N. 4443/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I
civile Il Tribunale, nella persona del giudice NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._1235_2025_- N._R.G._00004443_2022 DEL_27_05_2025 PUBBLICATA_IL_27_05_2025
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4443/2022 R.G. promossa da:
P.IVA ) con sede legale in Altamura (BA), INDIRIZZO in persona del legale rappresentante sig. , assistita, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti congiunta all’atto di citazione, in via anche disgiunta dall’avv. NOME COGNOMEC.F. ) e dall’avv. NOME COGNOME (C.F. ), entrambi del foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME, sito in Padova, INDIRIZZO – PEC:
ATTORE contro (Cod. Fisc. e P.IVA ), in persona del suo procuratore speciale Avv. giusta procura speciale conferita in data 31/03/2010 (Atto C.F. C.F. Rep. n. 92.622 – Racc. n. 17132 – Notaio in Milano), con sede in Milano, INDIRIZZO rappresentata, difesa e domiciliata dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Milano, (C.F. – PEC:
Fax NUMERO_TELEFONO) con studio in Milano, INDIRIZZO CONVENUTO Avente per oggetto:
Ripetizione indebito oggettivo
CONCLUSIONI
ATTORE:
come da foglio di precisazione delle conclusioni del 11.11.2024 “Voglia L’Ill.mo
Tribunale adito:
In INDIRIZZO
a) accertare e dichiarare che nulla era dovuto dalla società attrice alla convenuta a titolo di addizionale provinciale sull’accisa dell’energia elettrica in relazione alle fatture emesse per le forniture rese nel 2010 e 2011 in relazione ai punti di prelievo dell’elettricità (POD) nr.i
NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’utenza sita in Altamura (BA), INDIRIZZO, SN – 70022 e NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’utenza sita in Altamura (BA), INDIRIZZO – INDIRIZZO – 70022 attesa la contrarietà della normativa nazionale rispetto al diritto unionale, così come interpretato dalla Corte di Giustizia UE e, comunque, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
b) per effetto dell’accertamento di cui al punto che precede, accertare e dichiarare il diritto della società alla restituzione della complessiva somma di € 17.724,89 in linea capitale, indebitamente versata alla società (P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano INDIRIZZO condannare la società a pagare alla società (P.IVA ) con sede legale in Altamura (BA), INDIRIZZO, INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante, sig , la complessiva somma di € 17.724,89, o quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria, oltre: interessi maturati al tasso legale di cui all’art. 1284 1 co c.c. dal 04.03.2021 (data di formale messa in mora, alla data di deposito dell’atto di citazione); nonché interessi maturati e maturandi al tasso di cui all’art. 1284 4 co. c.c. e anatocismo sugli interessi dalla data di deposito del presente atto di citazione al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
CONVENUTO:
come da foglio di precisazione delle conclusioni del 08.11.2024:
C.F. “Voglia l’Ill.mo Tribunale di Verona, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, previo occorrendo il rinvio alla Corte di giustizia sui quesiti menzionati in narrativa o su ogni altro quesito che il Tribunale ritenga rilevante, così giudicare:
in via preliminare, principale:
accertare e dichiarare l’improcedibilità della domanda formulata da persona del legale rappresentante pro tempore, per effetto del mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita previsto dal D.L. 132/14 convertito con modificazioni dalla Legge 162/2014 ovvero in subordine, assegnare alla stessa un termine perentorio per esperirlo;
accertare e dichiarare l’improcedibilità della domanda formulata da per effetto del mancato esperimento del procedimento di conciliazione previsto dal “testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali operatori o gestori nei settori regolati dall’autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema idrico (Tico), approvato con delibera AEEGSI n. 209/2016/E/com ovvero, in subordine, assegnare alla stessa un termine perentorio per esperirlo; in via preliminare, subordinata:
accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra la decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal Collegio Arbitrale di Vicenza con ordinanza n. 102 del 26/03/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – 1^ Serie Speciale – Corte Costituzionale il 14/07/2021 e/o sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Udine con ordinanza n. 20 del 30/12/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – 1^ Serie Speciale – Corte costituzionale il 16/03/2022 e il presente giudizio, sospendere l’odierno procedimento, anche ai sensi di quanto disposto all’art. 295 c.p.c., per tutti i motivi meglio esposti alle premesse; ordinare ex art. 107 c.p.c. l’intervento in causa del C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in INDIRIZZO – 00153 Roma e della relativa articolazione territorialmente competente tenuto conto della sede dell’attrice;
nel merito, in via principale:
respingere tutte le domande, nessuna esclusa, dell’attrice in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l’effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto d nel merito, in via subordinata:
nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di un qualche credito di persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di ridurre la pretesa avversaria delle somme non dovute per qualsiasi causa o ragione ( ivi compresi gli importi di addizionale provinciale relativi al periodo 01/01/2010 – 01.04.2010), ovvero non debitamente provate, compensando quanto dovuto con il vantaggio fiscale già conseguito da e statuendo la diversa e minor somma ritenuta di giustizia, con applicazione di eventuali interessi al solo tasso legale e con decorrenza dei medesimi dalla data di proposizione della domanda giudiziale, nonchè senza rivalutazione monetaria né anatocismo, dichiarando comunque contestualmente il diritto di a ripetere dall’erario qualsiasi somma fosse condannata a rimborsare all’attrice; in ogni caso:
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ovvero, in subordine, con integrale compensazione delle spese di lite visto che, considerato l’attuale assetto normativo del Testo Unico Accise, come meglio spiegato nella parte motiva della presente comparsa, è costretta a resistere in giudizio per non vedersi pregiudicato il diritto al rimborso nei confronti dell’amministrazione finanziaria”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c. Con atto di citazione notificato in data 17.06.2022 ha convenuto in giudizio deducendo di aver sottoscritto con la stessa un contratto di somministrazione di energia elettrica in relazione ai seguenti punti di prelievo dell’elettricità (POD): NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’utenza sita in Altamura (BA), INDIRIZZO Altamura – Bari – INDIRIZZO e IT relativo all’utenza sita in Altamura (BA), INDIRIZZO.
Parte attrice ha allegato di aver provveduto all’integrale pagamento delle fatture, emesse da in relazione al suddetto rapporto di somministrazione, relative all’anno 2010 e 2011, precisando che le fatture relative ai consumi riferiti all’anno 2010 sono state pagate, in parte, successivamente, nell’anno 2011, come si evince dagli estratti conto allegati.
ha precisato che nell’ammontare corrisposto a saldo delle fatture emesse da è compreso anche l’importo di complessivi € 17.724,89 a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, in forza dell’art. 6 del D.L. n. 511/1988, così come modificato dal D. Lgs. n. 26/2007, norma nazionale istitutiva dell’addizionale.
ha specificato che quanto versato a titolo di addizionale provinciale è stato indebitamente corrisposto a in quanto l’art. 6, co.
1 lett. C) del D.L. n. 511/88, istitutivo dell’addizionale provinciale sull’accisa all’energia elettrica, deve essere disapplicato per contrarietà all’art. 1, Par 2 della Direttiva Europea 2008/118/CE nonché per contrarietà al diritto comunitario in materia di addizionali sulle accise, conformemente all’interpretazione della Corte di Giustizia UE.
In particolare, ha rilevato che la Direttiva 2008/118/CE ha previsto che gli Stati membri possono introdurre imposte indirette ulteriori rispetto all’accisa sul consumo di energia elettrica solamente nel caso in cui tali imposte abbiano una finalità specifica.
Parte attrice ha evidenziato che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha precisato, confermando la normativa comunitaria, che le semplici esigenze di bilancio locale non possono essere considerate finalità specifiche.
ha dedotto che la disciplina istitutiva dell’addizionale all’accisa, non perseguendo alcuna “finalità specifica” ed essendo in aperto contrasto con il diritto unionale è stata abrogata, a decorrere dall’anno 2012, dall’art. 2, co. 6 D.Lgs. n. 23/2011.
Parte attrice, pertanto, ha evidenziato che la Corte di Cassazione si è pronunciata, con riferimento alla compatibilità della normativa istitutiva dell’addizionale all’accisa all’art. 1 par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, con varie sentenze affermando i seguenti principi di diritto, ai sensi dei quali “l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione precedente, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 26 del 2007, art. 5, comma 1, va disapplicata per contrasto con l’articolo 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia dell’UE…” e che “Le addizionali alle accise sull’energia elettrica…non hanno finalità specifiche a termini dell’art. 1, apr. 2, Direttiva 2008/118 CE aventi come finalità una mera esigenza di bilancio degli Enti locali.
Ne consegue che il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, va disapplicato in ossequio al principio per cui l’interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell’ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all’esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa”. (Cass. Civ. n. 27101/2019; Cass. Civ. n. 15198/2019).
relativamente all’azione di ripetizione dell’indebito come tutela per l’utente finale effettuare nei confronti del fornitore, richiamato l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, ai sensi del quale:
“ nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest’ultimo può esercitare l’azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell’amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l’azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa..
”.
(Cass. Civ. n. 27099/2019).
Parte attrice ha chiesto, pertanto, la condanna di alla restituzione, ai sensi dell’art. 2033 c.c., dell’importo, di € 17.724,89 corrisposto a titolo di addizionale provinciale all’accisa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi maturati al tasso legale di cui all’art. 1284 c. 1 c.c. dal 04.03.2021 alla data di deposito dell’atto di citazione, nonché interessi maturati e maturandi al tasso di cui all’art. 1284 c. 4 c.c. e anatocismo sugli interessi, dalla data di deposito dell’atto di citazione sino al saldo effettivo.
con comparsa di costituzione e risposta del 20.12.2022, si è costituita chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l’improcedibilità della domanda di per mancato preventivo esperimento della procedura di negoziazione assistita ovvero del tentativo di conciliazione previsto dal “Tico” adottato con deliberazione AEEG n. 209/2016/E/COM.
Parte convenuta, sempre in via preliminare, ha chiesto la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. affermando la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra la decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 c. 4 del D.Lgs. n. 504/1995 sollevata dal Collegio Arbitrale di Vicenza con ordinanza n. 102 del 26.03.2021 e sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 cc. 1 lett. c e 2 del D.L. n. 511/1988 e s.m.i. sollevata dal Tribunale di Udine con ordinanza n. 20 del 30.12.2021.
in via principale, ha chiesto il rigetto delle domande di evidenziando la legittimità dell’addebito addizionale fino all’abrogazione dell’art. 6, comma 1 del D.L. n. 511/1988, eccependo l’irrilevanza, nel presente giudizio, dell’incompatibilità tra le addizionali all’accisa e la Direttiva 2008/118/CE, essendo l’efficacia delle direttive self- executing limitata ai rapporti tra il cittadino e lo Stato membro di appartenenza e non estrinsecando, invece, alcun effetto nei rapporti tra privati, come nel caso di specie. Parte convenuta ha dedotto che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di restituzione dell’addizionale provinciale, in ogni caso l’incompatibilità tra diritto interno (D.L. n. 511/1988) e ordinamento comunitario (Direttiva 2008/118/CE) è sorta solamente in data 01.04.2010, e, conseguentemente, tutte le somme versate all’erario per periodi antecedenti a tale giorno non possono formare oggetto di ripetizione in quanto saldate prima che la citata norma impositiva venisse definitivamente meno.
ha rilevato che l’accoglimento della domanda di parte attrice comporterebbe la violazione del diritto di rivalsa previsto dall’art. 53 del TUA che intende garantire una neutralità economica al fornitore con riferimento al peso dell’addizionale.
Parte convenuta, deducendo la natura non autonoma dell’addizionale rispetto all’accisa, di cui configurerebbe un mero inasprimento, ha chiesto procedersi al rinvio alla Corte di Giustizia UE al fine di sapere se all’addizionale provinciale italiana possa applicarsi la Direttiva 2008/118/Ce.
ha eccepito l’estinzione per intervenuta prescrizione di tutti i pagamenti effettuati da prima del 04.03.2011 (dieci anni prima della PEC di messa in mora del 04.03.2021).
Sempre parte convenuta ha contestato il quantum della domanda di ripetizione d’indebito evidenziando che l’importo complessivamente esposto da a titolo di addizionale provinciale sulle accise nelle fatture emesse nel periodo contestato, ammonta alla minor somma di € 16.364,62, come risulta dal prospetto riepilogativo in atti.
ha evidenziato che con l’accoglimento della domanda di rimborso di quanto pagato a titolo di addizionali sull’accisa, conseguirebbe un indebito vantaggio fiscale.
Parte convenuta ha chiesto, in via graduata, di procedere al rinvio alla Corte di Giustizia UE con riferimento all’incompatibilità dell’art. 14, comma 4 TUA, disciplinante le modalità di rimborso dell’addizionale restituita in forza di sentenza di condanna del giudice civile, con l’ordinamento unionale.
ha, infine, contestato la richiesta di della corresponsione della rivalutazione monetaria sull’importo di € 17.724,89 ed ha rilevato che gli interessi dovranno essere applicati al tasso legale dalla data di proposizione della domanda giudiziale, stante l’evidente buona fede di nel momento in cui ha richiesto il pagamento delle somme oggetto di domanda di restituzione.
All’udienza del 01.03.2023 il giudice ha assegnato i termini, richiesti dalle parti per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma c.p.c., rinviando all’udienza del 22.06.2023 per esame delle richieste istruttorie.
Con provvedimento del 29.05.2023 il giudice, rilevato il suo passaggio alla giustizia amministrativa, ha differito l’udienza, già fissata per il 22.06.2023, al 12.10.2023.
All’udienza del 12.10.2023 nessuno è comparso per e il giudice, su richiesta di ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 18.07.2024.
Con provvedimento del 09.07.2024 il giudice, richiamata la comunicazione Tabella Feriale 2024 del Presidente del Tribunale di Verona e rilevata la soppressione delle udienze ordinarie dal 15.07.2024 al 24.07.2024 e dal 03.09.2024 al 07.09.2024, ha differito l’udienza già fissata per il 18.07.2024 al 18.10.2024.
Con provvedimento del 11.10.2024 il giudice, su apposita istanza di disposto lo svolgimento dell’udienza mediante deposito di note scritte e, al fine di rispettare i termini perentori indicati all’art. 127 ter c.p.c., ha differito l’udienza al 13.11.2024.
Con provvedimento del 08.12.2024 il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. richiesti dalle parti.
Come si è detto, ha chiesto la ripetizione dell’importo di € 17.724,89 versato in favore di a titolo di addizionale sull’accisa sull’energia elettrica per le forniture erogate negli anni 2010 e 2011, addizionale prevista dall’art. 6, comma 1, lett. c) D.L. 511/1988 e contrastante con il diritto unionale e con le pronunce della Corte di Giustizia UE.
La domanda di parte attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, si rileva l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità, sollevata da per mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dal “Tico” (“Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”).
L’art. 2, comma 2.4 dell’allegato A della deliberazione ARERA 209/2016/E/com, in combinato disposto con l’art. 3, comma 3.1, esclude espressamente l’esperimento del tentativo di conciliazione, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, per “le controversie attinenti esclusivamente a profili tributari e fiscali”.
Si rileva che la presente controversia presenta profili di natura tributaria in quanto il rapporto, dal quale ha origine la rivalsa praticata sul cliente finale ha natura tributaria e, conseguentemente, la presente controversia è esclusa dalla disciplina sulla conciliazione prevista dal “Tico”.
Si ritiene, altresì, infondata l’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, ai sensi del D.L. 132/2014 convertito con L. 162/2014,
in quanto la procedura di negoziazione assistita sarebbe stata superflua avendo dato riscontro negativo alla richiesta bonaria, inviata da di ripetizione dell’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica.
(docc. 8 -9 Sempre in merito all’irrilevanza dell’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, si rileva che la stessa ha dedotto di essere costretta ad opporsi sistematicamente alle richieste di rimborso dei clienti finali e di non poter transigere in alcun modo la vertenza per non pregiudicare l’eventuale istanza di rimborso, ai sensi dell’art. 14, comma 4 TUA, nei confronti dell’Erario.
In merito alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 4 del D. Lgs. n. 504/1995 e dell’art. 6, comma 1. lettera c), e 2 del D.L. n. 511/1988, promosse con ordinanze del 26 maro 2021 dal Collegio Arbitrale di Vicenza e del 30.12.2021 dal Tribunale Ordinario di Udine, si rileva che con la sentenza n. 43 depositata il 15.04.2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 4 del D.Lgs. n. 504/1995 sollevate dal Collegio arbitrale di Vicenza. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 43/2025 ha stabilito che l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, abrogata nel 2012, non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell’unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede solo una generica destinazione del gettito “in favore delle province”.
In particolare, la Corte Costituzionale ha precisato che “tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto articolo 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è “in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio” (Cass., sez. Tributaria n. 24373/2024; Cass. Civ. n. 27101/2019).
La sentenza n. 43/2025 della Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’addizionale provinciale poiché la norma nazionale istitutiva della stessa non soddisfa il requisito della finalità specifica richiesto dalla direttiva.
Infatti, il gettito era genericamente destinato al finanziamento delle Province, come risulta anche dal preambolo del D.L. del 1988.
Con la sentenza n. 43/2025 la Corte Costituzionale ha, pertanto, definitivamente chiarito che l’addizionale provinciale era illegittima fin dall’origine, con la conseguenza che il consumatore può far valere in giudizio il diritto alla ripetizione dell’indebito nei confronti del fornitore ai sensi dell’art. 2033 c.c. senza più alcun ostacolo dovuto al divieto di disapplicazione da parte del giudice civile.
Quanto sopra esposto porta alla disapplicazione dell’art. 6 del D.L. n. 511/1988 con esclusione del fondamento normativo in forza del quale ha riaddebitato a gli importi corrispondenti alle addizionali sull’accisa sull’energia elettrica per le forniture erogate negli anni 2010 e 2011 e con conseguente accoglimento della domanda di ripetizione dell’indebito.
Si rileva che l’eccezione, sollevata da di prescrizione decennale di tutti i pagamenti effettuati anteriormente al 04.03.2011, ossia dieci anni prima della PEC di di messa in mora del 04.03.2021, è infondata.
Risulta, infatti, documentalmente provato dall’analisi del prospetto riassuntivo dei pagamenti, oggetto di ripetizione, e degli estratti conto (doc. 5 e doc. 4 che il pagamento più datato risale al 14.03.2011 e la comunicazione PEC, con cui chiesto il pagamento dell’indebito così interrompendo il termine di prescrizione, è del 04.03.2021 (doc. 8 nella comparsa conclusionale ha dedotto che “… non ha allegato al proprio ricorso alcuna prova dei pagamenti che asserisce di aver effettuato in favore d Si rileva che parte convenuta, fino alla comparsa conclusionale, non ha mai contestato il mancato pagamento da parte di delle fatture, delle quali parte attrice ha chiesto, con il presente giudizio, la restituzione dell’addizionale provinciale. Ad ogni buon conto, si evidenzia che ha fornito prova dei pagamenti effettuati mediante il deposito delle fatture passive emesse a suo carico da parte di nell’anno 2010 -2011 (docc. 2 a – 2b – 3) e degli estratti conto attestanti il pagamento delle fatture (doc. 4 sin dalla comparsa di costituzione, invece, ha contestato il quantum della domanda di ripetizione d’indebito formulata da evidenziando che, in caso di accoglimento della pretesa creditoria di parte attrice, la stessa dovrà essere riconosciuta nei limiti di € 16.364,62, importo esposto da parte convenuta a titolo di addizionale provinciale sulle accise nelle fatture emesse nel periodo in contestazione, come risulta dal prospetto riepilogativo e dalle bollette (docc. 7 – 8 Tale contestazione risulta priva di pregio in quanto, analizzando il prospetto depositato da parte convenuta (doc. 7 risulta che la stessa ha compreso anche voci non riguardanti l’addizionale provinciale. In particolare, nella colonna F “Dettaglio ” si evince che considerato anche la voce “Deduzione imposta erariale”, voce che nulla ha a che fare con l’addizionale provinciale, trattandosi di diversa imposta.
Togliendo dal prospetto la voce “Deduzione imposta erariale”, che comporta la diminuzione dell’importo totale, l’importo totale è pari ad € 18.994,50, importo maggiore di quello richiesto da restituzione.
Come ben esplicitato da la differenza tra € 18.994,50 ed € 17.724,89, importo richiesto da parte attrice, deriva dalla maggior valorizzazione, da parte di della fattura n. 1420504 per € 1.333,38, mentre la valorizza per soli € 63,76.
Parte attrice ha precisato di non aver chiesto il rimborso € 1.333,38, a titolo di addizionale provinciale di cui alla fattura n. NUMERO_DOCUMENTO, perché parte di tale fattura (€ 20.710,30) era stata pagata il 21.01.2011 e, conseguentemente, per tale pagamento il diritto alla ripetizione risulta prescritto.
pertanto, relativamente alla fattura n. NUMERO_DOCUMENTO si è limitata a chiedere la ripetizione della quota addizionale provinciale relativa al pagamento di € 1.040,06 corrisposto a saldo della fattura in data 14.03.2011.
ha, infine, dettagliato che per ricavare € 63,76, importo chiesto in restituzione relativamente alla fattura n. 1420504, è sufficiente una semplice proporzione nella quale “l’importo totale della fattura n. 1420504 sta all’addizionale provinciale totale della fattura, come il pagamento parziale del 14.03.2011 sta ad “x”, dove “x” rappresenta la quota di addizionale provinciale versata con il pagamento parziale del 14/03/2011”.
Traducendo numericamente quanto sopra esposto risulta:
€ 21.750,40:
€ 1.333,38 = € 1.040,06:
x X= € 63,76 ossia l’importo chiesto in ripetizione da parte attrice per la fattura n. NUMERO_DOCUMENTO.
Per quanto sopra è tenuta al pagamento della somma di € 17.724,89.
Sulla somma, oggetto di condanna, devono essere riconosciuti gli interessi dalla domanda, ai sensi dell’art. 2033 c.c., posto che non appare dubitabile la buona fede del fornitore all’epoca del pagamento delle somme, oggetto di azione di rivalsa.
Nel caso di specie gli interessi devono essere riconosciuti nella misura prevista dall’art. 1284, 1 comma c.c. dalla data della messa in mora del 04.03.2021 fino alla data della domanda giudiziale e nella misura prevista dall’art. 1284, 4 comma c.c. per il periodo successivo fino al saldo.
Quanto alle spese di lite, alla luce dei contrasti giurisprudenziali esistenti e dei mutamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione integrale, ai sensi dell’art. 92 c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata, disattesa ovvero assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così dispone:
1) accoglie la domanda di e, conseguentemente, condanna a pagare in favore di la somma di € 17.724,89 oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione;
2) compensa integralmente le spese di lite Verona, 26.05.2025 Il Giudice onorario NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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