Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18396 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18396 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6561/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
COMUNE DI RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME
-controricorrenti-
nonché contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;
-intimati-
nonché sul ricorso successivo del:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE; -ricorrente (incidentale)-
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COMUNE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME;
-intimati- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 1/2024, depositata il 2/1/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio il RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna – a titolo di responsabilità contrattuale e, in subordine, extracontrattuale – al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dei fatti avvenuti in data 3 giugno 2017 in INDIRIZZO, in occasione RAGIONE_SOCIALEa proiezione su maxischermo RAGIONE_SOCIALEa finale di calcio RAGIONE_SOCIALEa Champions League tra le squadre Juventus e Real Madrid.
A tal riguardo, gli attori dedussero di essere rimasti coinvolti, ciascuno secondo diverse modalità, nei disordini verificatisi durante la manifestazione, di essere caduti ripetutamente a terra, di essere stati calpestati dalle persone in fuga e di aver riportato lesioni causate e/o aggravate dalla presenza di cocci di vetro sulla piazza.
1.1. – Il RAGIONE_SOCIALE si costituirono in giudizio con distinti atti processuali, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande attoree ed instando, in via preliminare, per la chiamata in causa di NOME COGNOME (architetto incaricato RAGIONE_SOCIALEa redazione del piano di Emergenza e di Evacuazione) e del RAGIONE_SOCIALE (nella cui struttura erano inseriti il RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, la Questura, la Prefettura e il Commissariato di Polizia di Stato di RAGIONE_SOCIALE).
Il solo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, inoltre, chiese ed ottenne la chiamata in causa RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di appaltatrice del servizio di pulizia dei luoghi di svolgimento RAGIONE_SOCIALEa manifestazione.
Tutte le parti terze chiamate si costituirono in giudizio chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande.
1.2. -L ‘ adito Tribunale, all ‘ esito RAGIONE_SOCIALE ‘ istruzione RAGIONE_SOCIALEa causa tramite espletamento di CTU medico-legale, con sentenza del n. 4011 del 10 settembre 2021, condannò le parti convenute e le parti terze chiamate, in solido tra loro, al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. in favore di ciascuna parte attrice (nella misura: di euro
30.000,00 in favore del COGNOME; di euro 17.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME; di euro 24.000,00 in favore del COGNOME; di euro 5.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME; di euro 10.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME; di euro 2.500,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME; di euro 5.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME), oltre alle spese di giudizio, provvedendo, altresì, a ripartire nei rapporti interni l ‘ obbligazione solidale gravante sulle parti convenute/terze chiamate nella misura di 1/5 (20%) del totale con conseguente accertamento del reciproco diritto di rivalsa e RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligazione di manleva.
-Avverso tale decisione interponeva appello l ‘ RAGIONE_SOCIALE e nel relativo giudizio (iscritto al Rgn. 338/22) si costituivano TTP ed il RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, proponendo a loro volta appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c.; si costituivano, inoltre, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e tutte le parti attrici.
Il COGNOME proponeva, quindi, separato ed autonomo appello (iscritto al Rgn. 353/22), nel cui giudizio si costituivano TTP, proponendo appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c., nonché il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e le parti attrici.
2.1. -La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, disposta la riunione RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni, con sentenza resa pubblica il 2 gennaio 2024, così provvedeva: 1 ) rigettava l ‘ appello principale proposto da NOME COGNOME nel procedimento Rgn. 353/22; 2 ) rigettava gli appelli incidentali proposti da RAGIONE_SOCIALE nel procedimento Rgn. 338/22 e nel procedimento Rgn. 353/22; 3 ) rigettava l ‘ appello incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE nel procedimento Rgn. 338/22; 4 ) accoglieva l ‘ appello proposto da RAGIONE_SOCIALE nel procedimento Rgn. 338/22; 5 ) per l ‘ effetto, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 4011/2021: 5.1 ) dichiarava che ‘l’ RAGIONE_SOCIALE non è responsabile in relazione ai fatti di causa e rigetta le domande risarcitorie contro la stessa proposte’; 5.2 ) condannava ‘il RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
sRAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a tenere indenne, ciascuno, gli altri coobbligati in solido -in via di regresso – in relazione a tutti gli esborsi dagli stessi effettuati in virtù del presente giudizio, a titolo di capitale, interessi e spese, nella misura di ¼ del totale per ciascuna RAGIONE_SOCIALEe altre parti (rimanendo definitivamente ¼ del capitale, interessi e spese di lite interamente a carico di ciascun coobbligato in solido nei rapporti RAGIONE_SOCIALE)’; 5.3 ) compensava le spese di lite del primo grado e del secondo grado di giudizio tra parti attrici ed RAGIONE_SOCIALE; 5.4 ) condannava il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, in solido, a rimborsare all ‘ RAGIONE_SOCIALE le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio; 5.5 ) condannava il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, in solido, a rimborsare a parti attrici le spese di lite del giudizio di appello; 5.6 ) compensava integralmente le spese del gravame tra il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME; 5.7 ) dava atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti di cui all ‘ art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 ‘a carico di COGNOME NOME (per l’ appello proposto nel proc. n. 353/22 RG), di RAGIONE_SOCIALE (per l ‘ appello incidentale proposto nel proc. n. 338/22 RG e nel n. 353/22 RG) e del RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE (per l ‘ appello incidentale proposto nel proc. n. 338/22 RG)’.
-Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, affidando le sorti RAGIONE_SOCIALE ‘ impugnazione a sette motivi, illustrati da memoria.
Hanno resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l ‘ RAGIONE_SOCIALE
Ha, altresì, proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE sulla base di un solo motivo.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Ricorso di NOME COGNOME
-Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 651 c.p.p. in relazione all ‘ art. 2043 cod. civ. nella misura in cui si travisano o, comunque, si confondono i ‘fatti’ accertati dalla sentenza penale del giudizio abbreviato con le ‘valutazioni’ che, in relazione ai suddetti ‘fatti’, vengono svolte».
-Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., ‘violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 651 c.p.p. in relazione agli artt. 1223, 2043 e 2056 cod. civ. nella misura in cui, per effetto di una errata valutazione RAGIONE_SOCIALEa portata del giudicato penale, si omette di esaminare lo scenario controfattuale di ciò che sarebbe accaduto, con riguardo alla specifica posizione degli attori, se tutte (o anche solo una) RAGIONE_SOCIALEe misure compensative previste nel PEE fossero state attuate’.
-Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., ‘violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 654 c.p.p. in relazione all ‘ art. 2055 cod. civ., nella misura in cui la sentenza impugnata ritiene, nel riparto RAGIONE_SOCIALE di responsabilità ex art. 2055 cod. civ., di non potersi discostare dagli accertamenti svolti dalla sentenza penale, in quanto passati in giudicato’; nonché è dedotto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. ‘omesso esame RAGIONE_SOCIALEe sentenze di assise e di assise di appello, oggetto di discussione tra le parti, e decisive per un diverso riparto RAGIONE_SOCIALE di responsabilità ex art. 2055 cod. civ.’.
-Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 183 e 342 c.p.c., nella misura in cui si afferma la
tardività RAGIONE_SOCIALE ‘ argomentazione secondo cui al ministero e al comune sarebbe da attribuire una maggiore quota di responsabilità ex art. 2055 cod. civ. per aver permesso l ‘ ingresso nella piazza dei malviventi con lo spray urticante’; nonché è dedotto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘art. 360, primo comma, n. 5. c.p.c., ‘omesso esame RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto erroneamente considerate tardive’.
-Con il quinto mezzo è dedotta «violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2055, commi 2 e 3, cod. civ. nella misura in cui si afferma la responsabilità paritetica di tutti i condebitori solidali, ciascuno per avere inadempiuto alla propria obbligazione principale, senza soppesare il diverso ‘peso specifico’ RAGIONE_SOCIALEe diverse obbligazioni principali assunte dai diversi soggetti responsabili; nonché nella misura in cui si giudica ‘arbitraria’ una ripartizione RAGIONE_SOCIALEe quote su basi non paritetiche, senza però avere svolto alcun tentativo e/o sforzo motivazionale, neanche istruttorio e/o equitativo, per giustificare tale asserita ‘arbitrarietà’».
-Con il sesto mezzo è prospettata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e 345 c.p.c. in relazione all ‘art. 2055 cod. civ.’; nonché è dedotto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., ‘omesso esame RAGIONE_SOCIALEe circostanze erroneamente considerate nuove’.
-Con il settimo mezzo è denunciata ‘ violazione o falsa applicazione degli artt. 2043, 2055, 2056 e 1223 cod. civ., nella misura in cui è stata esclusa la (cor)responsabilità di RAGIONE_SOCIALE per i fatti di piazza San Carlo. In subordine: omesso esame del fatto che in INDIRIZZO San Carlo era massicciamente presente vetro già nel primo pomeriggio, fatto, questo, oggetto di discussione tra le parti e decisivo per l ‘ affermazione RAGIONE_SOCIALEa (cor)responsabilità anche di RAGIONE_SOCIALE per i danni lamentati dagli attori’.
Ricorso del RAGIONE_SOCIALE
8. -Con l ‘ unico mezzo è dedotta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 3, 11, 13 comma 1-
quater e 158 comma 1 lett. a ) del d.P.R. 115/2002, nonché RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, per aver la Corte territoriale erroneamente applicato ad essa Amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato l ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 115/2002.
Sui ricorsi
– Il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE, in quanto notificato (il 20 marzo 2024) successivamente a quello del COGNOME (notificato il 19 marzo 2024), assume la veste di ricorso incidentale.
-Il Collegio rileva che i motivi del ricorso proposto da NOME COGNOME prospettano questioni di possibile rilevanza nomofilattica quanto all ‘ eventuale interferenza tra giudicato penale e giudizio civile, in particolar modo in relazione alle problematiche del riparto RAGIONE_SOCIALE tra coobbligati solidali, per le quali, anche tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa rilevanza peculiare RAGIONE_SOCIALEa vicenda oggetto di controversia, si rende opportuno disporne la trattazione in udienza pubblica (art. 375 c.p.c.), ossia nel ‘luogo’ privilegiato ove vanno assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, le decisioni, per l ‘ appunto, aventi particolare rilievo.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata la trattazione in pubblica udienza.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza