SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 257 2026 – N. R.G. 00000305 2025 DEPOSITO MINUTA 05 03 2026 PUBBLICAZIONE 06 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
composta dai Signori magistrati:
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
ha emesso la seguente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere rel.
AVV_NOTAIO
Giudice ausiliario
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello iscritta al n . 305/2025 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell’art. 352 cpc, all’esito dell’udienza del 20 gennaio 2026 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( p iva ) rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del foro di Salerno ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti; P.
APPELLANTE
E
( p iva ) rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
del foro di Napoli ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti; APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza n. 58/28 del Tribunale di Lanciano del 21 febbraio 2025 in tema di ripetizione di indebito.
Conclusion i: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Lanciano ha accolto, regolando conseguentemente le spese di lite secondo il criterio della soccombenza, la domanda che in liquidazione ha proposto nei confronti di ed avente ad oggetto la restituzione della somma complessiva di € 16.828,00 costituita dagli addebiti applicati, ma in realtà non dovuti, per il mancato rimborso di due contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio accesi da tali e conclusi rispettivamente in data 15 novembre 2006 e 18 gennaio 2005.
1.2. Nella parte motiva della sentenza, il giudice di prime cure ha ricostruito le singole prospettazioni delle parti nei termini di seguito indicati.
La società attrice ha premesso di aver sottoscritto, nella qualità di società di RAGIONE_SOCIALE creditizia, con l’allora un contratto ( pacificamente inquadrabile nello schema tipico del mandato) avente ad oggetto, tra gli altri, negozi di finanziamento con cessione del quinto con relativa procura alla gestione dei rapporti e quindi anche all’incasso delle varie rate.
I termini dell’accordo hanno poi previsto, in caso di omesso rimborso delle rate, l’addebito dei relativi importi su un conto corrente (indicato al nr. 15121).
Nel periodo di esecuzione del rapporto (sulla cui evoluzione si riserva, per ragioni di economia espositiva, di meglio argomentare nel prosieguo), sono state riversate in favore dell’istituto di credito somme cospicue, pari ad € 5.111.107,66 per un numero complessivo di 871 operazioni finanziarie.
Da verifiche effettuate, è tuttavia risultato che relativamente ai finanziamenti accesi dal e dallo sono state operati addebiti rispettivamente pari ad € 9.790,00 e ad € 7.038,00 di cui pertanto è stata chiesta la restituzione in quanto tali importi sono stati incamerati direttamente dalla banca come peraltro agevolmente riscontrabile dalla documentazione proAVV_NOTAIOa in atti.
L’istituto di credito, dopo aver preliminarmente eccepito l’improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ha deAVV_NOTAIOo l’infondatezza della domanda (senza invero prendere compiuta posizione circa la sua qualificazione giuridica) soprattutto per carenza di adeguato riscontro probatorio circa l’effettiv a applicazione sul citato rapporto di conto corrente di addebiti nella misura invocata dalla controparte.
1.3. Le principali argomentazioni poste a supporto della decisione possono essere così sintetizzate:
la questione preliminare è stata rigettata e non avendo costituito oggetto di gravame si omette volutamente di addentrarsi nella sua disamina;
con riguardo, invero, al merito della vicenda vi è stata innanzitutto una preliminare ricostruzione dell’evoluzione del rapporto negoziale intercorso tra le parti e così si è fatto cenno sia alle condizioni fondamentali dell’iniziale accordo del 13 luglio 1995 che di quello (successivo alla revoca in data 20 luglio 2010 della procura speciale) del 19 ottobre 2010;
in termini generali, trattandosi invero di circostanza comune ad entrambi i finanziamenti, non è stata fornita alcuna dimostrazione sulle modalità attraverso cui le amministrazioni di appartenenza del e dallo
hanno provveduto al rimborso delle rate mediante prelievo della somma del quinto sullo stipendio; – ciò nondimeno, però, dalla documentazione proAVV_NOTAIOa dalla società attrice e consistente nello specifico nella corrispondenza intercorsa e soprattutto nelle movimentazioni risultanti dagli estratti conto versati in atti, deve ritenersi comprovata da parte della banca l’applicazion e degli addebiti nonostante fosse altrettanto indubbio che la stessa abbia ricevuto, anche dopo la revoca del mandato, le somme direttamente dal soggetto debitore;
-quanto all’inquadramento dall’azione, è stata confermata l’applicazione della disciplina dell’indebito ed esclusa la mala fede, sulla somma riconosciuta come dovuta alla sono stati applicati unicamente gli interessi al tasso legale;
1.4. La pronunzia del tribunale frentano è stata tempestivamente impugnata da di fatto mediante l’articolazione di un unico motivo con cui ha inteso censurare i paragrafi 6,8,9,13,15,16, 17, 19, 21 e 22 della stessa.
Volendo (riservando alla trattazione nel merito della vicenda ogni ulteriore e ben più approfondita conside razione) sintetizzare è possibile affermare che il punto nevralgico delle doglianze dell’appellante è costituito dall’assenza di un adeguato riscontro probatorio in ordine all’applicazione degli addebiti sino a giungere alle somme, per ciascuno dei finanziamenti oggetto di causa, di cui è stata richiesta la restituzione. La parte appellata ha resistito all’interposto gravame assumendone l’infondatezza così insistendo per il suo integrale rigetto.
I l giudizio di appello è stato istruito mediante l’acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d’ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All’esito dell’udienza del 20 gennaio 2026, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all’art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introAVV_NOTAIOo dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L’appello è fondato, in diritto così come in fatto e , di conseguenza, deve essere accolto per le ragioni di seguito meglio illustrate.
2.1.La soluzione del caso, alla luce di quanto sin qui esposto, postula una indispensabile ricostruzione (in termini dapprima generali e poi nello specifico) del rapporto negoziale intercorso tra le parti ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
Nel lontano luglio 1995, l’allora RAGIONE_SOCIALE hanno concluso un contratto i cui termini essenziali (ai fini che qui ci occupano) possono essere così tratteggiati:
-L’istituto di credito ha messo a disposizione della controparte un plafond costituito da una somma di denaro da destinare alla sottoscrizione principalmente di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio in favore di dipendenti pubblici o di società tra quelle rientranti nel DPR 180/50 o comunque di società con notoria solvibilità per una durata massima di 72 mesi;
-A carico di è stata posta la garanzia del buon fine dell’operazione (art. 5) nonché l’acquisizione di una serie di documentazione che dovrà dalla stessa essere custodita in originale tra cui una polizza di assicurazione sulla vita e la prova di eventuali anticipi erogati al cedente;
-Secondo il patto del non riscosso per riscosso (art 9), è tenuta a corrispondere alla banca (all’esito di verifiche e dietro presentazione di una richiesta da far pervenire entro il mese successivo a quello di scadenza) le rate non incamerate ed in caso di inadempimento tali importi saranno addebitati sul conto corrente acceso dalla medesima società ( ‘ far pervenire alla banca entro la fine di ciascun mese, l’importo delle quote scadute il mese antecedente (ivi comprese quelle relative alle cessioni sinistrate per cessazione del rapporto di lavoro, per cause diverse dalla morte, diminuzione di stipendio o salario per qualsiasi motivo, e delle somme incassate per eventuali estinzioni anticipate ‘ );
-Ai fini dell’esecuzione dell’accordo è stato previsto il rilascio di una procura notarile da parte della banca;
Nel luglio del 2010, la suddetta procura è stata revocata ed a distanza di pochi mesi ( in data 19 ottobre 2010), le parti sono addivenute alla sottoscrizione di una nuova scrittura privata da cui, in estrema sintesi, è risultato che:
-è stata obbligata a comunicare alle singole amministrazioni cedute, previa indicazione anche delle coordinate anche del codice IBAN, che i pagamenti rectius i rimborsi delle rate mediante il prelievo del quinto dallo stipendio, dovranno essere indirizzati direttamente alla Banca (art. 3);
-Per le quote non ancora incassate, ancorchè scadute, resta l’impegno della RAGIONE_SOCIALE all’addebito sul conto corrente (art 7) salvo non emerga che vi sia comunque stato il pagamento in favore dell’istituto di credito nel qual caso infatti non sarà consentito alcun addebito (art 8);
-I diritti di nell’ipotesi in cui debba farsi carico del pagamento si intendono tutelati mediante l’esercizio da parte della stessa della surroga nei diritti verso i soggetti debitori (art 9);
-L’attività di si estende anche alle pratiche di estinzione anticipata dei finanziamenti (art 10);
-L’estensione della garanzia è destinata ad operare quale che sia la causa del mancato pagamento;
2.2. Come anticipato, la vicenda (agli atti sono state proAVV_NOTAIOe decisioni sempre del Tribunale di Lanciano riconducibili, però, a finanziamenti diversi) che ci occupa ha riguardato essenzialmente i finanziamenti sottoscritti da e
Orbene, dalla disamina della documentazione versata in atti è possibile affermare che:
-Il 15 novembre 2006, il , assistente capo della Polizia di Stato, ha concluso il contratto di finanziamento n. 30422947dell’importo complessivo di € 44.472,75 con un piano di ammortamento costituito da 120 rate dell’importo di € 445,00 ciascuna;
-L’ultima rata corrisposta alla Banca , secondo una modalità risalente al 2011, è stata quella dell’agosto 2015 in quanto nel mese successivo (segnatamente il 17 settembre) vi è stata l’estinzione anticipata del finanziamento attraverso la corresponsione della somma di € 7.074,170 (cfr documentazione proAVV_NOTAIOa in allegato alla citazione in primo grado);
-In data 18 gennaio 2015 e per durata di 60 mesi, in servizio presso la Guardia di Finanza, ha a sua volta sottoscritto un finanziamento per la somma di € 16.5 60,00 da rimborsare attraverso rate 60 rate da € 138,00;
-L’ultima rata è stata (come risultante dalla busta paga proAVV_NOTAIOa) corrisposta direttamente alla banca nel mese di marzo 2015 e dunque anche questo contratto, al pari del precedente, deve ritenersi estinto;
3.1. Secondo la prospettazione di gli elementi di riscontro dell’avvenuto addebito sul conto corrente delle somme da parte della nonostante la stessa avesse ricevuto direttamente dai soggetti obbligati o meglio e più correttamente dalle (nella fattispecie in esame) Amministrazioni cedute gli importi delle rate dei finanziamenti, possono agevolmente desumersi dagli estratti conto proAVV_NOTAIOi nonché da:
quanto al dal prospetto delle posizioni di agosto 2015 in cui non risulta il pagamento della somma di € 445,00;
riguardo, invece, allo da un analogo documento relativo, però, al mese di marzo 2015;
dalle ulteriori comunicazioni degli addebiti;
Pertanto, le posizioni sopra citate devono ritenersi inserite nella somma complessiva di € 5.111.107,66 versata alla banca e corrispondente a 871 operazioni di finanziamento.
Tale opzione interpretativa, che è stata ritenuta fondata dal primo giudice, non può tuttavia essere condivisa per una serie di considerazioni.
Innanzitutto, sebbene sul punto non vi sia stato contrasto tra le parti, deve ritenersi (così come peraltro avvenuto anche in altri precedenti dello stesso Tribunale di Lanciano che si sono occupati di fattispecie in parte identiche a quella in esame) più corretto l’inquadramento della domanda proposta in primo grado da nello schema dell’azione di risarcimento danni per inadempimento degli obblighi assunti nell’ambito del rapporto negoziale intercorso con la banca.
In altri termini, piuttosto che sostenere l’assunto dell’esistenza di un obbligo restitutorio in capo all’istituto di credito secondo le regole dell’indebito , risulta più corretto affermare che tale obbligo è riferito al ristoro di un esborso (e quindi in termini di danno emergente) conseguenza di una violazione degli accordi intercorsi e secondo cui una volta ricevuti i pagamenti rectius i rimborsi delle rate del mutuo direttamente dalle Amministrazioni di appartenenza del e dello (e comunque prima
) non poteva pretendere di addebitare gli importi alla .
Muovendo allora da tale considerazione di ordine generale, il perimetro dell’onere probatorio (chiaramente da porsi a carico della predetta società che ha introAVV_NOTAIOo il giudizio) consiste nel fornire la dimostrazione della applicazione sul rapporto di conto corrente n. 15121 dell’addebito di somme di denaro corrispondenti alla quota della rata di ciascuno dei due finanziamenti oggetto di causa.
Orbene, da una lettura degli estratti conto tale riscontro probatorio, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, non può ritenersi sussistente nel caso di specie.
Ed infatti, con riguardo alla posizione nei prospetti allegati alle mails del 3 giugno 2016, del 1 luglio 2016, del 17 agosto 2016 e del 29 ottobre 2016 (cfr documentazione proAVV_NOTAIOa in primo grado con le memorie del 16 settembre 2024) l’importo della rata, di € 445,00, risulta in effetti inserito nella sezione dei pagamenti effettuati alla banca e non fra i nominativi con annotazione ‘importo pagato 0,00’, dati invece che concorrono a formare per differenza l’importo poi addebitato a .
A tale considerazione deve poi aggiungersi che:
-Non è in contestazione l’avvenuta estinzione del finanziamento nel mese di settembre 2015;
-Tuttavia, che contrattualmente era comunque tenuta ad un’attività di verifica e supporto, non ha provato di aver, se non con l’iniziativa giudiziaria che ci occupa ed ancor prima con la nota del proprio legale del 29 novembre 2023, sollevato alcun tipo di censura in ordine al mancato pagamento delle rate oppure all ‘ addebito sul proprio conto corrente;
-Di certo l’assolvimento di tale onere probatorio, alla luce di quanto sin qui esposto, non può desumersi dalle note proAVV_NOTAIOe dall’odierna appellata già in primo grado (trattasi nello specifico della mail del 3 giugno e del 1 luglio 2016) in cui è contenuto un generico riferimento ad un montante (ovvero alla quantificazione delle rate per il mese di agosto 2015 ), all’importo riscosso ed infine a quello che sarebbe stato oggetto dell’addebito nei confronti della controparte;
Identiche considerazioni possono invero estendersi anche per quanto attiene al finanziamento concesso a
In tal caso, è d’uopo evidenziare che certamente le rate sono state versate direttamente alla banca, mentre nei prospetti riepilogativi dei mesi luglio 2012 (mail del 12 aprile 2013), dicembre 2012 ( mail del 17 febbraio 2014), dell’ottobre 2012 (mail del 2 dicembre 2013) non vi è alcun elemento (non essendo presente in corrispondenza del nominativo la dicitura importo pagato 0,00) per ritenere che poi nelle varie operazioni di addebito la banca abbia considerato anche la somma oggetto della richiesta per cui è causa.
3.2. Alla luce pertanto delle considerazioni svolte è possibile affermare che il materiale probatorio, valutato nella sua interezza, non può ritenersi idoneo a fornire la prova che nelle somme addebitate vi fossero le rate relative ai finanziamenti sottoscritti da e
D’altronde nella stessa nota a firma del legale del novembre 2023, è contenuto un generico riferimento agli importi che la banca, pur essendo stata pagata, ha comunque inteso addebitare egualmente alla
.
Tale assunto si fonda sull’altrettanto generica deduzione relativa ai pagamenti per oltre cinque milioni di euro relativi a 871 operazioni di cessione del quinto.
Nella fattispecie, per concludere, non è in discussione che l’incasso delle rate da parte dell’istituto di credito e quindi l’estinzione del debito , bensì una sorta di duplicazione della pretesa creditoria mediante un corrispondente addebito delle somme parimenti riscosse nei confronti di liquidazione.
In altri arresti, anche antecedenti rispetto a quello che ci occupa, il Tribunale di Lanciano ha assunto una posizione diversa rispetto a quella sostenuta nella sentenza qui impugnata avendo fatto riferimento proprio sulla carenza di adeguato riscontro pro batorio dell’assunto sostenuto dalla società di RAGIONE_SOCIALE.
Alcune di queste decisioni sono state oggetto di impugnazione e questa Corte Territoriale ha rigettato i vari gravami.
Ne discende quindi che, in accoglimento dell’appello, la domanda proposta da deve essere rigettata.
4.1. L’esito del giudizio è destinato a riverberare conseguenze sul regime delle spese di lite del primo grado
che devono seguire la soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia (art. 4 D.M. nr 55 del 10 marzo 2014 e successive modifiche), il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
valore e natura della pratica;
importanza, difficoltà, complessità della pratica;
condizioni di urgenza per l’espletamento dell’incarico;
risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
pregio dell’opera prestata;
Tenuto conto dell’opera prestata e delle attività svolte dall’avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 5.077,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui alla Tabella A del DM 13 agosto 2022 n. 147 (valore della controversia da € 5201 ,00 ad € 26.000,00,) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
4.2. Seguono analogamente la soccombenza per essere regolate come da dispositivo le spese del presente grado attenendosi allo stesso scaglione e con applicazione valori medi, fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta.
P.Q.M .
La Corte di Appello di L’Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 58/2025 del Tribunale di Lanciano così decide nel contraddittorio delle parti:
Accoglie l’appello e per l’effetto rigetta la domanda proposta da nei confronti di
Condanna alla rifusione in favore di delle spese del primo grado che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
Condanna alla rifusione in favore di delle spese del primo grado che liquida in € 355,50 per spese ed in € 3.966 ,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 5 febbraio 2026
Il Consigliere estensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME