Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4950 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4950 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1705/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Brescia n. 612/2024, pubblicata in data 13 giugno 2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ricorre, sulla base di quattro motivi, nei confronti di NOME COGNOME, per la cassazione della sentenza n. 612/2024 pronunciata dalla Corte d’appello di Brescia, che, riformando la sentenza di primo grado n. 836/2021 emessa dal Tribunale di Brescia, lo ha condannato a pagare in favore del COGNOME la somma di euro 50.000,00, oltre interessi al tasso legale dal 9 marzo 2004.
1.1. Riferisce, in punto di fatto, che:
prima della instaurazione del presente giudizio, tra le parti era intercorsa altra controversia sorta in relazione a due contratti preliminari di vendita, il primo datato 13 gennaio 2004, relativo all’acquisto, da parte del COGNOME, di un terreno di proprietà dell’odierno ricorrente, sito in Salò, al prezzo convenuto di euro 105.000,00, di cui euro 50.000,00 ricevuti dal promittente venditore all’atto del preliminare; il secondo concluso in data 9 marzo 2004, relativo alla vendita all’odierno ricorrente di un appartamento di proprietà del COGNOME, sito in Rezzato, al prezzo di euro 105.000,00, di cui euro 50.000,00 già versati al promissario venditore;
b) aveva convenuto in giudizio il COGNOME chiedendo la risoluzione del primo contratto preliminare, con richiesta di risarcimento dei danni, ed il convenuto, ritenendo che i due contratti preliminari fossero collegati e da qualificarsi come un unico contratto di permuta, aveva spiegato domanda riconvenzionale al fine di far dichiarare la risoluzione del medesimo contratto preliminare per inadempimento del promittente venditore, di cui chiedeva anche la condanna al risarcimento dei danni, ed al fine di far accertare il proprio diritto ad
incamerare la somma versata di euro 50.000,00;
in separato giudizio, imputando al COGNOME l’inadempimento all’obbligo di trasferire la proprietà del bene oggetto del secondo contratto preliminare, aveva chiesto al Tribunale che venisse pronunciata sentenza ex art. 2932 cod. civ., offrendo al contempo di pagare il saldo prezzo, pari ad euro 55.000,00;
riuniti i due giudizi, il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 3065/2009, negando che i due contratti preliminari fossero collegati e che potessero essere qualificati come permuta, respingeva le domande di risoluzione del contratto preliminare avente ad oggetto il terreno, rilevando che entrambe le parti erano inadempienti, come pure la domanda di risarcimento dei danni e quella con cui il COGNOME chiedeva di poter incamerare la somma di euro 50.000,00, qualificata come caparra confirmatoria; accoglieva, invece, la domanda ex art. 2932 cod. civ., disponendo il trasferimento della proprietà dell’immobile sito in Rezzato, subordinandolo al pagamento del residuo prezzo;
proposto gravame dal COGNOME, il quale reiterava la domanda di risarcimento dei danni, la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 1252/2014, lo respingeva, confermando la circostanza che entrambi i contraenti erano stati inadempienti; il ricorso per cassazione introdotto dal COGNOME avverso la predetta sentenza veniva parzialmente accolto, con ordinanza n. 13827/2019, che rilevava che il giudice d’appello, con riguardo al primo contratto preliminare, non aveva proceduto ad una valutazione comparativa degli inadempimenti delle parti; il giudizio, riassunto dinanzi alla Corte d’appello , veniva definito con sentenza n. 1552/2021 che respingeva definitivamente l ‘appello originariamente proposto dal COGNOME, confermando il rigetto delle domande di risoluzione del contratto del 13 gennaio 2004 e di risarcimento del danno.
1.2. Deduce l’odierno ricorrente che, avendo n elle more del giudizio di cassazione NOME COGNOME ottenuto dal Tribunale di Brescia decreto ingiuntivo con cui gli intimava il pagamento della somma di euro 50.000,00, in conseguenza della risoluzione del contratto preliminare stipulato dalle parti il 13 gennaio 2004, dichiarata dalla sentenza n. 3065/2009 del Tribunale di Brescia e confermata dalla sentenza n. 1252/14 della Corte d’appello di Brescia, propose opposizione, eccependo, tra l’altro, che la pretesa restitutoria doveva ritenersi infondata, sia perché il COGNOME aveva dichiarato nella causa pregiudiziale di non avere versato materialmente alcun acconto, sia perché il preliminare era stato dichiarato risolto anche per l’inadempimento del COGNOME , con conseguente diritto del promittente venditore di trattenere la caparra versata ex art. 1385 cod. civ.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 836/2021, qualificando la pretesa del COGNOME quale azione di ripetizione dell’indebito, accoglieva l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo ; osservava che l’azione , per poter essere accolta, presupponeva una prestazione positiva di un facere o di un dare , nella specie, insussistente.
Tale decisione è stata impugnata, dinanzi alla Corte d’appello di Brescia, dal COGNOME, adducendo che la pretesa restitutoria dovesse essere accolta in quanto il pagamento era avvenuto mediante estinzione per compensazione dei reciproci debiti di euro 50.000,00 ciascuno, l’uno a carico del COGNOME relativo all’acconto dovuto con riguardo al secondo contratto preliminare e, l’altro , a carico dello stesso COGNOME per l’acquisto del terreno.
I giudici d’appello, con sentenza n. 612/2024, hanno accolto l’appello, ritenendo che il Tribunale avesse errato nel ritenere che la domanda di ripetizione dell’indebito non potesse essere esperita in caso di compensazione dei reciproci crediti e rilevando che, diversamente, il COGNOME avrebbe conseguito un vantaggio
patrimoniale.
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della suddetta decisione.
NOME COGNOME resiste con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria illustrativa.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380bis .1. cod. proc civ.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla decisione.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denunzia ‹‹Violazione o comunque falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione all’art. 2033 c.c. nella parte della decisione della Corte d’appello di Brescia che ha dichiarato che l’azione di ripetizione di indebito è proponibile non solo nell’ipotesi in cui il debito sia estinto mediante il pagamento, ma anche ove il debito sia estinto mediante compensazione››.
Deduce che l’art. 2033 cod. civ. non prevede che il diritto alla ripetizione si estenda ad ipotesi di modalità di adempimento di un debito alternative rispetto al pagamento e, in particolare, che la ripetizione possa richiedersi anche se l’ accipiens non l’abbia materialmente ricevuto perché estinto mediante compensazione.
Con il secondo motivo si prospetta ‹‹Violazione o comunque falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 1243, 1252 e 2697 c.c. nella parte della decisione della Corte di Appello di Brescia che ha ritenuto provata l’avvenuta compensazione tra l’importo quietanzato di euro 50.000,00 per l’acquisto del terreno di Salò di cui dà atto il preliminare del 13.1.2004 e l’importo quietanzato di euro 50.000,00 per l’acquisto
dell’appartamento di Rezzato di cui dà atto il preliminare del 9.3.2004, difettando il requisito della contemporaneità dei crediti contrapposti e non essendo comunque stata provata la compensazione stessa››.
Deduce il ricorrente che, ai fini dell’operatività della compensazione legale, ciò che rileva è la contemporanea esistenza dei crediti contrapposti; il giudice di merito, pur sottolineando che i contratti preliminari erano stati stipulati in momenti diversi, avrebbe errato nel non considerare che tra i due crediti difettava il requisito della contemporaneità.
Con il terzo motivo il ricorrente denunzia ‹‹Violazione o comunque falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione all’art. 2909 c.c. nella parte della decisione della Corte di Appello di Brescia che ha omesso di pronunciarsi o comunque ha rigettato l’eccezione di giudicato sollevata dal COGNOME secondo la quale la domanda del COGNOME di restituzione dell’acconto versato di euro 50.000 era già stata proposta, rinunciata e rigettata con sentenza n. 1552/2021 della Corte d’appello di Brescia passata in giudicato››.
Con il quarto motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per ‹‹Violazione o comunque falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione all’art. 2909 c.c. nella parte della decisione della Corte di Appello di Brescia che ha ritenuto che l’obbligo di restituzione della somma di euro 50.000 non sarebbe paralizzato dall’eccezione sollevata dal COGNOME ex art. 1385 c.c. perché essa sarebbe un acconto e non una caparra confirmatoria, in contrasto con quanto accertato dalla sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 1252/2014 passata in giudicato››.
Ribadisce che, sebbene avesse eccepito nei gradi del giudizio di merito che con tale ultima sentenza la Corte d’appello ave va qualificato la somma di euro 50.000, asseritamente versata dal COGNOME
in riferimento al preliminare del 13 gennaio 2004, quale ‘caparra confirmatoria’, la Corte territoriale l’aveva considerata come ‘acconto’, in violazione del giudicato formatosi sul punto.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.
5.1 . La Corte d’appello si è conformata ai principi affermati dalla risalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui «nell’art. 2033 cod. civ. il termine “pagamento” non è riferibile soltanto ad una somma di danaro, bensì è comprensivo della effettuazione di ogni prestazione derivante da un vincolo obbligatorio, che risulti a posteriori non dovuta, abbia essa ad oggetto un dare o un facere , e ciò sia alla luce della disciplina dell’istituto, chiaramente concernente anche cose determinate diverse dal danaro, sia in base alla ratio degli artt. 2033 e seguenti cod. civ., diretti ad apprestare un rimedio giuridico completo per tutte le situazioni in cui un’attribuzione patrimoniale a favore di taluno sia stata eseguita senza una giustificata ragione giuridica» (Cass., 02/04/1982, n. 2029).
5.2. Più recentemente si è precisato da questa Corte che, nell’indebito oggettivo, «la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole dell’art. 2033 e ss. cod. civ., operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l’azione generale di arricchimento prevista dall’art. 2041 c.c.» (Cass., sez. 3, 15/04/2010, n. 9052; Cass., sez. 1, 08/11/2005, n. 21647; Cass., sez. L, 09/12/2016, n. 25270).
5.3. A tale ultimo orientamento il Collegio intende dare continuità.
Infatti, l’azione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. ha carattere restitutorio e non, come l’azione di arricchimento senza causa, di reintegrazione dell’equilibrio economico. La restituzione, pertanto, presuppone che la prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro ovvero cose di genere ovvero, infine, una cosa
determinata. Ciò comporta che la qualificazione dell’azione come di ripetizione di indebito presuppone pur sempre una prestazione positiva (un facere o un dare ) in precedenza indebitamente eseguita dal solvens , vale a dire da chi agisce ex art. 2033 cod. civ.
5.4. Nel caso di specie la situazione è diversa, in quanto, come accertato dalla stessa Corte d’appello non vi è stata ‘materiale consegna del denaro’, in quanto il debito del COGNOME nei confronti del COGNOME si è estinto non con un pagamento, nel senso sopra precisato, ossia con l’adempimento di una prestazione positiva , ma per effetto di una compensazione con il controcredito che il COGNOME vantava nei confronti del COGNOME in forza del diverso contratto preliminare, non oggetto di risoluzione, del marzo 2004.
Non possono, pertanto, condividersi le affermazioni contenute nella sentenza impugnata secondo le quali ‹‹ se è vero che non vi è stata la materiale consegna del denaro e che, quindi, nulla le parti hanno ricevuto per effetto della compensazione, è altrettanto vero che sia il COGNOME che il COGNOME hanno conservato nel loro patrimonio quella somma di denaro di cui si sarebbero privati se avessero adempiuto alle reciproche obbligazioni di pagamento ›› e ancora che ‹‹il conseguimento del credito mediante l’acquisizione del valore economico della liberazione del proprio debito realizza, ai fini voluti dall’azione disciplinata dall’art. 2033 c.c., lo stesso effetto che si sarebbe prodotto dal ricevimento della prestazione originaria ›› .
Ciò, perché, come già detto, l’azione di ripetizione di indebito non può prescindere dall’esecuzione di una prestazione di dare o di facere suscettibile di restituzione, cosicché qualora la prestazione sia invece irripetibile residua, ove ne ricorrano i presupposti, la sola azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell’equilibrio economico (Cass., sez. 3, 05/06/2020, n. 10810).
La valutazione del valore economico della (contro)prestazione può venire in rilievo, in un’ottica diversa, in funzione dell’eliminazione dello squilibrio determinatosi a seguito del conseguimento di un’utilità economica da parte di un soggetto con correlativa diminuzione di altro soggetto, nei limiti dell’arricchimento e dell’impoverimento della parte che, rispettivamente, abbia ricevuto o effettuato la prestazione di un contratto nullo o risolto; ma ciò può avvenire, non già sulla base della determinazione fattane dalle parti con il contratto nullo o risolto, bensì in esito ad una valutazione oggettiva dell’utilità conseguita, entro i limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido o di cui sia stata dichiarata la risoluzione.
Ha, dunque, errato la Corte d’appello nel ritenere ammissibile l’azione di ripetizione dell’indebito e nell’affermare che il COGNOME fosse tenuto alla restituzione della somma di euro 50.000,00 versata dal COGNOME in relazione al contratto preliminare di compravendita del 13 gennaio 2004.
In accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti, la sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla competente Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame, nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 15 gennaio 2026
IL PRESIDENTE NOME COGNOME