Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13364 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13364 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Cagliari, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, INDIRIZZO c/o RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente – avverso la sentenza non definitiva n. 905/2017, della Corte di Appello di Cagliari, pubblicata il 2.11.2017, nonché la sentenza definitiva n. 906/2019 della medesima Corte di Appello, pubblicata il 7.11.2019, notificata il 14.11.2019.
Oggetto: conto corrente
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.2.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con atto di citazione notificato il 12.11.2014, NOME COGNOME conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cagliari, il RAGIONE_SOCIALE chiedendo di accertare e dichiarare l’invalidità delle condizioni economiche inserite nel contratto di conto corrente ordinario n. 12600 del 18.10.1978 e per effetto il ricalcolo dei saldi portati negli estratti di conto. Parte attrice affermava di essere titolare presso la banca convenuta del citato conto corrente e che nel corso del rapporto l’istituto era incorso nei vizi denunciati; deduceva: -l’invalidità della clausola di determinazione degli interessi debitori per il mero rinvio “alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza ‘ (art. 7, comma 3);
-l’invalidità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori stante la violazione dell’art.1283 c.c. (art.7, comma 2);
la non debenza della somma addebitate a titolo di c.m.s. e a titolo di commissione per l’affidamento, in quanto non espressamente pattuite;
il costante affidamento del rapporto di conto corrente n.12600.
Chiedeva, pertanto, accertarsi l’illegittima applicazione di interessi ultra-legali non dovuti, di interessi anatocistici, di commissioni di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi e spese non previste in contratto oltre che l’illegittimità del ricorso alla prassi di integrazione e postergazione delle valute a vantaggio esclusivo della banca.
-Il Tribunale di Cagliari con sentenza n.1390/2016 rigettava le domande.
3 . -Il sig. COGNOME proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Cagliari che con la sentenza n. 905/2019 non definitiva dichiarava la nullità delle clausole contrattuali impugnate (determinazione degli interessi debitori, capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori,
applicazione della commissione di massimo scoperto e calcolo dei giorni di valuta) e disponeva con separata ordinanza il prosieguo del giudizio; con la sentenza definitiva n. 906/2019 accoglieva l’appello e determinava, sulla scorta di CTU, il saldo contabile, epurato degli effetti delle clausole nulle, del c.c. n. 12600, alla data del 31 luglio 2013, in € 135.277,35 a credito dell’appellante e condannava l’appellata al pagamento delle spese processuali. Ribadiva, in particolare, con la sentenza definitiva, quanto già affermato con la sentenza non definitiva a proposito della non conferenza dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, in quanto «l’appellante non ha chiesto la ripetizione delle eventuali somme indebitamente percette dalla Banca, ma solo ed unicamente l’accertamento negativo del credito vantato dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e l’esatta ricostruzione del saldo contabile del conto corrente.»
4. –RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione impugnando entrambe le sentenze della Corte d’appello e articolando quattro motivi di censura, illustrati anche con memoria. COGNOME NOME si è difeso con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. -Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt.1422,1823,1852, 2033, 2934 2935 ss. c.c. e ciò per aver la sentenza impugnata rigettato l’eccezione di prescrizione concernente le rimesse solutorie. Osserva la ricorrente che la domanda di ripetizione dell’indebito, da parte del correntista, è ammessa anche nel caso di conto corrente non ancora chiuso, come nella specie, poiché la stessa dà luogo a una pretesa di condanna alla restituzione delle somme illegittimamente pagate, allorché il conto sia chiuso, mentre, allorché il conto sia ancora aperto, dà luogo alla semplice rideterminazione del saldo epurato degli illegittimi addebiti.
5.1 -La censura è fondata. La Corte d’appello, nell’affermare che oggetto del giudizio non è la ripetizione di somme indebitamente percepite dalla banca, bensì il mero accertamento negativo del credito dalla stessa vantato, ha del tutto trascurato la domanda di accertamento del saldo epurato degli addebiti illegittimi a causa della accertata nullità delle clausole contrattuali poste a loro fondamento. Tale domanda contiene appunto quella di accertamento dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c. Chiedere, infatti, in funzione dell’accertamento del legittimo saldo del conto corrente, di epurare il conto stesso degli illegittimi addebiti, seguiti dai versamenti di somme trattenute, del pari illegittimamente, dalla banca a scomputo dei medesimi, predicandosi il carattere solutorio di quei versamenti (da qualificarsi, perciò, come veri e propri pagamenti), altro non significa che chiedere l’accertamento del carattere indebito di quei versamenti solutori, ossia di quei pagamenti: il che costituisce esattamente il contenuto della domanda di ripetizione dell’indebito, ai sensi dell’art. 2033 c.c., la quale si sostanzia, appunto, anzitutto nella richiesta di tale accertamento (cui può aggiungersi, eventualmente, in presenza dei necessari presupposti, anche la richiesta di condanna dell’ accipiens al pagamento della corrispondente somma).
6. -Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt.117 TUB e 1325, n. 4, 1350 n. 13, 1418, 2729 e 2967 c.c. Si censura la statuizione secondo cui il conto corrente di cui trattasi «è stato assistito da un’apertura di credito fin dall’anno di apertura del conto rinvenendosi saldi negativi fin dal mese di dicembre 1978 e con un superamento del limite di fido nella quasi totalità dei trimestri con costanti addebiti di commissioni di massimo scoperto e di interessi debitori». Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello abbia fatto ricorso a presunzioni in un ambito in cui queste non sono consentite, essendo i contratti bancari -e dunque quello di apertura di credito in conto corrente,
rilevate al fine di determinare il carattere solutorio o meno delle rimesse del correntista -soggetti, sin dall’entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, art. 3, comma 3, al vincolo della forma scritta ad substantiam .
6.1 -La censura è inammissibile. La Corte d’appello, infatti, ha accertato la presenza dell’affidamento ‘fin dal mese di dicembre 1978’, epoca in cui ancora non era in vigore la normativa invocata dalla ricorrente; con la conseguenza che la censura non si attaglia alla fattispecie e alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
-Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, degli artt. 1321, 1326, 1842 e 2702 c.c. e art. 117 TUB. Si censura la statuizione della sentenza non definitiva secondo cui la banca «ha dedotto che in epoche successive all’instaurazione del rapporto di cc, oggetto di causa, sarebbero stati convenuti con determinatezza i tassi degli interessi debitori dovuti e per iscritto. Dall’esame della documentazione prodotta dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, non si rinviene alcun contratto sottoscritto dal correntista in epoca successiva al contratto del 10 dicembre 1978, ma unicamente comunicazioni inviate dalla Banca al Cliente, con le quali si comunicano unilateralmente le variazioni al rapporto in corso». La ricorrente obietta che invece è in atti u n ‘contratto di apertura di credito del 19 novembre 2007’, recante la sottoscrizione del correntista, il quale dichiara di accettare la proposta della banca recante, tra l’altro, la precisa determinazione del tasso degli interessi passivi.
7.1 -Il motivo è inammissibile poiché configura una censura di merito, che presuppone il diretto accertamento dei fatti, attraverso l’esame degli atti, da parte di questa Corte.
-Con il quarto motivo, subordinato, si denuncia, «nella denegata ipotesi di rigetto dei superiori motivi di impugnazione», nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 100 c.p.c. Si lamenta che sia la sentenza non definitiva che quella
definitiva non abbiano « dichiarato l’inammissibilità delle domande di accertamento e di rideterminazione del saldo», poiché «qualora si ritenga inammissibili tout court , la domanda di ripetizione proposta in caso di conto aperto, e ciò anche se proposta in forma diversa da quella della condanna alla restituzione della prestazione ai sensi dell’art. 2033 c.c. (…), detta inammissibilità non può allora non estendersi anche alla altre domande cd. presupposte, aventi ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità di alcune clausole del contratto e di conseguente rideterminazione del saldo… »
8.1 -Il motivo non è assorbito, poiché la ricorrente ne subordina l’esame al rigetto dei motivi di tutti i motivi, quindi -precedenti, mentre sin qui è stato accolto solo il primo di essi.
Il motivo in esame va peraltro dichiarato inammissibile per difetto, ancora una volta, di attinenza alla ratio decidendi . La Corte d’appello, infatti, non ha dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione dell’indebito, bensì ha statuito che essa non era stata proposta dall’attore, il quale aveva richiesto solo l’accertamento negativo del credito vantato dalla banca e l ‘esatta ricostruzione del saldo del conto corrente.
-Per quanto esposto, il primo motivo del ricorso va accolto, inammissibili gli altri. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara inammissibili i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 22 febbraio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME