Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3322 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3322 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14601/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 628/2021 depositata il 24/04/2021, notificata in data 30/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha promosso azione di ripetizione di indebito davanti al Tribunale di Agrigento nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in relazione a quattro rapporti di conto corrente, di cui due estinti (nn. 410284282 e 4101299.91, successivamente rinumerati), deducendo la nullità del contratto e l’applicazione di interessi anatocistici e spese non dovute, nonché chiedendo la rideterminazione dei saldi dovuti in relazione agli altri due rapporti ancora in essere (nn. 300770948 e 300737666) , contestando anche l’usurarietà dei tassi applicati e l’illegittima applicazione della RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Agrigento -previo espletamento di CTU ha rigettato la domanda in relazione ai due rapporti estinti per difetto di prova e ha accolto parzialmente la domanda in relazione agli altri due rapporti, accertando saldi a credito della società correntista rispettivamente di € 169,39 ed € 844,40.
La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società correntista . Ha ritenuto il giudice di appello, quanto ai rapporti estinti, che l’appellante non ha documentato l’andamento del rapporto e la prova della natura indebita dei pagamenti. Nella specie, il giudice di appello ha ritenuto tardiva l’allegazione della mancata stipula del contratto in forma scritta, in quanto articolata per la prima volta con comparsa ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., d eduzione non rinvenibile nell’atto di citazione . Ha,
n. 14601/2021 R.G.
poi, rigettato la domanda in relazione al conto n. 4101299.91 per intervenuta prescrizione decennale e la domanda relativa al conto 410284282 per mancata prova del credito.
Quanto ai contratti ancora in essere, ha ritenuto il giudice di appello che fosse sufficiente la produzione del contratto firmato dal solo correntista, con conseguente rigetto della domanda di ricalcolo delle spettanze a termini dell’art. 117 TUB. Ha, poi, ritenuto irrilevante l’omessa indicazione degli interessi creditori capitalizzati e insussistente il superamento del tasso soglia, tenuto conto della riduzione del tasso applicato nell’ambito del tasso soglia, nonché legittima l’applicazione della CMS.
Propone ricorso per cassazione la società correntista, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la banca, ulteriormente illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e delle regole di distribuzione dell’onere della prova, nella parte in cui la sentenza impugnata ha accolto l’eccezione di prescrizione della banca. Osserva parte ricorrente che il creditore non può limitarsi a eccepire la prescrizione ai fine di profittare dell’evento estintivo.
14601/2021 R.G. 2. Il primo motivo è inammissibile ex art. 360bis n. 1 cod. proc. civ. (come puntualmente osservato dal controricorrente), in quanto contrario alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme
indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass., Sez. U., n. 15895/2019; conf. ex multis Cass., n. 25902/2025; Cass., n. 13669/2025; Cass., n. 12955/2025; Cass., n. 11234/2025; Cass., n. 26897/2024; Cass., n. 9149/2024; Cass., n. 34997/2023; Cass., n. 7013/2020).
C on il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2033, 2946 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata, aderendo alle conclusioni della CTU, non ha accertato la natura solutoria delle rimesse. Osserva parte ricorrente che tale accertamento richiede l’accertamento del « reale sconfinamento del rapporto di credito» al fine di rideterminare la natura indebita dei pagamenti per interessi anatocistici e per spese non dovute.
Il secondo motivo è doppiamente inammissibile: da un lato, per mescolanza dei motivi, non potendo essere rimesso al giudice di legittimità isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione al fine poi di ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo (Cass., n. 3397/2024; Cass., n. 18667/2025); e nella specie, il ricorrente cumula il vizio di omessa pronuncia, denunciabile come error in procedendo e la violazione della legge sostanziale, senza distinguere quali censure siano dirette in relazione alla dedotta omessa pronuncia e quali avverso la violazione di legge ; dall’altro, la doglianza concreta una censura di merito appuntandosi su una
valutazione declinata dal decidente e non è sindacabile in questa sede.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha condannato parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della banca e della sua mandataria, omettendo di considerare che il mandatario, costituitosi volontariamente in appello, riveste la stessa posizione del mandante, della quale costituirebbe una mera struttura organizzativa « dei rapporti interni da parte di RAGIONE_SOCIALE».
Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità. La liquidazione di un unico compenso, in caso di pluralità di parti costituite, è dovuta nel solo caso in cui una pluralità di parti, costituite con diversi difensori, facciano valere la stessa posizione processuale, sal vi gli aumenti di cui all’art. 4 d.m. n. 55/2014 (Cass., n. 8688/2023; Cass., n. 17393/2017; Cass., n. 17215/2015).
Sotto questo profilo va osservato, da un lato, che in grado di appello erano ancora agitate le questioni relative ai rapporti di conto corrente estinti e a quelli ancora in essere e, dall’altro, che il ricorrente non ha specificato che l’intervento in causa della mandataria abbia riguardato sia i rapporti estinti, sia i rapporti in essere, così astrattamente sovrapponendo la propria attività defensionale a quella della attuale controricorrente. Né è ammissibile, per difetto di specificità, l’argomentazione secondo cui le due banche farebbero capo a una medesima struttura organizzativa.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteri ore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezione civile il 12/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME