Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36589 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36589 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
RIPETIZIONE DI INDEBITO
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ad. 18/12/2023 C.C.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
R.G. n. 26875/2021
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 26875 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE Rag. NOME rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE
-intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Venezia n. 775/2021, pubblicata in data 23 marzo 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
18 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti di NOME COGNOME, chiedendone la condanna al pagamento dell’importo di € 263,60, quale compenso per attività di consulenza prestata in suo favore nel novembre 2008.
Il COGNOME, nel contestare la domanda proposta nei suoi confronti, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al risarcimento dei danni derivanti dalla indebita appropriazione di somme di danaro consegnategli al fine di adempiere ad obblighi fiscali.
Il Tribunale di Verona (davanti al quale è stato riassunto il giudizio, dopo la dichiarazione di incompetenza per valore del Giudice di Pace di Verona) ha accolto la sola domanda del RAGIONE_SOCIALE e ha condannato il COGNOME a pagargli l’importo di € 15.027,00 . La Corte d’a ppello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre il COGNOME, sulla base di venti motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’
intimato.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 2733 Codice Civile. Motivo che si formula ai sensi dell ‘ art. 360 comma 1 n° 3 c.p.c. ».
Il ricorrente deduce che non avrebbe mai confessato o, comunque, ammesso di aver ricevuto la somma di danaro di cui il COGNOME aveva denunciato l’indebita appropriazione e, anzi, di averlo espressamente contestato. Sarebbe pertanto erronea la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto non contestato « il versamento da parte del COGNOME al COGNOME della somma di € 7 .819,10 ».
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
1.1 È certamente da escludersi la deAVV_NOTAIOa violazione dell’art. 2733 c.c., in quanto nella sentenza impugnata non vi è alcun
accenno ad una confessione del COGNOME sul punto di fatto in discussione.
Per tale profilo, le censure avanzate con il motivo di ricorso in esame sono, quindi, infondate.
1.2 In relazione all’applicazione del principio di non contestazione, inoltre, esse difettano di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non è richiamato in modo puntuale e adeguato il preciso contenuto degli atti difensivi su cui le stesse sono fondate, in particolare con riguardo alla parte relativa alle allegazioni in fatto del COGNOME sui modi e i tempi dei versamenti di danaro effettuati in favore del COGNOME ed alle eventuali specifiche contestazioni di quest’ultim o in ordine alle predette allegazioni.
Non è quindi possibile per la Corte valutarne la fondatezza sulla base del solo contenuto del ricorso, che, per tale profilo, è inammissibile.
Con il secondo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della Corte d’Appello di Venezia su un motivo di appello costituito dall’erronea formulazione del quesito sottoposto dal Tribunale di Verona nel Giudizio di Primo Grado al C.T.U. AVV_NOTAIO. Motivo che si formula ai sensi dell ‘ art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c. ».
Secondo il ricorrente, nella sentenza impugnata sarebbe stata omessa la pronuncia in ordine al suo motivo di appello avente ad oggetto la nullità della consulenza tecnica di ufficio e, di conseguenza, quella della stessa sentenza di primo grado, per pretese « criticità riguardanti la formulazione del quesito posto all ‘attenzione del Consulente Tecnico D’RAGIONE_SOCIALE ».
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
2.1 In primo luogo, si osserva che la formulazione dei quesiti da porre al consulente tecnico di ufficio ed il loro contenuto rientra nella piena discrezionalità del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n.
4185 del 02/03/2015, Rv. 634577 -01; « il provvedimento che dispone una consulenza tecnica di ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente sostenuto dalla necessità di risolvere questioni implicanti specifiche cognizioni tecniche» ).
Nella specie, del resto, non vi è dubbio che fosse necessario risolvere questioni implicanti cognizioni tecniche di carattere commerciale e fiscale, in ragione delle difese dello stesso COGNOME, il quale aveva sostenuto che alcuni dei rapporti economici intercorsi con il RAGIONE_SOCIALE erano stati regolati mediante una peculiare operazione contabile di compensazione tra crediti e debiti fiscali delle parti.
Di conseguenza, non risulta corretto lo stesso presupposto della censura formulata con il motivo di ricorso in esame, sotto tale profilo, il che ne determina l’inammissibilità .
2.2 In ogni caso, la corte d’appello ha espressamente respinto i motivi di gravame con i quali era stata deAVV_NOTAIOa la nullità della consulenza tecnica svolta in primo grado (cfr. a pag. 14 della sentenza stessa) e, dal complesso della motivazione, è altresì agevolmente riscontrabile che, quanto meno in via implicita (ma inequivoca), i giudici di secondo grado hanno -del tutto correttamente -confermato la valutazione della necessità dell’apporto tecnico richiesto all’ausiliare, con riguardo alle questioni ritenute rilevanti ai fini della decisione.
È, pertanto, infondata la censura di omissione di pronuncia.
Con il terzo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 112 c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione dell’ art. 115 c.p.c. per mancata contestazione di parte COGNOME NOME delle prestazioni che avevano portato all’emissione della fattura 10 bis/2008 del 16/02/2008. Motivo che si formula ai sensi dell ‘ art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c. ».
Il ricorrente sostiene che il COGNOME non avrebbe mai contestato l’esecuzione delle attività di consulenza per le quali egli aveva emesso nel 2008 una fattura (con il numero 10 bis ) per oltre € 47.000,00. Sarebbe pertanto erronea la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto non sufficientemente provata l’esecuzione delle relative prestazioni.
Il motivo è inammissibile.
3.1 La corte d’appello ha ritenuto che, dal complesso delle allegazioni difensive del COGNOME, ivi incluso il riferimento alla querela da lui presentata in sede penale contro il COGNOME per denunciare l’appropriazione indebita delle somme allo stesso versate, emergesse la sostanziale contestazione dello svolgimento delle attività di consulenza di cui alla fattura in contestazione; si tratta di una interpretazione del contenuto degli atti difensivi delle parti che risulta sostenuta da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e che, pertanto, non è sindacabile nella presente sede.
3.2 Le censure avanzate con il motivo di ricorso in esame difettano, d’altra parte, di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non è richiamato in modo puntuale e adeguato il preciso contenuto degli atti difensivi su cui le stesse sono fondate, il che non consente alla Corte di valutarle nel merito, sulla base del solo contenuto del ricorso.
Con il quarto motivo si denunzia « Violazione degli artt. 62 e 194 c.p.c. rispetto alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE datata 12 settembre 2018 a firma NOME COGNOME e svolta nel Giudizio di Primo Grado. Motivo che si formula ai sensi dell ‘ art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c. ».
Secondo il ricorrente, la corte d’appello avrebbe « ritenuto erroneamente corretto l’operato del Consulente Tecnico D’RAGIONE_SOCIALE (il commercialista NOME COGNOME di Verona) nominato nel corso del Giudizio di Primo Grado il quale aveva ampliato di propria
iniziativa -e si ritiene, quindi, -illegittimamente -l’oggetto della RAGIONE_SOCIALE rispetto al quesito formulato dal Tribunale », estendendo, a suo dire arbitrariamente, « l’oggetto delle proprie valutazioni anche all’accertamento delle prestazioni eseguite dal COGNOME in favore del COGNOME e che avevano portato all’emissione della fattura 10 bis/2008 del 16/02/2008 ».
Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato.
4.1 Secondo l a corte d’appello , era stato demandato all’ausiliario di verificare la correttezza dell’operazione fiscale che lo stesso COGNOME aveva deAVV_NOTAIOo essere stata concordata con il RAGIONE_SOCIALE per regolare almeno in parte i propri rapporti, in relazione alla fattura in contestazione, e tale verifica comportava necessariamente la valutazione della corretta emissione della stessa, anche con riguardo allo svolgimento delle attività fatturate.
Si tratta di una valutazione del tutto condivisibile, il che già di per sé sarebbe sufficiente ad escludere il deAVV_NOTAIOo vizio di nullità della consulenza tecnica di ufficio, sotto l’aspetto deAVV_NOTAIOo dal ricorrente.
4.2 In ogni caso, è assorbente la considerazione che lo svolgimento delle attività per le quali era stata emessa la fattura era certamente oggetto di contestazione (come del resto già chiarito con riguardo al precedente motivo di ricorso), che l’onere di provarne l’effettiva esecuzione spettava certamente al COGNOME e che tale onere non è stato ritenuto assolto, in quanto la relativa prova non è stata considerata sufficientemente raggiunta. L ‘insufficienza della prova prescinde, anche sul piano logico, dagli accertamenti svolti in proposito dal consulente tecnico, il quale avrebbe al più potuto fornire dei riscontri positivi sullo svolgimento delle attività contestate, in favore dello stesso COGNOME, non escluderlo.
Il fatto che il consulente non abbia rivenuto elementi attestanti l’esecuzione delle prestazioni fatturate, in altri termini, non ha
potuto in alcun modo aggravare l’onere probatorio comunque a carico del ricorrente: l’estensione dell’attività del consulente all’accertamento di eventuali elementi che potessero attestare che le prestazioni oggetto della fattura emessa dal ricorrente eran o state effettivamente svolte, nonché l’esito negativo delle relative indagini, non può avere arrecato a quest’ultimo alcun effettivo pregiudizio e non può avere determinato alcuna nullità sul piano processuale, essendo comunque a suo carico l’onere della relativa prova, restando così del tutto irrilevante ai fini dell’esito della controversia la questione posta con il motivo di ricorso in esame.
Con il quinto motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 115 c.p.c. per manifesta illogicità e contraddittorietà delle motivazioni poste alla base del motivo di appello. Motivo che si formula ai sensi dell ‘ art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c. ».
Anche questo motivo -avente ad oggetto la regolarità della produzione di nuovi documenti, da parte del ricorrente, in sede di svolgimento della consulenza tecnica di ufficio -è in parte inammissibile ed in parte infondato.
5.1 La decisione impugnata, nella parte in cui ha confermato l’esclusione della possibilità di prendere in considerazione i nuovi documenti proAVV_NOTAIOi dal COGNOME solo nel corso delle operazioni di consulenza, risulta conforme all’indirizzo di questa Corte secondo il quale « in materia di consulenza tecnica d ‘ ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell ‘ osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall ‘ attività di allegazione delle parti -non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali deAVV_NOTAIOi a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di
documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d ‘ ufficio » (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022, Rv. 663786 -03; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25604 del 31/08/2022, Rv. 665450 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 09/11/2022, Rv. 666142 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 21903 del 21/07/2023, Rv. 668558 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 26144 del 07/09/2023, Rv. 669081 -01).
Nella specie, anche per quanto osservato in precedenza, i documenti proAVV_NOTAIOi tardivamente dal COGNOME erano diretti a provare fatti principali che era onere dello stesso COGNOME provare e, pertanto, non ne era possibile la legittima acquisizione da parte del consulente.
5.2 Va poi esclusa la contraddittorietà logica della decisione denunciata dal ricorrente: l’accertamento demandato al consulente in relazione alla corretta emissione della fattura allegata dal COGNOME, essendo già stato contestato lo svolgimento delle relative attività ed essendo già maturate per le parti tutte le preclusioni assertorie ed asseverative, non implicava certo la necessità logica di acquisire ulteriori e nuovi documenti non proAVV_NOTAIOi tempestivamente e, tanto meno, poteva implicare la legittimità di una produzione tardiva sul piano processuale.
5.3 In ogni caso, il motivo di ricorso in esame presenta altresì un profilo di inammissibilità, per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: il ricorrente non richiama, infatti, in modo adeguato e puntuale, il contenuto dei d ocumenti di cui lamenta l’omessa valutazione e, soprattutto, non illustra puntualmente le ragioni del preteso carattere decisivo degli stessi.
Con il sesto motivo si denunzia « Violazione degli artt. 112 e 194 c.p.c. rispetto al diritto di difesa (Art. 24 Cost.) e del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.); violazione dell’ art. 115 c.p.c. rispetto alla mancata contestazione del motivo di
appello da parte di NOME COGNOME. Motivo che si formula ai sensi dell ‘ art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c. ».
Secondo il ricorrente, sarebbe stato erroneamente rigettato il motivo del suo appello, relativo alla nullità delle operazioni di consulenza, per la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Il motivo è inammissibile.
6.1 Nella sentenza impugnata si afferma espressamente che, diversamente da quanto sostenuto dal COGNOME, non era stato affatto impedito alle parti di partecipare alle operazioni peritali e di presentare osservazioni.
Di fronte a tale chiara statuizione, le censure formulate con il motivo di ricorso in esame non possono ritenersi sufficientemente specifiche, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: non viene infatti adeguatamente richiamato, a loro sostegno, il contenuto degli atti e dei documenti di causa, ivi inclusi quelli relativi allo svolgimento delle operazioni di consulenza, dai quali sia possibile evincere se effettivamente, ed in quali termini, possa ritenersi che, contrariamente a quanto espressamen te accertato dalla corte d’appello, al COGNOME era stato impedito di intervenire alle operazioni di consulenza e di presentare osservazioni, nonché quale effettivo pregiudizio al diritto di difesa egli aveva eventualmente, e di conseguenza, subito.
6.2 È poi appena il caso di osservare che il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. riguarda le allegazioni di fatto svolte negli atti introduttivi del giudizio e, pertanto, non può ritenersi in alcun modo applicabile con riguardo ad un motivo di appello, come pare assumere il ricorrente.
Tale considerazione è direttamente riferibile alla censura formulata nei termini di « violazione dell’ art. 115 c.p.c. rispetto alla mancata contestazione del motivo di appello da parte di NOME COGNOME ».
Essa deve, peraltro, ritenersi valida sia in relazione al presente motivo di ricorso che in relazione ai motivi del ricorso che seguono e nei quali la predetta censura risulta formulata nei medesimi termini, motivi ai quali deve ritenersi, pertanto, estesa e ribadita.
Con il settimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 198 c.p.c. rispetto al diritto di difesa (Art. 24 Cost.); violazione dell’ art. 112 c.p.c. per manifesta contraddittorietà ed illogicità delle motivazioni della sentenza resa dalla Corte d’Appello di Venezia. Motivo che si formula ai sensi dell ‘ art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c. ».
Il ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la nullità della consulenza tecnica di ufficio svolta in primo grado , per violazione dell’art. 198 c.p.c., per non avere il consulente acquisito la documentazione che assume trasmessa unitamente alle osservazioni alla bozza della relazione peritale.
Anche le censure formulate con il motivo di ricorso in esame non possono ritenersi sufficientemente specifiche, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per ragioni analoghe a quelle esposte in relazione al motivo precedente: non viene infatti a deguatamente richiamato, a loro sostegno, l’effettivo contenuto dei documenti che si assumono illegittimamente non acquisiti dal consulente, documenti che, peraltro, la stessa corte d’appello dà atto non essere stati neanche allegati dal RAGIONE_SOCIALE alla propria produzione, di modo che gli stessi non avrebbero potuto in nessun caso essere valutati ai fini della decisione. Non è, pertanto, neanche possibile pervenire all’esame del merito del presente motivo di ricorso.
Con l’ottavo motivo si denunzia « Violazione degli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972 rispetto ai documenti 12 e 13 di parte NOME COGNOME proAVV_NOTAIOi nel Giudizio di Primo Grado. Motivo che si formula ai sensi dell ‘ art. 360 comma 1 n°3 c.p.c. Violazione
dell ‘ art. 115 c.p.c. Motivo che si formula ai sensi dell ‘ art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c. ».
Con il nono motivo si denunzia « Violazione dell’ art 112 c.p.c. per insufficiente e contraddittoria motivazione; violazione dell’ art. 115 c.p.c. rispetto alla mancata contestazione del motivo di appello da parte di NOME COGNOME. Motivo che si formula ai sensi dell ‘ art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c. ».
L’ottavo ed il nono motivo del ricorso sono connessi, logicamente e giuridicamente, onde essi possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono inammissibili.
Il ricorrente critica la decisione impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rilevato alcune irregolarità formali relative all’emissione della fattura oggetto delle contestazioni insorte tra le parti.
8.1 Le censure si risolvono, in sostanza, nella contestazione di accertamenti di fatto svolti dai giudici del merito e sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
8.2 In ogni caso, le valutazioni relative alla regolarità formale della fattura contestata e della sua emissione non possono ritenersi decisive ai fini dell’esito del giudizio, avendo comunque la corte territoriale ritenuto non raggiunta la prova dello svolgimento delle prestazioni fatturate, il che è di per sé assorbente, sotto i profili di fatto e di diritto rilevanti per la decisione della presente controversia.
Con il decimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 112 c.p.c. per insufficiente e contraddittoria motivazione. Motivo che si formula ai sensi dell ‘ art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c. ».
Il ricorrente contesta l’affermazione della corte d’appello sulla impraticabilità, dal punto di vista normativo e fiscale, dell ‘ operazione di compensazione dell’IVA che era stata da lui allegata a fondamento della propria linea difensiva, per giustificare i versamenti di danaro ricevuti dal RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile, per le medesime ragioni esposte in relazione ai due precedenti motivi.
In particolare, è sufficiente osservare che, una volta escluso che fossero state mai rese le prestazioni oggetto della fattura in contestazione, anche ogni altra questione sul punto deve ritenersi irrilevante ai fini della decisione della presente controversia, ivi inclusa la regolare praticabilità, dal punto di vista normativo e fiscale, dell ‘ operazione di compensazione dell’IVA allegata dal RAGIONE_SOCIALE a fondamento della propria linea difensiva, per giustificare i versamenti di danaro ricevuti dal RAGIONE_SOCIALE.
Con l’undicesimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello di Venezia su un motivo di appello; violazione dell’ art. 115 c.p.c. rispetto alla mancata contestazione da parte di NOME COGNOME del motivo di appello. Motivo che si formula ai sensi dell ‘ art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c. ».
Il ricorrente sostiene che la corte d’appello avrebbe omesso la pronuncia sul suo motivo di appello con il quale era stato denunciato il preteso vizio della sentenza di primo grado derivante dalla mancanza di una espressa motivazione a sostegno dell’adesione alle conclusioni esposte dal consulente tecnico di ufficio nella sua relazione, che pure erano state contestate.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
10.1 In primo luogo, la censura difetta di specificità, ancora in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non viene richiamato il contenuto delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio che sarebbero state contestate ed acriticamente recepite dai giudici del merito.
Per tale profilo, essa è, quindi, inammissibile.
10.2 Va, comunque, altresì osservato che il mancato esame, da parte del giudice del merito, di una questione puramente processuale (quale deve qualificarsi l’eventuale difetto di motivazione della pronuncia di primo grado su un punto della controversia) non può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest’ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito ( ex multis : Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22952 del 10/11/2015, Rv. 637622 -01; Sez. 6 – 2, Sentenza n. 321 del 12/01/2016, Rv. 638383 -01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 6174 del 14/03/2018, Rv. 648218 – 02), nella specie non sussistente.
10.3 In ogni caso, la corte d’appello ha ampiamente motivato, nella sentenza impugnata, le ragioni dell’adesione alle conclusioni esposte nella relazione del consulente tecnico di ufficio, per quanto le stesse avessero rilievo ai fini dell’esito della controversia, il che, da una parte, esclude in radice ogni possibile rilievo del vizio della decisione di primo grado oggetto del motivo di appello e, dall’altra parte, impedisce di ritenere fondata la stessa censura di omissione di pronuncia.
Con il dodicesimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di appello; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione dell’ art. 115 cpc rispetto alla mancata contestazione di NOME COGNOME del motivo di appello. Motivo che si formula ai sensi dell ‘ art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c. ».
Secondo il ricorrente, la corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo del suo gravame relativo all’ammissione delle prove articolate in primo grado.
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
11.1 Va, in primo luogo, nuovamente ribadito che il mancato esame, da parte del giudice del merito, di una questione puramente processuale (quale deve qualificarsi l’eventuale difetto
di pronuncia o di motivazione della sentenza di primo grado sulle istanze istruttorie, anche se con conseguente rigetto della domanda per insufficienza della prova dei fatti deAVV_NOTAIOi in quelle istanze) non può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest’ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito ( ex multis : Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22952 del 10/11/2015, Rv. 637622 -01; Sez. 6 – 2, Sentenza n. 321 del 12/01/2016, Rv. 638383 -01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 6174 del 14/03/2018, Rv. 648218 – 02), nella specie non sussistente.
11.2 Inoltre, la censura difetta di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non viene richiamato in modo adeguato il contenuto delle istanze istruttorie di cui si discute, il che impedisce di valutarne la rilevanza ai fini del l’esito del giudizio.
11.3 In ogni caso è assorbente, sul punto, il rilievo che lo stesso ricorrente dà atto del fatto che la corte d’appello ha preso essa stessa in esame le istanze istruttorie sulle quali il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato e le ha ritenute tutte inammissibili, il che esclude la stessa sussistenza dei vizi di violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., deAVV_NOTAIOi con il motivo di ricorso in esame.
Con il tredicesimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 112 c.p.c. per insufficiente motivazione in ordine al rigetto di un motivo di appello e per omessa pronuncia su un motivo di appello. Motivo che si formula ai sensi dell ‘ art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c. ».
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
12.1 Il vizio di insufficiente motivazione non è più compreso tra i possibili motivi di ricorso per cassazione dall’art. 360 c.p.c., nella formulazione nella specie applicabile, ratione temporis . Per tale profilo, il motivo è inammissibile.
12.2 Il deAVV_NOTAIOo vizio di omessa pronuncia su un motivo di appello, d’altra parte, certamente va escluso: la corte d’appello ha preso in esame tutti i motivi di appello relativi a domande o eccezioni del RAGIONE_SOCIALE, rigettandoli sulla base di adeguata motivazione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. Per tale profilo, quindi, il motivo è infondato.
Con il quattordicesimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 112 c.p.c. per insufficiente motivazione riguardante un motivo di appello. Motivo che si formula ai sensi dell ‘ art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c. ».
13.1 Anche questo motivo è inammissibile, in quanto il vizio di insufficiente motivazione non è più compreso tra i possibili motivi di ricorso per cassazione dall’art. 360 c.p.c., nella formulazione nella specie applicabile, ratione temporis .
13.2 In ogni caso, è opportuno osservare che, sui punti contestati con il motivo di ricorso in esame, la motivazione resa dalla corte d’appello risulta, ancora una volta, adeguata, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.
Con il quindicesimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di appello. Motivo che si formula ai sensi dell ‘ art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c. ». Il ricorrente sostiene che la corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo del suo gravame relativo ad un difetto di motivazione della sentenza di primo grado (relativo alla considerazione delle dichiarazioni rese dal COGNOME nel giudizio penale).
Il motivo è inammissibile.
14.1 Va, in primo luogo, ulteriormente ribadito che il mancato esame, da parte del giudice del merito, di una questione puramente processuale (quale deve qualificarsi l’eventuale difetto di pronuncia o di motivazione della sentenza di primo grado su
un punto controverso) non può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest’ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito ( ex multis : Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22952 del 10/11/2015, Rv. 637622 -01; Sez. 6 – 2, Sentenza n. 321 del 12/01/2016, Rv. 638383 -01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 6174 del 14/03/2018, Rv. 648218 02), nella specie non sussistente.
14.2 Inoltre, la censura difetta di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non viene richiamato in modo adeguato il contenuto delle dichiarazioni di cui si discute, il che impedisce di valutarne la rilevanza ai fini dell’esit o del giudizio.
Con il sedicesimo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 81 cpv 640, 646, 61 n.11 c.p. in ordine alle presunte conAVV_NOTAIOe di truffa e appropriazione indebita della somma di € 1.424,21 (€ 686,00 + 738,21) asseritamente consumate in danno di NOME COGNOME. Motivo che si formula ai sensi dell ‘ art. 360 comma 1 n° 3 c.p.c. ».
Il motivo è inammissibile.
Le censure in esso formulate si risolvono, in sostanza, nella contestazione di accertamenti di fatto svolti dai giudici del merito e sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
Con il diciassettesimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 112 c.p.c. in ordine alla quantificazione del danno patrimoniale. Motivo che si formula ai sensi dell ‘ art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c. ».
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
16.1 In primo luogo, le censure sono formulate in modo del tutto generico.
16.2 In ogni caso, non è ravvisabile alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., essendosi la corte d’appello correttamente pronunciata su tutte le domande e tutte le eccezioni proposte dalle parti.
16.3 D’altra parte, come già chiarito, il vizio di insufficiente motivazione -che nella sostanza è quello che parrebbe essere denunciato con il motivo di ricorso in esame, pur nella genericità delle relative censure -non è più compreso tra i possibili motivi di ricorso per cassazione dall’art. 360 c.p.c., nella formulazione nella specie applicabile, ratione temporis .
16.4 Per completezza è, comunque, opportuno osservare che, sui punti contestati con il motivo di ricorso in esame, la motivazione resa dalla corte d’appello risulta adeguata, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.
Con il diciottesimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 112 c.p.c. per insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello riguardante il credito azionato da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME con l’atto di citazione datato 10 ottobre 2012; – violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione dell’ art. 115 c.p.c. rispetto alla mancata contestazione del motivo di appello da parte NOME COGNOME. Motivo che si formula ai sensi dell ‘ art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c. ».
Il ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui è stata rigettata la sua domanda di pagamento dell’importo di € 263,60, di cui ad una fattura emessa nel novembre 2008 . Il motivo è inammissibile.
17.1 La corte d’appello ha ritenuto non raggiunta la prova dello svolgimento delle prestazioni oggetto della fattura. Si tratta di un accertamento di fatto derivante dalla prudente valutazione delle prove, attività riservata al giudice del merito
che, essendo nella specie sostenuta da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, certamente non è sindacabile nella presente sede.
17.2 Con riguardo alla questione del mancato accoglimento delle istanze istruttorie volte a dimostrare lo svolgimento di quelle prestazioni, valgono poi le medesime osservazioni formulate in relazione al dodicesimo motivo del ricorso: la censura difetta di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non viene richiamato in modo adeguato il contenuto delle istanze istruttorie di cui si discute, il che impedisce di valutarne la rilevanza ai fini dell’esito d el giudizio; in ogni caso è assorbente, sul punto, il rilievo che lo stesso ricorrente dà atto del fatto che la corte d’appello ha preso essa stessa in esame le istanze istruttorie e le ha ritenute tutte inammissibili, il che esclude la stessa sussistenza dei vizi deAVV_NOTAIOi.
17.3 Ogni altro profilo delle censure di cui al motivo di ricorso in esame resta assorbito.
Con il diciannovesimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art 112 c.p.c.: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; omessa pronuncia sul motivo eli appello costituito dall’omessa pronuncia del Tribunale di Verona sulle istanze istruttorie formulate da parte NOME COGNOME, con la memoria ex art. 183 VI comma N°2 c.p.c. datata 04 ottobre 2014 e con la memoria ex art. 183 VI comma N°3 c.p.c. datata 28 ottobre 2014; violazione dell’ art. 115 c.p.c. rispetto alla mancata contestazione del motivo di appello da parte di NOME COGNOME. Motivo che si formula ai sensi dell ‘ art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c. ».
Il presente motivo è inammissibile per le medesime ragioni già esposte con riguardo al dodicesimo e al diciottesimo motivo, che hanno analogo oggetto.
18.1 In primo luogo, il mancato esame, da parte del giudice del merito, di una questione puramente processuale (quale
deve qualificarsi l’eventuale difetto di pronuncia o di motivazione della sentenza di primo grado sulle istanze istruttorie, anche in caso di conseguente rigetto della domanda per insufficienza della prova dei fatti deAVV_NOTAIOi in quelle istanze) non può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest’ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito ( ex multis : Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22952 del 10/11/2015, Rv. 637622 -01; Sez. 6 – 2, Sentenza n. 321 del 12/01/2016, Rv. 638383 -01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 6174 del 14/03/2018, Rv. 648218 – 02), nella specie non sussistente. 18.2 Inoltre, la censura difetta di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non viene richiamato in modo adeguato il contenuto delle istanze istruttorie di cui si discute, il che impedisce di valutarne la rilevanza ai fini del l’esito del giudizio.
18.3 In ogni caso è assorbente, sul punto, il rilievo che lo stesso ricorrente dà atto del fatto che la corte d’appello ha preso essa stessa in esame le istanze istruttorie (sulle quali il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato) e le ha ritenute tutte inammissibili, il che esclude la stessa sussistenza dei vizi deAVV_NOTAIOi.
19. Con il ventesimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 112 c.p.c. per mancata ammissione delle prove orali di cui alla memoria ex art. 183 VI comma N°2 c.p.c. datata 04 ottobre 2014 e di cui alla memoria ex art. 183 VI comma N°3 c.p.c. datata 28 ottobre 2014 ritenute decisive. Motivo che si formula ai sensi dell ‘ art. 360 comma 1 n° 5 c.p.c. ».
Anche questo motivo è inammissibile.
Il ricorrente, in sostanza, si limita, con lo stesso, a sostenere che le prove orali di cui aveva chiesto inutilmente l’ammissione sarebbero state decisive ai fini dell’accoglimento delle proprie domande ed eccezioni.
Manca, però, nell’articolazione della censura, non solo e non tanto la precisa illustrazione delle ragioni di tale convincimento, mediante il puntuale richiamo del contenuto delle suddette istanze, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quanto, soprattutto, la specifica contestazione delle distinte ragioni per le quali la corte di appello ha giudicato ciascuna di esse inammissibile.
20. Il ricorso è rigettato.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-