Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31772 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31772 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 19681/2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE con sede in Modena, alla INDIRIZZO, in persona del Direttore Generale pro tempore Dott. AVV_NOTAIO COGNOME, quale mandataria in nome e per conto del RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dal l’AVV_NOTAIO COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL. elettivamente domicilia.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Porto Torres (SS), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sassari, alla INDIRIZZO.
–
contro
ricorrente –
avverso la sentenza, n. cron. 1/2021, della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI – SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI depositata in data 04/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza pubblicata il 24 ottobre 2018, n. 1121, il Tribunale di Sassari dichiarò inammissibili le domande proposte da RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, volte ad ottenere la declaratoria di nullità e la ripetizione di poste indebite (per tassi passivi ultralegali, capitalizzati ed usurari, commissioni e spese non pattuite) registrate sul conto corrente dalla stessa intrattenuto con l’istituto di credito predetto fin dal 1990 ed ancora in corso al momento della domanda.
Richiamato il principio secondo il quale l’onere di provare la mancanza di valido titolo dei pagamenti che si assumono eseguiti incombe su chi agisce in giudizio, quel giudice considerò inammissibile la domanda di ripetizione di indebito promossa nell’ambi to di un rapporto bancario pendente allorché non era verificabile il compimento di atti solutori in senso tecnico, tanto più in difetto della produzione integrale degli estratti conto, che costituivano l’unica prova degli eventuali pagamenti eseguiti, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio.
L’inammissibilità della domanda restitutoria si estendeva, poi, anche alle domande presupposte aventi ad oggetto la richiesta di accertamento dell’illegittimità di alcune clausole; in ogni caso, precisava il tribunale, la mancata produzione del contratto impediva la verifica della clausola asseritamente invalida sia con riferimento alla misura di interessi legali sia all’addebito di commissioni e spese.
Quanto all’usura, trattandosi, se del caso, di cd. usura sopravvenuta rispetto al tempo di apertura del rapporto, allorquando non era in vigore la legge n. 108/96, il dedotto superamento dei tassi soglia non era rilevante, oltre che comunque non documentato con la produzione integrale degli estratti conto.
2. Pronunciando sul gravame promosso contro questa decisione da RAGIONE_SOCIALE, l’adita Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 4 gennaio 2021, n. 1, resa nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., così dispose: « 1) in parziale accoglimento dell’appello , deve essere dichiarata la nullità degli addebiti per interessi passivi ultralegali, dell’anatocismo, della c.m.s. e spese applicati sul c/c bancario n. 15041; 2) compensa tra le parti le spese processuali nella misura della metà, ponendo a carico del RAGIONE_SOCIALE la restante parte, ; 3) pone a carico di entrambe le parti per la metà ciascuna le spese di consulenza tecnica d’ufficio, già liquidate ».
Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, sulla premessa che « L’impugnazione è incentrata sulla declaratoria di inammissibilità anche della domanda di accertamento delle poste prive di valido titolo addebitate sul predetto conto, che il tribunale fondava sull’indisponibilità del contratto e della serie integrale di estratti conto, domanda limitata alla declaratoria di nullità e non estesa alla rettifica del saldo », ritenne che: i ) « In linea generale, e con riferimento all’oggetto del contendere , giova ricordare come sia meritevole di tutela l’interesse del correntista, il quale veda esposto negli estratti comunicatigli un saldo debitore illegittimo e/o non conforme alla convenzione intrattenuta con la banca, all’accertamento negativo (imprescrittibile ex art. 1422 c.c.) di tali poste e ad ottenere una chiarezza opponibile a chi si vanta creditore, ciò ai più svariati fini, tra cui quello di ricevere un maggiore affidamento o rimuovere la cancellazione di una posizione di sofferenza, oltre che di recuperare l’obbligatorietà dei patti violati dall’istituto . Nel merito, va rilevato che parte attrice proponeva in primo grado domanda di accertamento negativo delle competenze addebitate per interessi ultralegali e capitalizzati, per commissioni di massimo scoperto e spese, deducendo la mancata pattuizione per iscritto delle condizioni applicate al rapporto . Va precisato al riguardo che la società correntista non contestava le singole operazioni (peraltro consolidate a norma dell’art. 1832 c.c.), ma l’ammontare delle competenze addebitate per interessi ultralegali, anatocismo, c.m.s. e spese varie, che chiedeva dichiararsi nulle.
L’attrice precisava inoltre che la domanda era finalizzata alla verifica della mancata stipulazione di condizioni diverse da quelle legali regolanti il rapporto, che all’epoca della sua instaurazione non richiedeva la forma scritta. »; ii ) « La censura attiene all’applicazione dell’onere della prova del soggetto che agisca in accertamento negativo e ripetizione di indebito nei confronti della banca, tenuto a produrre, oltre al titolo, la serie continua di estratti necessari alla ricostruzione del conto . Tuttavia, in assenza di una convenzione scritta, la cui stipulazione neppure era documentata dalla banca a fronte della contestazione formulata dall’attrice che la negava invitando la controparte a produrre il contratto ove esistente, non può certamente ritenersi che una convenzione avente ad oggetto la previsione di interessi ultralegali, e la successiva variazione unilaterale, si fosse formata per facta concludentia, ostandovi il disposto dell’art. 1284 c. 3 c.c., e neppure per l’anatocismo, comunque nullo prima dell’efficacia della Delibera CICR 9 -022000 sull’anatocismo paritario, e da concordare espressamente per il periodo successivo trattandosi di modifica peggiorativa e tantomeno per la RAGIONE_SOCIALE e le spese, che sarebbero altrimenti di contenuto indeterminato, e quindi nullo, quanto al tempo ed al montante dell’applicazione. Ne consegue che tali competenze, la cui concreta applicazione era facilmente desumibile dagli estratti versati in causa ed era riscontrata dal c.t.u., devono essere dichiarate nulle per mancanza di valido titolo »; iii ) « A fronte della domanda di accertamento negativo di cui al capo 2) delle conclusioni rassegnate dall’appellante, al netto del riferimento ivi contenuto all’importo dell’indebito calcolato dal c.t.u. in primo grado, per il quale non è riproposta domanda, non è necessario ordinare l’esibizione del contratto di conto corrente che era onere della banca produrre a fondamento della diversa misura delle competenze da applicare il rapporto. Neppure è necessaria un’in tegrazione dell’indagine tecnica già espletata, attraverso la quale veniva verificata l’applicazione di interessi passivi ultralegali, dell’anatocismo, della c.m.s. e spese, ricavabili dagli estratti scalari prodotti »; iv ) « Deve, invece, essere respinta la doglianza riferita al carattere usurario degli interessi applicati. Il tribunale, richiamato il principio secondo il quale il fenomeno usurario è
genetico, cioè connesso alla pattuizione degli interessi, respingeva le deduzioni avanzate al riguardo dall’attrice stante l’indisponibilità del contratto e degli estratti conto. Parte appellante si è limitata a ribadire l’inesistenza del contratto originario e le variazioni dei tassi via via praticate dalla banca in corso di rapporto, invocando l’applicazione dell’art. 1815 c. 2 c.c. (punto 2 delle conclusioni ove sono richiamate le conclusioni di primo grado). Occorre ricordare in proposito il disposto della legge antiusura laddove è espressamente previsto che, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., gli interessi si considerano usurari se nel momento in cui sono stati promessi o convenuti ‘indipendentemente dal momento in c ui sono stati pagati’ sono superiori al c.d. tasso soglia. Va inoltre richiamato il principio espresso nella sentenza n. 24675/17 dalle Sezioni Unite della Cassazione a proposito della c.d. usura sopravvenuta laddove -in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di interpretazione autentica -il momento di valutazione del tasso d’interesse applicato ad un rapporto di durata è ancorato al momento della pattuizione, ‘valorizzando in tal modo il profilo della volontà e dunque della responsabilità dell’agente’, rimanendo ininfluente l’eventuale superamento da parte dei tassi successivamente applicati sia nell’ipotesi di contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della legge 108/96 sia nell’ipotesi di rapporti successivi ove il tasso ven ga variato rispetto a quello originario. . Nella specie, in assenza della produzione delle comunicazioni preventive, da cui ricavare l’espletamento del procedimento complesso di formazione del consenso previsto dall’art. 118 cit. , ed ancor prima dell’allegazione della correntista circa l’esistenza di un accordo sulle variazioni dei tassi, non è ipotizzabile il perfezionamento di una ‘nuova pattuizione’ concretante usura originaria ».
Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE Sono state depositate memorie ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
1. Il primo motivo di ricorso è rubricato « Vizio della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per error in procedendo in relazione alla violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. -132 c.p.c. ». Si deduce che « La sentenza impugnata ha riqualificato l’azione promossa da controparte e ha riformato la pronuncia del Tribunale laddove questa aveva ritenuto inammissibile l’azione di accertamento negativo in quanto configurata come meramente strumentale alla ripetizione di indebito dichiarata inammissibile per essere il conto oggetto di contestazioni ancora aperto. La Corte ha ritenuto, senza affermarlo espressamente, che l’azione originariamente proposta dall’odierna intimata fosse di accertamento senza entrare nel merito della distinzione tra azioni esperit e in via principale ed azioni ad esse presupposte. è evidente che il Collegio è incorso nel vizio di ultra o extrapetizione, avendo ‘sostituito d’ufficio’ la domanda di ripetizione dell’indebito con la domanda di mero accertamento che non era stata esperita in primo grado in via autonoma. Con ciò abusando del proprio potere interpretativo e violando l’art. 112 c.p.c. a mente del quale ‘Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa …’ e l’art. 113 c.p.c. che sancisce il pri ncipio dello ‘iura novit curia’».
1.1. Questa doglianza si rivela inammissibile.
Giova premettere che, in materia di ricorso per cassazione, l’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda, attività riservate al giudice di merito, sono comunque sindacabili, come vizio di nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., qualora l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all’individuazione del petitum , sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ( cfr., ex aliis , Cass. n. 9756 del 2024; Cass. n. 30770 del 2023; Cass. n. 11103 del 2020).
Va ricordato, poi, che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il ricorrente in cassazione deve formulare argomentazioni che siano a tal fine idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica
prospettate, senza necessità per questa Corte di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti ( cfr. , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 34762 del 2024; Cass. nn. 28135 e 4131 del 2023; Cass. n. 6709 del 2022; Cass., SU., n. 34469 del 2019). In tale contesto, il giudice di legittimità, attesa la sua funzione di decidere le sole questioni di diritto (sostanziali e processuali), prima di ogni altro esame deve verificare l’ammissibilità del motivo di ricorso avuto riguardo proprio alla sua formulazione; dopodiché, può valutarne la fondatezza. Ed è esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione che deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali ( cfr . Cass. n. 34762 del 2024; Cass. n. 12481 del 2022; Cass. n. 6014 del 2018).
Nel caso in esame, la ricorrente ha articolato il motivo de quo in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., atteso che non ha trascritto il contenuto della prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ. depositata da parte attrice innanzi al tribunale (nel corpo della doglianza, infatti, è indicato solo quello della corrispondente memoria della banca ivi convenuta. Cfr. pag. 4 ess. del ricorso), al fine di consentire l’accertamento dell’esistenza di una modifica della domanda originaria (nel controricorso, invece, se ne si trascrive il contenuto di detta memoria di RAGIONE_SOCIALE e da essa risulta la proposizione di una domanda di accertamento negativo). In tal modo, dunque, RAGIONE_SOCIALE non permette di verificare ex actis , non solo la fondatezza dei suoi assunti, ma anche la loro veridicità. V’è dunque una aperta distonia tra la censura di ultrapetizione e i principi sopra ricordati, risolvendosi la doglianza di parte ricorrente in mere affermazioni di assenza di esplicita domanda di accertamento delle nullità di clausole contrattuali (autonoma rispetto a quella di ripetizione di indebito) e di impossibilità di ritenere detta domanda ricompresa in quella ex art. 2033 cod. civ.
In altri termini, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di extrapetizione o ultrapetizione, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., è necessario che siano riportati nel ricorso per cassazione puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, quegli atti e/o verbali di causa nei quali è possibile formulare e/o
precisare e/o modificare le domande, al fine di consentire a questa Corte di valutarne la loro effettiva proposizione e/o precisazione e/o modificazione nonché la loro tempestività allo scopo di accertare, conseguentemente, la configurabilità, o non, del vizio lamentato. Ciò perché come si è già anticipato, ove si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente -per principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito -dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi ( cfr. Cass. n. 28072 del 2021; Cass. n. 21926 del 2015; Cass. n. 15367 del 2014).
1.2. A ciò va solo aggiunto che: i ) il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante ( cfr ., ex aliis, Cass. n. 9909 del 2025; Cass. n. 19002 del 2017; Cass. n. 21087 del 2015); ii ) nella specie, la corte distrettuale ha esplicitamente ed esaurientemente motivato in ordine all’interesse dell’appellante ad ottenere una sentenza di accertamento e sulla possibile qualificazione in tali sensi della domanda da quest’ultima proposta, sicc hé anche il dedotto vizio motivazionale oggi dedotto non sussiste; iii ) secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte ( cfr. amplius , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13586 del 2024; Cass. nn. 12866 e 27461 del 2025), qui condiviso e rispetto al quale le argomentazioni della doglianza in esame non offrono significativi spunti per rimeditarlo, in tema di operazioni bancarie
regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. anche in costanza di rapporto (cd. “conto aperto”), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma, in tal caso, ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l’azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca; infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all’art. 1823, comma 1, cod. civ., l’azione di indebito può determinare, in linea di principio, l’obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate. Così opinando, questa Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza (Cass. n. 4214 del 2024; Cass., SU., n. 24418 del 2010), ha escluso che prima della chiusura del conto possa configurarsi un pagamento, in quanto in costanza di rapporto -stante l’esigibilità dei soli saldi reciproci ove sul conto afferisca una rimessa solutoria tale da configurare un pagamento indebito, la stessa « non si traduce nella condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percette. E questo perché, in vigenza del precetto dettato dall’art. 1823, comma 1, c.c. – su cui non è influente il principio della libera disponibilità da parte del correntista delle somme a proprio credito risultante dall’art. 1852 cod. civ., in quanto esso è estraneo al concetto di reciprocità sotteso all’art. 1823 cod. civ. ed è effetto riflesso semmai del saldo -il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate » ( cfr . Cass. n. 13586 del 2024). Solo a conto chiuso viene meno l’indisponibilità dei singoli crediti e, quindi, in caso di esigibilità dei saldi, « l’azione di indebito potrà determinare l’obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate, non essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa » ( cfr . ancora Cass., n. 13586 del 2024, cit.).
Il secondo motivo di ricorso, recante « Vizio della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
(error in iudicando) con riferimento agli artt. 2697 c.c. 115 e 116 c.p.c. e art. 24 Cost. », ascrive alla corte territoriale di per avere ritenuto onerata dalla prova del contratto la banca ed aver considerato sufficiente la produzione da parte del correntista dei soli scalari (parziali).
2.1. Anche questa doglianza si rivela insuscettibile di accoglimento.
Invero, costituisce consolidato e qui condiviso orientamento di questa Corte che, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione soltanto mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi aliunde , vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova, che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l’ausilio di una consulenza d’ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità ( cfr . Cass. nn. 22290 e 10293 del 2023; Cass 20621 del 2021).
2.2. L’odierna ricorrente, peraltro, incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, – come chiarito, ancora recentemente da Cass. n. 35006 del 2024 e Cass. n. 35041 del 2022 ( cfr . le rispettive motivazioni) – un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge ( cfr . Cass. nn. 25376, 19371, 17201, 11069 e 5375 del 2024; Cass. nn. 35782, 16303, 11299 e 28385 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che « è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. »); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti
piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione ( cfr . Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, « ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione »; Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse ( cfr . Cass. 24434 del 2016).
2.3. Resta solo da aggiungere che: i ) un’autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un’eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7597 del 2025; Cass. nn. 25376, 19371, 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), nella specie nemmeno prospettato; ii ) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad
essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge ( cfr. e multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20895 del 2025; Cass. nn. 28390, 27522, 11299 e 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., SU, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014); iii ) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423 e 27328 del 2024; Cass. nn. 1166, 8671 e 20895 del 2025). In effetti, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, Cass. n. 8671 del 2025 e Cass. n. 20895 del 2025, « Il compito di questa Corte, , non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com’è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.) ».
Il terzo motivo di ricorso, infine, rubricato « Illegittimità della condanna alle spese », assume, esclusivamente, che « la riforma della sentenza impugnata comporta anche la nuova regolamentazione delle spese di lite, da porre a carico della parte soccombente ».
3.1. Trattasi, come è evidente, di un ” non motivo ” e, comunque, pur a volerlo ritenere un vero e proprio motivo di ricorso, esso è inammissibile, atteso che, in realtà, con lo stesso si censura la regolamentazione delle spese non con riferimento all’esito del giudizio di secondo grado, nel quale tale regolamentazione trova il suo fondamento, ma in relazione ad una ipotizzata e sperata cassazione della sentenza impugnata che, oltre tutto, travolgerebbe la pronuncia sulle spese ( cfr . Cass. n. 32003 del 2021; Cass. n. 25278 del 2020; Cass. n. 11813 del 2018; Cass. n. 13716 del 2017; Cass. n. 13314 del 2015).
In conclusione, dunque, l’odierno ricorso promosso da RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, con attribuzione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosene anticipatario, altresì dandosi atto, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso promosso da RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, e la condanna al pagamento,
in favore della costituitasi controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge, con attribuzione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosene anticipatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 28 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME