Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17320 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17320 COGNOME 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5500/2021 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE di MARTINA NOME , in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 559/2020 de lla Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, depositata il 23.12.2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.4.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE Franca chiese ed ottenne dal Tribunale di Taranto decreto ingiuntivo nei confronti del suo ex dirigente NOME COGNOME , per il pagamento della somma di € 65.414,08, in linea capitale, a titolo di ripetizione di retribuzioni di posizione e di risultato versate nel corso degli anni e ritenute indebite perché non previste dalla contrattazione collettiva e prive di copertura finanziaria negli appositi fondi.
In parziale accoglimento dell’opposizione del dirigente, i l Tribunale revocò il decreto ingiuntivo e condannò l’opponente a l pagamento della minor somma capitale di € 34.385,06, al netto delle ritenute fiscali e previdenziale e nei limiti di quanto non estinto per prescrizione.
L a Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, adita in via principale dal lavoratore, respinse il gravame ed anche l’appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE , integralmente confermando la sentenza di primo grado.
Contro la sentenza della Corte territoriale il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Franca si è difeso con controricorso.
Il lavoratore ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è rubricato «omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) omesso esame di un documento decisivo ai fini del decidere».
Il ricorrente si duole, in realtà, che non sia stato adeguatamente apprezzato il contenuto di una deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei
COGNOME, di cui osserva che non avrebbe riguardato il periodo antecedente al 2009 e, quindi, il periodo (2003-2005) in cui egli aveva lavorato alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Franca.
1.1. Il motivo è inammissibile, perché non denuncia, in realtà, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, bensì si duole della mancata o errata valutazione del contenuto di uno solo dei tre documenti che lo stesso ricorso indica quali fonti del convincimento dei giudici di merito che hanno ritenuto indebite, e quindi ripetibili, le maggiorazioni retributive erogate al ricorrente.
È quindi evidente che si richiede al giudice di legittimità una revisione dell’accertamento del fatto e dell’apprezzamento delle prove che spettano soltanto ai giudici del merito.
Il secondo motivo censura «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) art. 4 d.l. n. 16 del 2014, conv. in legge n. 68 del 2014».
Secondo il ricorrente, la disposizione di legge -ritenuta ius superveniens direttamente applicabile al caso di specie -imporrebbe il recupero delle somme indebitamente erogate secondo determinate modalità ivi stabilite e diverse dall’azione diretta e immediata nei confronti del percipiente.
2.1. Il motivo è infondato, perché l’interpretazione propugnata dal ricorrente, laddove afferma la non azionabilità della condictio indebiti nei confronti del singolo dipendente, si pone in conflitto con l’orientamento di legittimità, il quale ha chiarito che l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014, conv ertito dalla legge n. 68 del 2014, non deroga affatto all’art. 2033 c.c., con la conseguenza che la pubblica amministrazione può, nelle ipotesi previste dal comma 1 del medesimo articolo, recuperare
direttamente dal dipendente che le abbia percepite le somme indebitamente versate (Cass. nn. 23419/2023 e 17648/2023). Esente da censure è, pertanto, la decisione impugnata che ha ritenuto non preclusa dalla disposizione di cui sopra l’azione di recupero dell’ente locale .
Rigettato il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio , sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a d € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
si dà atto che sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17.4.2024.