Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 873 Anno 2023
2022
3503
Civile Ord. Sez. L Num. 873 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 36970-2019 proposto da: da :
RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME; COGNOME in tempore’ NOME ,
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (c/o il RAGIONE_SOCIALE), in ROMA avvocato
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2792/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/07/2019 R.G.N. 1281/2018; CORTE R. G . N .
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME. di Dott
Adunanza camerale del 19 ottobre 2022 – Pres. COGNOME, rel. Buffa Causa n. 29. RAGIONE_SOCIALE c/ Cinquemani- NUMERO_DOCUMENTO
Con sentenza del 3/7/19, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma del tribunale della stessa sede, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto dal lavoratore e accolto la domanda della società in epigrafe di restituzione delle somme nette percepite dal lavoratore in esecuzione di altra sentenza della stessa corte territoriale, successivamente cassata.
In particolare, la corte territoriale riteneva l’azione d ripetizione fondata solo in relazione alle somme nette corrisposte al lavoratore (oltre accessori), escludendo un credito datoriale per somme lorde (posto invece a base del decreto ingiuntivo, che quindi revocava).
Avverso tale sentenza propone ricorso RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi.
Il lavoratore resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. e dell’art. 336 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., avere la Corte territoriale erroneamente sussunto la fattispecie oggetto di giudizio (restituzione di somme pagate in esecuzione di sentenza poi riformata) nella fattispecie di cui all’art. 2033 c.c., disciplinante diverso istituto dell’indebito oggettivo, ed escludendo così la ripetizione delle somme lorde.
Con il secondo motivo viene censurata la violazione o falsa applicazione dell’art. 38, comma 1 D.P.R 602/1973 e dell’art. 10 comma 1 lett. D-bis, TUIR (D.P.R. 917/1986) ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 38, comma 1 D.P.R. 602/1973 in luogo di quella regolata dall’art. 10, comma 1, lett. d-bis TUIR; in particolare, si obietta che l’art. 38, comma 1 D.P.R. 602/1973 può applicarsi solo in caso di errore del solvens e non già nel caso di pagamento avvenuto a seguito di sentenza poi riformata.
I due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono entrambi infondati, non essendo ravvisabili le violazioni lamentate dal ricorrente, come già precisato da questa Sezione (n. 12990/22, 23604/2021, 13186/21).
Invero, i citati precedenti di questa Corte, ed altri numerosi conformi, hanno affermato che, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore ha diritto di ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali, mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto ex tunc dell’obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell’art. 38, comma 1, del D.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell’amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma
anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell’obbligo. E’ vero, infatti, che il versamento eseguito dal datore di lavoro quale sostituto d’imposta, in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva, non è frutto di errore ma è anzi atto dovuto; tale versamento, tuttavia, diviene erroneo in conseguenza e a causa della riforma o della cassazione di quella sentenza, venendo meno ex tunc e definitivamente il titolo in base al quale il pagamento era stato effettuato. Ne consegue che quel versamento risulta ex tunc privo di titolo, quindi eseguito a fronte di un obbligo non più esistente, secondo quanto previsto dall’art. 38 cit. 7.
Parte ricorrente ha prospettato questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, D.P.R. n. 602 del 1973, prospettata in relazione al dies a quo del termine decadenziale di 48 mesi, ove ritenuto decorrente dalla data del versamento anziché dalla data della riforma della sentenza che con effetto ex tunc sancisce l’inesistenza dell’obbligo di versamento, evidenziando l’impossibilità, una volta spirato il termine decadenziale, di ripetere dal fisco le somme corrisposte e non recuperate dal lavoratore.
La questione, davvero interessante e proponibile in un giudizio che contrappone il datore di lavoro al fisco, difetta invece di rilevanza in questo giudizio, intercorrente tra le parti del rapporto privato, alle cui pretese non è applicabile la norma censurata.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022.