Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5675 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 1 Num. 5675 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13143/2020 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
FARO COMPAGNIA DI RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione Coatta Amministrativa
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Genova n. cron. 90/2020, depositato il 22.1.2020;
udita la relazione svolta, all’udienza del 27.1.2026, dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
uditi l’ AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Con ricorso articolato in tre motivi, l ‘ RAGIONE_SOCIALE chiede la cassazione del decreto con cui il Tribunale di Genova dichiarò inammissibile la sua opposizione contro il primo piano di riparto parziale dell’attivo depositato dai commissari liquidatori della RAGIONE_SOCIALE , posta in liquidazione coatta amministrativa (LCA).
La ricorrente contesta il mancato inserimento nel piano di riparto parziale dei suoi crediti per indennizzi assicurativi della responsabilità civile, che erano stati ammessi al passivo, ma con riserva dell’esito de i giudizi relativi all’ accertamento dei crediti dei terzi danneggiati.
RAGIONE_SOCIALE in LCA si è difesa con controricorso, sollevando anche eccezioni preliminari di improcedibilità o inammissibilità del ricorso per cassazione.
Le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data originariamente fissata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Con ordinanza interlocutoria n. 22795/2023 è stata fissata l’odierna udienza pubblica di discussione , essendosi ritenute di particolare rilevanza nomofilattica le questioni riguardanti la possibilità di impugnare il piano di riparto parziale e, in caso di risposta affermativa, l’individuazione del la forma e del termine per l’impugnazione.
Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per l ‘ udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e le parti hanno depositato ulteriore memoria illustrativa.
La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, come indicato in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia «falsa applicazione degli artt. 26 e 36 legge fall., in relazione all’art. 245, comma 7, cod. ass. nella parte in cui il decreto impugnato decide sopra il reclamo senza avere integrato il contraddittorio in confronto di tutti i creditori controinteressati» (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), nonché «nullità del decreto impugnato per violazione del principio del contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio processuale» (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).
La ricorrente ricorda che le Sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che « in tema di riparto fallimentare, ai sensi dell’art. 110 l egge fall. …, sia il reclamo ex art. 36 legge fall. avverso il progetto -predisposto dal curatore -di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ex art. 26 legge fall. contro il decreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale » (Cass. S.u. n. 24068/2019).
Viene quindi prospettata la nullità del decreto impugnato perché pronunciato senza integrare il contraddittorio nei confronti degli altri creditori interessati.
Il secondo motivo di ricorso denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione de ll’art. 96, comma 2, legge fall. in relazione agli artt. 245, comma 7, e 260, commi 1 e 3, cod. ass. nella parte in cui il tribunale, confermando il piano di riparto parziale reclamato, considera esulanti dalla ripartizione i crediti condizionati e perciò ammessi con riserva, nonostante si tratti di riserve atipiche, come tali tamquam non essent ».
La ricorrente sostiene che i suoi crediti ammessi al passivo con riserva non sarebbero crediti condizionati, sicché la riserva sarebbe atipica (rispetto alle ipotesi contemplate nell’art. 96, comma 2, legge fall.) e, come tale, da considerare priva di qualsiasi effetto.
Il terzo motivo , anch’esso riferito all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è così rubricato: « violazione dell’art. 260, comm a 3, cod. ass. nella parte in cui il tribunale, confermando il piano di riparto parziale reclamato, configura la categoria dei creditori ammessi in dipendenza della data di comunicazione dell’accertamento definitivo del debito e del relativo pagamento , benché tale criterio non raccolga creditori caratterizzati da omogeneità di titolo di prelazione e interesse economico e perciò non individui una categoria di creditori, nel senso voluto dalla disciplina normativa delle procedure concorsuali».
La ricorrente addebita al Tribunale di Genova di avere di fatto avallato la creazione di una categoria di creditori discriminata nel riparto dell’attivo in mancanza di qualsiasi
disposizione di legge che consenta un trattamento differenziato tra creditori di pari rango.
Prima di procedere all’esame dei motivi di ricorso , è necessario farsi carico delle eccezioni preliminari sollevate dalla controricorrente, la quale ha innanzitutto eccepito la improcedibilità del ricorso per cassazione per tardività del suo deposito in cancelleria e, quindi, ai sensi dell’art. 369, comma 1, c.p.c.
4 .1. L’eccezione è infondata, perché la ricorrente ha documentato che l’invio del ricorso per il deposito in cancelleria fu effettuato il 26.5.2020, ovverosia entro il termine di venti giorni dal perfezionamento della notificazione alla controparte (13.3.2020), dovendosi tenere conto della sospensione straordinaria di tutti i termini processuali dal 9.3.2020 all’11.5.2020 disposta dalla legge per la situazione determinata dalla pandemia da Covid-19 (art. 83 d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, e art. 36 d.l. n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020).
Trova pertanto applicazione il principio per cui, ai fini della valutazione sulla tempestività del deposito del ricorso per cassazione, ove la parte si avvalga del servizio postale, deve ritenersi che l ‘ iscrizione a ruolo sia avvenuta alla data della consegna all ‘ ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di Cassazione, senza che assuma rilievo il fatto che il medesimo pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all ‘ art. 369 c.p.c. (Cass. nn. 684/2016; 5071/2010).
RAGIONE_SOCIALE eccepisce altresì l’inammissibilità del ricorso per cassazione sotto un ulteriore duplice profilo: da un lato, sostiene che, contro la decisione del tribunale, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto (e quindi dovuto) proporre appello, come previsto dall’art. 25 5 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209 del 2005), da intendersi richiamato dal successivo art. 261 , che disciplina l’impugnazione del riparto finale; dall’altro lato, propone, in alternativa, l’interpretazione secondo cui sarebbe stato ammissibile (non il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., ma) il ricorso per cassazione di cui all’art. 99, comma 12, legge fall., rispetto al quale, però, eccepisce la decadenza per mancato rispetto del termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto.
Le eccezioni preliminari evidenziano, in effetti, un ostacolo insormontabile all’esame del ricorso, sia pure in base a una ragione diversa da quella prospettata dalla procedura controricorrente.
6.1. Si deve subito precisare -poiché a tale questione accenna l’ordinanza interlocutoria n. 22795/2023 che nessun dubbio può sorgere sull ‘ammi ssibilità in sé d ell’ impugnazione del riparto parziale, secondo le medesime norme poste per l’impugnazione del riparto finale , compresa la possibilità di proporre ricorso per cassazione contro la decisione del giudice del merito non altrimenti impugnabile. In tal senso si sono infatti chiaramente espresse le Sezioni unite, nella già citata sentenza n. 24068/2019, senza che si ravvisino valide ragioni per non condividere il principio di diritto affermato in quella sede (« il decreto del Tribunale che dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, pronunciato sul reclamo avente ad oggetto il provvedimento del giudice delegato, nella parte in cui decide la
contro
versia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell ‘ attivo fino a quel momento disponibile e, dall’altro, il diritto degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti, nei casi previsti dall’art. 113 l egge fall., si connota per i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, avverso di esso, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, c omma 7, Cost. »).
6.2. Ben più complesso argomento è quello che riguarda la forma e i termini delle impugnazioni, da trattare in questa sede, ratione temporis , con riferimento alla disciplina contenuta nella legge fallimentare riformata (non quindi nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e avuto riguardo, in modo specifico, al rapporto tra quella disciplina e la disciplina della liquidazione coatta amministrativa contenuta nel codice delle assicurazioni private.
6.2.1. L’art. 213 legge fall., sia nel testo novellato dal d.lgs. n. 169 del 2007, sia in quello attuale (ulteriormente novellato dal d.l. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012), prevede che sulle contestazioni del piano di riparto finale «Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio» e che «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell ‘ articolo 26».
Diversamente , l’art. 261 cod. ass. dispone che, contro il riparto finale, «gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale» e che «Si applicano le disposizioni dell ‘ articolo 254, commi 1 e 2». Il richiamato art. 254 disciplina, come indica la rubrica, «Opposizione allo stato
passivo ed impugnazione dei crediti ammessi» e contiene a sua volta un rinvio agli artt. 98 e 99 della legge fallimentare. La disciplina delle opposizioni allo stato passivo è completata dal successivo art. 255, secondo il quale «Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione può essere proposto appello …». E ciò quantunque il richiamato art. 99 legge fall., a partire da quando fu novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006, non preveda più l’appello contro la sentenza che decide sull’opposizione allo stato passivo, bensì il ricorso diretto per cassazione contro il provvedimento, che assume la forma del decreto.
Di tale discrasia questa Corte ha già avuto modo di occuparsi, proprio con diretto riguardo alla disciplina richiamata dall’art. 261, comma 3, cod. ass., ovverosia alla disciplina dell’opposizione allo stato passivo , giungendo alla conclusione che vi è stata « un’abrogazione tacita dell’art. 255 cod. ass. », divenuto del tutto incongruente rispetto al rinvio recettizio agli artt. 98 e 99 legge fall. contenuto nel precedente art. 254 (Cass. n. 16549/2021, alla cui più ampia motivazione -che valorizza, in particolare, la deroga al principio lex specialis derogat generali contenuta nell’art. 194 legge fall. si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).
6.2.2. Si tratta ora di vedere come il principio stabilito in quel precedente, al quale qui si intende aderire, si riverberi anche sulla questione qui in esame, ovverosia quella dei mezzi di impugnazione dati contro le decisioni adottate sul riparto parziale (che devono essere i medesimi dati contro le decisioni sul riparto finale) nelle liquidazioni coatte amministrative delle imprese di assicurazione.
L’art. 194 , comma 1, legge fall. stabilisce che la disciplina contenuta negli articoli successivi si applica «salvo che le leggi speciali dispongano diversamente». Il comma 2 dispone però, in deroga al criterio di prevalenza delle leggi speciali, che «Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali incompatibili con quelle degli articoli 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213». Ed è appunto « sulla base di un ‘ esegesi più saldamente ancorata all’art. 194 legge fal l. » che Cass. n. 16549/2021 ha ritenuto tacitamente abrogate le disposizioni del codice delle assicurazioni private che ponevano una differenziata disciplina speciale delle impugnazioni dello stato passivo rispetto a quella contenuta nell’art. 209 , comma 2, legge fall., il quale rinvia agli artt. 98, 99, 101 e 103, «sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore».
Sulla base della medesima valorizzazione della funzione regolatrice dei rapporti tra disciplina generale e discipline speciali della liquidazione coatta amministrativa riconosciuta all’art. 194, comma 2, legge fall ., va correttamente risolta anche la questione qui in esame, posto che anche l’art. 213 al pari dell’art. 209 è ivi indicato tra quelli cui viene attribuita un’efficacia prevalente sulle difformi disposizioni delle leggi speciali.
Sul solco di tale impostazione, non può qui essere condivisa la diversa soluzione cui è giunta Cass. n. 20862/2024, pronunciata in un caso analogo e che era stato originariamente chiamato alla medesima camera di consiglio fissata per la decisione del presente ricorso. È senz’altro co ndivisibile l ‘affermazione che le contestazioni sui riparti parziali seguono la medesima disciplina prevista per le contestazioni sul riparto finale, che è contenuta nell’art. 21 3 legge fall. e che richiama,
per quanto riguarda il reclamo, le disposizioni dell’art. 26 «in quanto compatibili». Occorre tuttavia affermare, altresì, che la medesima disciplina si applica anche alle contestazioni e ai reclami contro i riparti nelle liquidazioni coatte amministrative delle imprese assicuratrici, dovendosi intendere tacitamente abrogato il rinvio alle norme sulle impugnazioni dello stato passivo contenuto nel l’art. 261, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2005.
6.2.3. Occorre a questo punto osservare che, secondo tale corretta impostazione, diversa da quella proposta dalla procedura controricorrente, ma possibile oggetto di rilievo officioso, il ricorso contro il decreto del Tribunale di Genova è inammissibile, trattandosi di un provvedimento non definitivo, in quanto reclamabile davanti alla corte d’appello ai sensi degli artt. 26 e 213 legge fall.
Infatti, sulle contestazioni del piano di riparto il tribunale «provvede con decreto in camera di consiglio» (art. 213, comma 3) e «contro i decreti … del tribunale, può essere proposto reclamo … alla corte d’appello» (art. 26 , comma 1). Nella liquidazione coatta amministrativa, a differenza che nel fallimento (artt. 110 e 117 legge fall.), il provvedimento del tribunale non è emesso in esito a un reclamo contro un decreto del giudice delegato (il che esclude, in quella sede, la possibilità di un ulteriore gravame di merito davanti alla corte d’appello: Cass. nn. 24698/2017; 2949/2015); pertanto il rinvio all’art. 26 contenuto nell’art. 213 deve intendersi riferito proprio al reclamo alla corte d’appello contro il provvedimento del tribunale. Ne consegue che il decreto del Tribunale di Genova, sebbene decisorio (Cass. S.u. n. 24068/2019, cit.), non era
definitivo e, dunque, non poteva essere impugnato con il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost .
6.3. Quanto fin qui argomentato porta inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza che si possa ravvisare un contrasto con il più volte citato precedente delle Sezioni unite n. 24068/2019, nel quale la Corte si è pronunciata sull’impugnazione di un decreto del tribunale che era stato emesso sul reclamo di un creditore concorrente contro un decreto del giudice delegato; sicché non era data, in quel caso, la possibilità di un ulteriore reclamo alla corte d’appello.
6.4. E peraltro alla medesima soluzione si dovrebbe pervenire, per altra via, anche qualora si intendesse seguire l’indirizzo giurisprudenziale prevalentemente attestato sul noto principio di apparenza in materia di regime delle impugnazioni.
Principio in forza del quale « l’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale … va operata, a tutela dell’affidamento della parte e in ossequio al principio dell’apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell’azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice » (Cass. n. 10509/2025, che cita, a sua volta, quali precedenti conformi, Cass. nn. 23390/2020 e 17646/2021; ma molti altri se ne potrebbero citare, a partire almeno da Cass. S.u. n. 931/1978; non mancano, tuttavia, decisioni non allineate a ll’ indirizzo prevalente, tra cui, recentemente, Cass. n. 8896/2025).
Infatti, così ragionando, si dovrebbe prendere atto che il rimedio in concreto esperito dall’attuale ricorrente davanti al
Tribunale di Genova e il rito da questo seguito non furono quelli da considerare appropriati secondo la corretta interpretazione della articolata e complessa disciplina legale della liquidazione coatta amministrativa delle imprese assicuratrici.
Dal decreto impugnato risulta chiaramente che quello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE era un «ricorso in opposizione» e lo stesso tribunale, nel richiamare un proprio precedente con la dichiarata intenzione di uniformarvisi, ha fatto esplicito riferimento al «procedimento di ‘contestazione/ opposizione’ al piano di riparto parziale ex art. 261, comma 3, e 254 cod. ass.». Anche nel ricorso per cassazione si legge che «Oggetto del giudizio» è una «Opposizione avverso riparto parziale» e che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE «propose opposizione». Pertanto quello che risulta essersi svolto davanti al Tribunale di Genova è stato, sia pure sbagliando, il procedimento di opposizione di cui alle richiamate disposizioni sulle impugnazioni dello stato passivo.
Ebbene, contro la decisione adottata dal tribunale sulle impugnazioni dello stato passivo è ammesso il ricorso per cassazione con il mezzo ordinario espressamente previsto dall’art. 99, comma 12, legge fall. Viceversa, la ricorrente ha qui qualificato la sua impugnazione come ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
L’errata qualificazione , di per sé, non impedirebbe alla Corte di esaminare il ricorso, procedendo d’ufficio al suo corretto inquadramento. Tuttavia, al l’esatto inquadramento del presente ricorso dovrebbe necessariamente seguire l’ applicazione della pertinente disciplina, che, per quanto qui interessa, è quella del termine di trenta giorni per il ricorso in cassazione fissato
nell’art. 99, comma 1 2, legge fall.; termine che decorre dalla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria.
Ed è proprio su questo aspetto che si incentra l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso che la procedura controricorrente ha sollevato rilevando che il decreto del tribunale venne comunicato dalla cancelleria il 28.1.2020, mentre il ricorso per cassazione venne notificato soltanto il 13.3.2020, ovverosia oltre il termine di trenta giorni (scaduto il 27.2.2020 e, quindi, prima della sospensione dei termini dettata per l’emergenza sanitaria da Covid-19 ). RAGIONE_SOCIALE, avendo qualificato il ricorso come ricorso straordinario ai sensi dell’art. 101, comma 7, Cost., e in assenza di notificazione del decreto a cura della controparte, ha ritenuto di dover rispettare soltanto il termine lungo semestrale d i cui all’art. 327 c.p.c.; ma la corretta qualificazione del mezzo di impugnazione ( rectius : la qualificazione coerente con il rito seguito davanti al Tribunale di Genova) comporterebbe l’applicazione del termine di trenta giorni con decorrenza dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria.
7 . Non è pertanto possibile procedere all’esame dei tre motivi di impugnazione contenuti nel ricorso, che risulta, in ogni caso, inammissibile.
Dichiarato inammissibile il ricorso, si ravvisano le condizioni per compensare le spese del giudizio di legittimità, tenuto conto del contesto normativo tutt’altro che persp icuo (per il mancato coordinamento ex lege delle disposizioni sul riparto dell’attivo nella liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione con quelle dettate per la liquidazione coatta amministrativa nella legge fallimentare riformata), che
ha dato luogo a decisioni non del tutto collimanti anche nella giurisprudenza di legittimità.
9 . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese del presente giudizio di legittimità; , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater versamento, da parte della ricorrente a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione il giorno 27.1.2026.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME