Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5487 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5487 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26667/2024 R.G. proposto da
C.C. 31/3/2022
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Milano n. 1301 del 7 maggio 2024;
Ad. 20/1/2026 CC R.G.N. 26667/2024
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/1/2026 dal AVV_NOTAIO;
letta la memoria del ricorrente;
RILEVATO CHE
-il RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), chiedendo la restituzione dell ‘ importo di euro 31.759,31, corrisposto a titolo di accise sull ‘ energia elettrica, che assumeva essere stato indebitamente addebitato negli anni 2010 e 2011; sosteneva che la società, nella sua qualità di fornitore, avesse continuativamente erogato energia elettrica in favore del RAGIONE_SOCIALE stesso, il quale aveva regolarmente saldato le fatture, comprensive delle imposte addizionali contestate;
-il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4825 dell ‘ 8 giugno 2023, rigettava la domanda attorea, compensando integralmente le spese di lite; nella motivazione della decisione il giudice rilevava che le contabili bancarie prodotte dal RAGIONE_SOCIALE dimostravano che i pagamenti erano stati eseguiti in favore di RAGIONE_SOCIALE, soggetto diverso da RAGIONE_SOCIALE, e di cui si ignorava il collegamento con quest ‘ ultima; inoltre, poiché la legittimazione passiva nell ‘ azione ex art. 2033 c.c. spetta solo al soggetto che ha effettivamente ricevuto il pagamento, osservava che il RAGIONE_SOCIALE non aveva dimostrato di rientrare nel segmento dei clienti ceduti ( middle e retail ) nell ‘ ambito del conferimento di ramo d ‘ azienda da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE avvenuto nel 2017;
-il RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, lamentando, tra l ‘ altro, l ‘ erroneità della decisione in ordine alla legittimazione passiva e alla mancata prova del segmento di clientela ceduto;
-la Corte d ‘ appello di Milano, con la sentenza n. 1301 del 7 maggio 2024, respingeva l ‘ impugnazione e confermava integralmente la prima sentenza: il giudice di secondo grado ribadiva, infatti, che il RAGIONE_SOCIALE non aveva fornito la prova di essere tra i clienti ceduti nell ‘ operazione di cessione del ramo d ‘ azienda; inoltre, la Corte di merito osservava che i pagamenti erano stati eseguiti in favore di RAGIONE_SOCIALE, soggetto autonomo e distinto rispetto a RAGIONE_SOCIALE e ai suoi danti causa;
-avverso tale decisione, il RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per Cassazione, articolato in due motivi;
-resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;
-il ricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 20/1/2026, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-col primo motivo si deduce la «violazione e falsa applicazione ex art. 360, co. I, n. 3, c.p.c. dell ‘ art. 2033 c.c.; sulla erroneità del capo della sentenza con cui la corte di appello ha dichiarato RAGIONE_SOCIALE sprovvista di legittimazione passiva, ritenendo RAGIONE_SOCIALE un soggetto ‘ autonomo e distinto ‘ da RAGIONE_SOCIALE», per avere la Corte d ‘ appello erroneamente escluso la legittimazione passiva dell ‘ odierna controricorrente ritenendo che solo il soggetto che aveva materialmente ricevuto il pagamento (RAGIONE_SOCIALE) fosse tenuto alla restituzione, mentre la citata RAGIONE_SOCIALE aveva operato come mero mandatario all ‘ incasso per conto di RAGIONE_SOCIALE, sicché quest ‘ ultima doveva essere considerata l ‘ effettivo
accipiens e quindi legittimata passiva nell ‘ azione di ripetizione d ‘ indebito;
-il motivo è inammissibile e, comunque, infondato;
-in violazione dell ‘ art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non sono state trascritte nel ricorso le difese svolte nei precedenti gradi di giudizio, né gli atti e i documenti rilevanti a sostegno della censura; non risultano riportate, in particolare, le prove dei versamenti o, comunque, della documentazione asseritamente idonea a dimostrare la sussistenza di un mandato all ‘ incasso o di una cessione del credito (sul punto si rileva, con Cass. Sez. 3, 28/10/2025, n. 28525, che «per univoca e consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, la questione relativa all ‘ individuazione del soggetto passivamente legittimato nell ‘ azione di ripetizione di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., nei casi in cui il pagamento sia stato effettuato a un terzo incaricato della riscossione, dipende dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra il creditore originario e il terzo percettore della somma, quale mandato all ‘ incasso ovvero cessione del credito. In proposito, mentre la cessione del credito (come nel factoring pro soluto ) trasferisce immediatamente la titolarità del diritto al cessionario, rendendolo nuovo e unico creditore, il mandato all ‘ incasso (anche se conferito in rem propriam ) attribuisce al mandatario «solo la legittimazione alla riscossione del credito, di cui resta titolare il mandante» (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15548 del 17/10/2003)»);
-in mancanza della trascrizione delle pertinenti risultanze istruttorie e degli atti processuali, la Corte non è posta in condizione di valutare autonomamente la fondatezza della doglianza;
-in ogni caso, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, solo l ‘ accipiens -che non si identifica nel percettore materiale, bensì nel soggetto nel cui patrimonio il pagamento è destinato a produrre i suoi effetti, in quanto «destinatario giuridico del pagamento» -è
legittimato passivo nell ‘ azione di ripetizione d ‘ indebito ex art. 2033 c.c. (tra le altre, la già menzionata Cass. Sez. 3, 28/10/2025, n. 28525);
-nel caso di specie, è incontestato che i pagamenti sono stati eseguiti in favore di RAGIONE_SOCIALE, senza che sia stata adeguatamente contestata l ‘ evidente conclusione della sua diversità e alterità soggettiva rispetto a RAGIONE_SOCIALE e ai suoi aventi causa, né validamente prospettata la sua qualità di mero incaricato della riscossione;
-conseguentemente, la mancata dimostrazione del rapporto giuridico fra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE è dirimente e, quindi, va esclusa la legittimazione passiva della controricorrente;
-la carenza di prova sul fatto che l ‘ originaria convenuta fosse l ‘ accipiens dei pagamenti elide la rilevanza della questione posta con la seconda censura («violazione e falsa applicazione ex art. 360, co. I, n. 3 c.p.c. dell ‘ art. 2697 c.c.; sulla erroneità del capo della sentenza che non ha ritenuto assolto l ‘ onere del consorzio di dimostrare di rientrare nel segmento di ramo d ‘ azienda conferito da RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE»), che pertanto risulta inammissibile;
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 4.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto per i rispettivi ricorsi, se dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 20 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME