Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 201 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 201 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2023
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
R.G.N. 15316/2020
cron.
2 (-) -i sul ricorso 15316-2020 proposto da:
COGNOME
Rep.
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, Adunanza camerale rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dail’avvocato NOME COGNOME; COGNOME,
– con troricorrenti e ricorrenti incidentali –
e
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME;
-controricorrente al ricorso irwiden tale –
Avverso la sentenza n. 2614/2019 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’11/10/2022 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Comune RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 2614/2019, del 17 settembre 2019, della Corte di Appello di Bologna, che – nel decidere sul gravame dallo stesso esperito, in via di principalità, avverso !a se.ntenza non definitiva n. 1183/12, dell’8 ottobre 2012, e sulla sentenza definitiva n. 908/13, del 26 settembre 2013, entrambe pronunciate dal Tribunale di Ferrara in merito all’opposizione a precetto dallo stesso proposta unitamente a domanda di ripetizione dell’indebito – ha dichiarato cessata la materia del contendere, non esaminandone, così, la domanda di restituzione somme avanzata nei confronti delle creditrici esecutanti NOME, NOME e NOME.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di avere ricevuto la notifica, da parte delle predette COGNOME, di atto di precetto del 6-8 settembre 2011, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di C 470.430,80, oltre interessi, in forza di fil-nln i 1. giudiziario costituito dalle. .senten -za n. 14062/2010 di questa Corte di Cassazione. Detta sentenza, in particolare, interveniva a conclusione di un giudizio relativo ad un’occupazione
dì urgenza, da parte del Comune di RAGIONE_SOCIALE, di un terreno di proprietà delle COGNOME, la cui illiceità, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni, aveva costituito oggetto del giudizio dalle stesse promosso. In particolare, l’aiJtorità giudiziaria di merito adita in primo grado – con decisione, poi, confermata in appello – condannava il predetto Comune al pagamento della somma di C 1.103.151,94, oltre interessi e rivalutazione dal luglio 1988 al saldo, a titolo di risarcimento danni da c.d. “occupazione usurpativa” (detratto da tale importo quanto già riconosciuto alle COGNOME quale indennità di esproprio), senza includere, però, il ristoro del danno da “occupazione temporanea il 18 dicembre 1985, data dell’effettivo spossessamento subito delle medesime. Proprio sul punto interveniva la già citata pronuncia di questa Corte di legittimità, la quale – in accoglimento del ricorso incidentale delle COGNOME, cassando la sentenza di appello e decidendo nel merito – riconosceva il loro diritto a conseguire gli interessi, sulla già indicata somma di C 1..103.151,94, dal 18 dicembre , . 1985.
In forza di tale titolo, ritenendo di essere ancora creditrici del Comune di RAGIONE_SOCIALE – pur all’esito di alcuni pagamenti dallo stesso effettuati – dell’importo residuo di C 470.430,80 oltre Iva (a fronte di una cifra complessiva di C 3.164.900,75 ad esse spettante), le COGNOME intimavano precetto, dal debitore fatto però oggetto di opposizione, con contestuale domanda di ripetizione dell’indebito, rinri C 2.000.000,00, per avere il pre.detto Comune già pl…11 I COGNOME 1.4 corrisposto, a causa di un errore di calcolo, una somma superiore a quanto dovuto.
Adito in prime cure, il Tribunale ferrarese – dopo aver affermato, con la sentenza non definitiva n. 1183/12, l’illegittimità del precetto, ritenendo non dovuta alcuna rivalutazione monetaria in relazione alle somme già riconosciute da questa Corte con la pronuncia costituente il titolo dell’intrapresa esecuzione da parte
delle COGNOME – disponeva lo svolgimento di CTU, per il calcolo definitivo delle rispettive spettanze delle parti, avendo le creditrici formulato domanda di pagamento di ulteriori somme.
Successivaniente, con !a sentenza definitiva n. 908/ – 13, dopo aver dichiarato tardiva la domanda formulata dalle NOME, nonché respinto la domanda di ripetizione di indebito proposta dal Comune, accertava dovuta alla parte opposta, tenuto conto dì quanto già versato dal debitore (ma, secondo l’odierno ricorrente, disattendendo le risultanze della CTU), la somma di C 122.827,40, compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso le due sentenze – avendo formulato, in relazione alla prima, riserva di impugnazione – esperiva gravame il Comune di RAGIONE_SOCIALE, lamentando, attraverso sette motivi, principalmente l’errata applicazione dell’imputazione dei pagamenti effettuati dallo stesso.
Si costituivano in appello le COGNOME, formulando a loro volta appello incidentale, per ottenere il pagamento della somma di C 1.755.243,30.
Il giudice del gravame, dando atto dell’esistenza di un secondo atto di precetto, notificato successivamente all’emissione della sentenza definitiva 908/2013 per la medesima somma (avverso il quale veniva proposta nuova opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., che si concludeva con sentenza di rigetto, poi appellata), ha ritenuto dover esaminare d’ufficio la questione degli effetti della rinnovazione del precetto. In particolare, esso ha ritenuto che fosse sopravvenuta una situazione idonea ad eliminare la posizione di contrasto fra le parti, ovvero la notifica di un secondo precetto, interpretandola come un atto di rinuncia implicita al precedente precetto, così dichiarando la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza della Corte felsinea ha proposto ricorso per cassazione il Comune di RAGIONE_SOCIALE, sulla base – come detto – di sei motivi.
3.1. Con il primo motivo è denunciata – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli art. 112, 104 e 31 cod. proc. civ., e con essa “nullità della sentenz(“.
Si censura la sentenza impugnata per avere omesso di esaminare la domanda restitutoria formulata da esso Comune, o meglio, per aver ritenuto che domande diverse da quella di opposizione al precetto fossero da esaminare solo “condizionatamente alla fondatezza della domanda propria di opposizione”, definendole – a dire del ricorrente, erroneamente come “accessorie”.
La Corte territoriale, pertanto, avrebbe errato nell’esitare con un “non liquer il giudizio di appello. E ciò, sia perché quella proposta non potrebbe farsi rientrare ne! novero delle “opposizioni atipiche”, ritenute inammissibili da questo giudice di legittimità, sia perché nessuna norma di legge condiziona l’esame di domande diverse dall’opposizione, formulate nei riguardi del creditore precettante, alla previa declaratoria di fondatezza dell’opposizione, sia, infine, perché – a tutto voler concedere siffatta condizione si sarebbe comunque realizzata, essendo stata dichiarata già dal primo giudice l’illegittimità del precetto.
3.2. Il secondo motivo denuncia – sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., e dunque “nullità della sentenza”.
Si censura, nuovamente, l’omessa pronuncia sulla domanda restitutoria formulata dal Comune, per avere ii giudice di merito
argomentato tale scelta (con quello che il ricorrente definisce “un semplice obitern, utilizzando la propria “scienza privata”, sotto forma del cosiddetto “notorio giudiziale”, avendo dato rilievo ad un atto di altro giudizio, della cui esistenza avrebbe avuto “aliunde” conoscenza.
3.3. Con il terzo motivo è denunciata – ancora una volta ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. e quindi “nullità della sentenza”.
Si rileva come la declaratoria con cui il giudice di appello si spogliato, senza deciderla, della domanda di ripetizione di indebito rappresenti violazione di un “giudicato interno”, non essendo stata sottoposta a censura la statuizione della sentenza di primo grado relativa all’ammissibilità di tale domanda di ripetizione.
3.4. Il quarto motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 e dell’art. 91 e 92 cod. proc. civ.”, e con essa “nullità della sentenza”, censurando la Corte territoriale per avere omesso di pronunciare in merito allo specifico motivo di appello formulato con riguardo alla disposta integrale compensazione delle spese dì primo grado, essendosi essa limitata a decidere, unicamente, sulle spese di secondo grado.
3.5. Con il quinto motivo, collegato al precedente, si denuncia – ancora una volta in base all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. e dell’art. 132 cod. proc. civ.”, e quindi nullità della sentenza”, censurando la stessa per avere la Corte territoriale non rilevato, quanto al primo grado di giudizio, la soccombenza virtuale delle
COGNOME rispetto alla prima domanda formulata dal Comune di RAGIONE_SOCIALE, in opposizione all’originario atto di precetto.
3.6. Infine, ce ,n i! sesto motivo è cle.nunciata -ai sen.si 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. – “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132), comma 2, n. 4), cod. proc.. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 92 cod. proc. civ.”, censurando la sentenza in merito alla compensazione delle spese del grado di appello, in ragione della motivazione meramente apparente.
Hanno resistito all’impugnazione, con controricorso, NOME, NOME e NOME COGNOME, per chiedere che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, svolgendo, inoltre, ricorso incidentale, sulla base di ;A n Unico motivo.
4.1. Esso, in particolare, denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.” oltre che “violazione artt. 112 e 277 cod. proc. civ. per omessa pronuncia”, nonché “violazione e falsa applicazione art. 183 cod. proc. civ.”, censurando la sentenza per avere la Corte territoriale omesso di pronunciare sui motivi di gravame incidentale.
In particolare, il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciare sull’eccezione di giudicato, sollevata da esse COGNOME nella comparsa di risposta (nonché ribadita nelle memorie ex art. 183 cod. proc. civ. e poi in comparsa conclusionale), eccezione relativa alle questioni concernenti sia la rivalul:azione sulla somma dovuta per l’iliegi,ttima abiazione del bene di loro proprietà, sia i criteri di imputazione delle somme corrisposte dal Comune di RAGIONE_SOCIALE a titolo di indennità, giacché non devolute all’esame di questa Corte di legittimità nel giudizio da essa definito con la sentenza n. 14062/2010, titolo in forza del quale esse hanno poi intrapreso la procedura esecutiva.
Ha resistito al ricorso incidentale, con controricorso, il Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Si denuncia, in via di subordine, violazione e falsa applicazione de! giudicato formatosi a seguito della testé menzionata sentenza di questa Corte, avendo il Tribunale di Ferrara – con la sentenza non definitiva n. 1183/12 – errato nel ritenere che questo giudice di legittimità, operando una liquidazione equitativa del danno da occupazione temporanea sulla base di rivalutazione e interessi, non avrebbe indicato se in detta somma capitale fossero ricompresi o meno tali accessori, donde la ritenuta impossibilità di integrazione del precetto e la sua declaratoria di inefficacia. Per contro, tale lettura del titolo esecutivo non sarebbe condivisibile, giacché questa Corte – secondo le ricorrenti incidentali – avrebbe utilizzato il criterio equitativo degli interessi in difetto di prova documentale, da parte di esse COGNOME, del danno sofferto da illecita occupazione temporanea. Questo giudice di legittimità, dunque, in totale accoglimento del motivo di ricorso incidentale di esse COGNOME (che lamentava l’errata decorrenza degli interessi non dalla data, 1° luglio 1988, dell’irreversibile trasformazione del bene, bensì da quella, 18 dicembre 1985, dello spossessarnento) avrebbe confermato le restanti statuizioni, e dunque il cumulo di rivalutazione ed interessi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare vanno esaminate le tre eccezioni svolte dalle COGNOME nella memoria e- art. 380-bisl cod. n re-% f` brl vs..· ci v
7.1. Con la prima di esse, è dedotta l’inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 2 e 9 del regolamento del Comune di RAGIONE_SOCIALE, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. .5:3 del 12 giugno 2018, riguardante conferimento di incarichi di patrocinio legale.
Si assume, in particolare, che – ai sensi dell’art. 2, commi secondo e terzo, di tale regolamento – è sancita l’obbligatorietà dell’adozione di una delibera di giunta comunale a sl:are in giudizio, preceduta dalla comunicazione del responsabile del Servizio Affari istituzionali e legali. Il successivo quarto comma del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che il Sindaco conferisca il patrocinio legale attraverso procedure indicate nel medesimo regolamento, prevedendo, infine, l’articolo 9 dello stesso che gli incarichi siano regolati da apposito disciplinare, contenente, tra l’altro, l’obbligo di definire le linee difensive in accordo con gli uffici preposti dal Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Orbene, nessuno di tali incombenti sarebbe stato osservato nel caso di specie, donde l’inammissibilità del ricorso per difetto di “ius postualndi” in capo al difensore del ric:orrente.
; 7 .1.1. L’eccezione va disattesa.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, “competente a conferire la procura alle liti al difensore del Comune è il Sindaco e non la Giunta, la cui delibera, siccome priva di valenza esterna, ha natura meramente gestionale e tecnica” (cfr. Cass. Sez. 6-2, ord. 23 marzo 2016, n. 5802, Rv. 639185-01; in senso conforme Cass. Sez. 1, ord. 21 giugno 2018, n. 16459, Rv. 649669-01).
Invero, “la procura speciale al difensore, prescritta a pena di nullità dall’art. 365 cod. proc. civ., può essere conferita al difensore esclusivamente da! soggetto legittimato a stare in giudizio ai sensi dell’art. 75 cod. proc. civ., il quale, per il Comune,
è il solo Sindaco (art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e non la giunta comunale”, sicché “tale ultimo organo, anche laddove abbia per statuto il potere di autorizzare il Sindaco alla proposizione di azioni in giudizio, è privo del potere di nomina del difensore, il quale, seppure designato mediante delibera di giunta, deve nuovamente essere nominato, con conferimento di apposita procura alle liti, dal Sindaco” (Cass. Sez. 5, sent. 4 agosto 2010, n. 18062, Rv. 615113-01).
D’altra parte, nel caso che occupa, il comma primo dell’art. 2 del regolamento comunale n. 53 del 2018 riserva al Sindaco (o, in caso di sua assenza, al Vice Sindaco o all’Assessore anziano) la rappresentanza in giudizio del Comune, mentre il comma secondo del medesimo articolo configura la delibera di Giunta come un mero atto di indirizzo, che non può certo condizionare – al pari delle prescrizioni stabilite sia nei commi terzo e quarto dello stesso art. 2, sia nell’art. 9 – la validità della procura alle liti.
7.2. Eccepiscono, inoltre, le controricorrenti che la notifica del ricorso per cassazione – documento predisposto nelle forme di “nativo digitale” – è avvenuta a mezzo EMAIL, ma con procura costituita da copia digitale, attestata conforme all’originate analogico, sicché il ricorso risulterebbe, per tale ragione, nuovamente inammissibile (è richiamata Ci3SS. Sez. 3, iord. 9 giugno 2022, n. 18633, Rv. 665108-01).
7.2.1. Anche questa eccezione non è fondata.
La procura speciale è stata conferita con atto separato dal ricorso, da depositare – a pena di improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 3), cod. proc. civ. – nella cancelleria della Corte, entro venti giorni dalla scadenza del termine per l’ultima notificazione del ricorso.
Tale adempimento risulta espletato, risultando agli atti del presente giudizio il tempestivo deposito di procura recante sottoscrizione autografa del difensore, ciò che esclude possa invocarsi l’arresto citato dalle controricorrenti, che – con riferimento ad un giudizio, qual è pure quello present:e, non soggetto alla disciplina di cui al combinato disposto dell’art. 221, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del ci.m. 27 gennaio 2021 – afferma l’improcedibilità, e non l’inammissibilità, del ricorso, nel caso (qui, appunto, non ricorrente), in cui “il difensore miunito di une. procura conferita con un documento cartaceo” abbia a “ricavarne un’immagine digitale, stamparla, ed attestarne la conformità all’originale e depositare quest’ultima in luogo di quello, per assolvere l’onere di cui all’art. 369, comma 2, n. 3), cod. proc. civ.” (così, in motivazione, Cass. Sez. :3, ord. 18633 del 2022, cit.).
7.3. La terza eccezione investe, invece, il controricorso proposto dal Comune di RAGIONE_SOCIALE per resistere al ricorso incidentale di esse COGNOME, del quale si assume l’inammissibilità per tardività.
7.3.1. L’eccezione è fondata.
Il controricorso del Comune di RAGIONE_SOCIALE è stato notificato alle ricorrenti incidentali il 10 settembre 2020, ovvero oltre quaranta giorni dopo la notificazione del ricorso incidentale, a’f’venuta 22 giugno 2020, sicché esso risulta proposto tardivamente, secondo quanto previsto dall’art. 370, comma 1, cod. proc. civ.
Non opera, difatti, per i giudizi ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ. – anche in caso di domande accessorie e consequenziali a quella oggetto dell’opposizione esecutiva – la sospensione feriale dei termini di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 (cfr. da ultimo
Cass. Sez. 3, ord. 17 marzo 2021, n. 7421, Rv. 660914-01), secondo quanto previsto dall’art. 92 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Ciò premesso, il ricorso principale va accolto, sebbene limitatamente al suo primo motivo.
r COGNOME mtel.’iv^ è infatti, fondato. . 1 · COGNOME p. III IV 1 I I COGNOME V COGNOME i
8.1.1. Coglie nel segno, invero, la censura del ricorrente secondo cui, notificatogli dalle creditrici un nuovo atto di precetto, l’implicita rinuncia a quello originario (in tal senso Cass. Sez. 3, sent. 17 novembre 1976, n. 4293, Rv. 383001-01; Cass. Sez. 3, sent. 17 ottobre 1992, n. 11407, Rv. 479016-01; Cass. Sez. Lav., sent. 25 maggio 1998, n. 5207, Rv. 515803-01) non potesse comportare l’integrale cessazione della materia del contendere (evenienza sula quale si veda Cass. Sez. 3, sent. 7 luglio 1999, n. 7026, Rv. 528361-01), non potendo siffatta iniziativa riverberare i propri effetti con riferimento ad una domanda, quella di ripetizione dell’indebito, avanzata dal debitore esecutato sul presupposto di aver già erogato addirittura più di quanto corrispondesse alla propria esposizione debitoria.
Diversamente opinando, infatti, si perverrebbe alla conclusione (invero, paradossale) per cui il creditore esecutante, una 1,Agita che sia stata esperita opposizione. al precetto, potrebbe – attraverso il rinnovarsi di notifiche dello stesso – mettere in non cale le domande che il debitore esecutato abbia proposto nel giudizio di opposizione, come nella specie, in difetto di espresso condizionamento alla previa declaratoria dì tondatezza dì quella rivolta contro il precetto. E ciò, oltretutto, in contrasto con la caratteristica principale della cessazione della materia del contendere, da ravvisarsi in que! “venir meno delle ragioni di
contrasto fra le parti”, che “fa venir meno conseguentemente la necessità della pronuncia del giudice”, evenienza, tuttavia, da escludersi “allorché l’obbligato non rinunci alla domanda diretta LI ll’accertamento dell’inesistenza de! debit:o”, persino quando abbia provveduto al pagamento del dovuto in corso di causa (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 23 febbraio 2021, n. 4855, Rv. 65070801), ovvero in caso “di esecuzione anche spontanea, di un provvedimento del giudice che non abbìa definito il giudizio” (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2007, n. 23289, Rv. 600241-01), e dunque, a maggior ragione, quando il debitore, non solo insista nell’asserire di nulla dovere nei confronti del preteso creditore, ma avanzi addirittura una pretesa restitutoria.
Né, d’altra parte, il motivo in esame potrebbe ritenersi inammissibile – come sostenuto dalle COGNOME nel controricorso (e ribadito nella propria memoria) – assumendo che il Comune di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe censurato “in alcun modo” la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ovvero il presupposto del denunciato “non liquer, in cui si lamenta essere incorsa !a Corte felsinea, in ordine all’iniziativa da esso assunta ex art. 2033 cod. civ. nel giudizio di opposizione.
Il rilievo, invero, non è pertinente, giacché nella contestazione – da parte del Comune di RAGIONE_SOCIALE – della violazione del suo diritto ad ottenere una pronuncia sulla domanda di ripetizione dell’indebito, alla quale la Corte territoriale si era sottratta i ragione della declaratoria di cessazione della materia del contendere, non può che ritenersi implicita la contestazione della legittimità di tale dichiarazione. E ciò specialmente avendo riguardo al fatto che la censura di omessa pronuncia, oggetto del presente motivo di ricorso, è stata formulata dal Comune di RAGIONE_SOCIALE proprio mettendo in dubbio che siffatta dichiarazione potesse riguardare anche la domanda ex art. 2033 cod. civ. da esso proposta.
8.2. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta l’assorbimento dei restanti.
Quanto all’unico motivo del ricorso incidentale, anch’esso resta assorbito.
9.1. Difatti, la cassazione della declaratoria di cessazione della materia del contendere, pronunciata dalla Corte felsinea, implica il dovere del giudice del rinvio di pronunciarsi anche sui motivi di gravame incidentale già proposti dalle COGNOME, rimasti del pari privi di decisione, per !a rnedesirna ragione per cui era mancata la pronuncia sulla domanda ex art. 2033 cod. civ. proposta del Comune di RAGIONE_SOCIALE.
In conclusione, questa Corte reputa vada accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti i restanti, al pari del solo motivo oggetto del ricorso incidentale.
La sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti i restanti, al pari del ricorso incidentale, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di liti, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi 1’11