.05.2025
Il Giudice onorario NOME COGNOME