Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5550 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5550 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15407/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO con domicilio digitale EMAIL ;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 20/2024 depositata il 11/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
ll RAGIONE_SOCIALE Pietro Vernotico ha citato la società RAGIONE_SOCIALE chiedendo la restituzione di € 1.653.330,04, corrisposti tra il 2002 e il 2009 per il servizio di gestione rifiuti, incluso il servizio di gestione della discarica comunale di Contrada Pallitica, in relazione al contratto di appalto stipulato tra le parti in data 19.8.1999.
Allegava il RAGIONE_SOCIALE che la discarica era stata sequestrata il 2.7.2002, rendendo impossibile la continuazione di quel segmento del servizio. Nonostante ciò, il RAGIONE_SOCIALE aveva continuato a pagare l’intero canone.
La società RAGIONE_SOCIALE eccepiva la prescrizione e la decadenza dalla richiesta di rimborso e sosteneva l’infondatezza della domanda attorea per avere sostenuto costi a seguito del sopravvenuto sequestro della discarica, essendo stata costretta a percorrere distanze maggiori per recarsi agli impianti fuori dal RAGIONE_SOCIALE e riassorbire in detta attività il personale addetto alla gestione della discarica.
Il Tribunale di Brindisi (sent. n. 512/2020) accoglieva la domanda del RAGIONE_SOCIALE e condannava la società RAGIONE_SOCIALE a restituire € 1.437.678,30, con la sola esclusione della ripetibilità della sola voce ‘utile’ (€ 196.047,04), ritenendo tardive le eccezioni di prescrizione/decadenza e l’invocazione dell’accordo del 15.4.2005 avente ad oggetto la rideterminazione del canone annuo.
Avverso detta sentenza la società RAGIONE_SOCIALE proponeva appello contestando i) la mancata considerazione dell’accordo del 15.4.2005 e del giudicato esterno TAR Lecce 2009/2015 sull’asserita natura novativa dell’accordo intervenuto fra le parti allo scopo di rideterminare il canone del servizio appaltato; ii) l’errata quantificazione del quantum in ragione della mancata detrazione dei costi del personale, della mancata considerazione della rimodulazione e della scadenza del contratto; iii) l’errata condanna alle spese di lite.
La Corte d’appello con la sentenza n. 20/2024 pubblicata l’11/01/2024 respingeva tutte le doglianze evidenziando che l’accordo del 2005 non incideva sul diritto del RAGIONE_SOCIALE alla ripetizione dell’indebito per i pagamenti sine causa , né il giudicato esterno era idoneo a paralizzare tale diritto, potendo le eventuali pretese di COGNOME, che allo stato non risultavano liquide ed esigibili, essere fatte valere in separato giudizio.
Il giudice d’appello osservava inoltre che il personale non era destinato esclusivamente alla discarica ed era stato quindi legittimamente riutilizzato in altri servizi senza che ciò fondasse alcun diritto di rimborso. La rimodulazione del canone non incide sulla natura indebita dei pagamenti effettuati e le considerazioni sulla durata del contratto erano ininfluenti sulla domanda di ripetizione dei pagamenti effettuati.
Infine la condanna alle spese era conforme al principio di soccombenza. 9. La cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla società RAGIONE_SOCIALE con ricorso tempestivamente notificato il 5/7/2024 ed affidato a due motivi, cui resiste il RAGIONE_SOCIALE di San Pietro Vernotico con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE
10. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ. nella parte in cui la Corte d’appello di Lecce non ha considerato, anche d’ufficio, la sussistenza di un giudicato esterno rappresentato dalla sentenza del Tar Lecce n. 2099 del 2015 passata in giudicato, nella quale è stata affermata la natura di transazione innovativa dell’accordo del 15/4/2005, che ha determinato un nuovo rapporto contrattuale tra le parti con un nuovo canone; ed, ancora, per avere la corte territoriale confermato la condanna della società RAGIONE_SOCIALE alla restituzione in favore del RAGIONE_SOCIALE delle somme successive alla stipula di detto accordo per il periodo compreso fra il 1 maggio 2005 e il febbraio 2009.
11. La censura è inammissibile perché non si correla con la motivazione di rigetto esplicitata dalla corte territoriale.
12. Va preliminarmente chiarito che la sentenza del Tar in cui si riconosce il carattere novativo dell’accordo del 15/04/2005 è stata pronunciata a seguito di giudizio di ottemperanza proposto dalla società appaltatrice, giudizio nel quale il RAGIONE_SOCIALE si era difeso articolando, a sua volta, domanda riconvenzionale di restituzione di quanto corrisposto indebitamente in esecuzione del contratto di appalto per la gestione della discarica, benché questa fosse stata posta sotto sequestro nel 2002 con consegna delle chiavi da parte dell’appaltatrice, che pertanto da quel momento in poi non aveva potuto più utilizzarla.
Il Tar Lecce ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale per difetto di giurisdizione. In ragione di ciò, con citazione del 2016 è stato avviato il giudizio avanti al giudice ordinario che ha portato alla sentenza d’appello impugnata.
Ciò posto la censura mossa lamenta la mancata considerazione del suddetto giudicato amministrativo che, invece, è stato esaminato dalla Corte d’appello che, diversamente da quanto lamentato dalla ricorrente, lo ha espressamente valutato ritenendolo non concludente rispetto alla domanda di ripetizione dei pagamenti indebitamente eseguiti. Non appare quindi pertinente la censura di mancata considerazione del giudicato, mentre la verifica sull’interpretazione della valenza del medesimo giudicato richiesta con il ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l’inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 2909 cod. civ. (cfr. Cass. 16227/2014; id. 1041/2025).
Nel caso di specie il ricorso non illustra, né trascrive la sentenza da esaminare, sicché va ribadita l’inammissibilità della censura.
Con il secondo motivo si censura la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 2033 cod. civ. e dell’articolo 38 del CSA nella parte in cui la Corte d’appello attraverso una motivazione contraddittoria nel determinare il quantum del corrispettivo da restituire al RAGIONE_SOCIALE relativamente alla gestione della discarica non ha detratto le spese di personale comunque sostenute dalla società per la gestione di detta discarica, non ha considerato la rimodulazione del canone intervenuta dopo l’accordo del 15 Aprile 2005 ed ha erroneamente considerato, ai fini del calcolo delle somme da restituire, anche quelle relative al periodo compreso tra il 1 luglio 2008 e il febbraio 2009 nonostante il contratto d’appalto stipulato con decorrenza del 1 luglio 1999 con durata novennale fosse terminato in data 30 giugno 2008, con conseguente conferma della condanna della società RAGIONE_SOCIALE alla restituzione in favore del RAGIONE_SOCIALE della somma complessiva di 1.437.678,30 oltre interessi dalla domanda.
La censura è inammissibile perché ripropone la doglianza formulata avverso la decisione di prime cure senza confrontarsi con le motivazioni di rigetto della corte d’appello che, come sopra descritto sub 6 e 7, aveva con riguardo a ciascuno degli enunciati profili spiegato le ragioni dell’irrilevanza rispetto alla domanda di ripetizione dei pagamenti indebitamente ricevuti dalla RAGIONE_SOCIALE.
La censura non spiega in cosa consisterebbe l’errore di diritto compiuto dalla corte di merito.
Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso e in applicazione del principio di soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.
18. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate che liquida in Euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il 27/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME