Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 28586 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 28586 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 147/2025 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente all’avvocato NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e COGNOME;
– controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 28891/2022 del TRIBUNALE DI NAPOLI.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede l’affermazione della giurisdizione del Giudice amministrativo a decidere del giudizio pendente davanti al Tribunale di Napoli.
FATTI DI CAUSA
1. L’AVV_NOTAIO, premesso di essere proprietario di un fabbricato per civile abitazione sito in S. Antimo, confinante quasi per l’intero lato sud con il fondo della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), ha convenuto in giudizio, innan zi il Tribunale di Napoli, la stessa RAGIONE_SOCIALE, nonché l’ architetto dirigente del settore dell’urbanistica del Comune di S. Antimo, oltre che quest’ultimo ente territoriale, chiedendone la rispettiva condanna al risarcimento dei danni arrecati alla sua proprietà e correlati, a vario titolo, con il rilascio di un permesso a costruire concernente un complesso residenziale da realizzare nel fondo della RAGIONE_SOCIALE, limitrofo a quello dell’attore, previa demolizione di un opificio dismesso.
Per quanto riguarda in particolare l’ architetto convenuto, l’attore deduceva che il professionista aveva redatto, per conto della RAGIONE_SOCIALE ed ai fini del rilascio del permesso di costruire, la perizia asseverata dalla quale risultava (falsamente, a detta dello stesso attore) che non sarebbe stato possibile eseguire alcun controllo sulla legittimità urbanistica dell’edificio da demolire , in quanto i grafici allegati alla relativa licenza edilizia sarebbero andati smarriti. Pertanto, l’architetto, quale dirigente del settore, avrebbe dovuto obbligatoriamente astenersi dalla trattazione delle istanze, sia della medesima società che dell’attore, relative alla pratica edilizia in questione. Invec e, benché sollecitato più volte formalmente dall’attore, l’architetto non si era astenuto, omettendo di
revocare in autotutela il permesso di costruire rilasciato alla RAGIONE_SOCIALE, nonostante fosse illegittimo, e consentendo pertanto alla società, già sua mandante professionale, di procedere nell’edificazione del fabbricato.
Inoltre, sempre a detta dell’attore, lo stesso architetto, nella sua qualità di dirigente del settore dell’u rbanistica dell’ente territoriale, aveva tenuto, nel contesto della medesima pratica edilizia ed in altre ad essa correlate, una serie di comportamenti illeciti nei confronti dell ‘ attore, che ne rivelavano l’ostilità personale nei confronti d i quest’ultimo e, nel contempo, il sostegno indebito alle istanze illegittime della RAGIONE_SOCIALE, a sua volta corresponsabile e beneficiaria della condotta illecita imputata allo stesso professionista, correlata al rilascio del permesso di costruire in questione.
Tanto premesso, l’attore chiedeva al Tribunale di Napoli di accertare l ‘illegittimità del permesso di costruire de quo e, per l’effetto, di disapplicare il medesimo e di condannare, in solido, l’ architetto NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni provocati alla proprietà dell’istante .
Nei confronti del Comune, l’attore proponeva una prima domanda con la quale chiedeva di accertare la concorrente e solidale responsabilità extracontrattuale del l’ente territoriale e di condannare lo stesso a pagare le medesime somme poste a carico degli altri convenuti, ‘ con esclusione di quelle dipendenti dalla dichiarazione di legittimità dell’atto amministrativo ‘.
Verso lo stesso Comune, l’attore introduceva poi una ulteriore domanda risarcitoria, derivante dalla ‘violazione del legittimo affidamento posto dall’attore nella correttezza del suo comportamento, in ordine alla errata classificazione della proprietà attorea ed alla successive errata correzione degli errori ‘.
Deduceva infatti che secondo il piano di fabbricazione la sua proprietà era stata originariamente classificata in zona B 2 (residenziale esistente). Tuttavia, il Comune, nel redigere il piano regolatore generale, aveva poi classificato diversamente ed erroneamente tale zona. Successivamente, resosi conto dell’errore, l’ente territoriale aveva provveduto alla sua rettifica con due delibere, ripristinando l’originaria destinazione urbanistica residenziale, ed aveva rilasciato nel corso degli anni concessioni ed autorizzazioni. Nonostante ciò, dopo
molti anni dall’approvazione delle due delibere di correzione dell’errore materiale, e sul presupposto che vi sarebbe stato un vizio procedimentale nell’approvazione delle stesse, l’architetto avrebbe rilasciato un certificato di destinazione urbanistica dal quale risulterebbe che la proprietà dell’attore ricadrebbe invece in zona H (verde pubblico attrezzato e di nucleo), così negando la possibilità di sanare modesti manufatti, a detta dell’attore non aventi bisogno di permessi, ed ingiungendone la demolizione.
Il Tribunale di Napoli, a seguito di eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti, ha rinviato la causa per conclusioni.
2. L’ attore ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, insistendo per la conferma della giurisdizione del giudice ordinario su tutte le domande.
Il Comune di S. Antimo si è difeso con controricorso, chiedendo che sia riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo.
Sono rimasti intimati la RAGIONE_SOCIALE e l’architetto convenuto.
Avviato il ricorso alla trattazione in camera di consiglio, la Procura generale, con conclusioni scritte, ha chiesto l ‘ «affermazione della giurisdizione del Giudice amministrativo a decidere del giudizio pendente davanti al Tribunale di Napoli. R.G. N° 28891/2022.».
La parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile, benché proposto dallo stesso soggetto che ha introdotto il giudizio di merito, sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in via definitiva ed immodificabile, per evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione della causa (Cass., S.U., n. 15122 del 12/05/2022). Nel caso di specie, tale interesse del ricorrente, attore nel giudizio pendente innanzi il
Tribunale di Napoli, è evidenziato dall’ eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti convenute nel giudizio a quo (cfr. Cass., S.U., n. 27396 del 29/12/2014; Cass., S.U., n. 18265 e 18266 del 08/07/2019).
2. Va innanzitutto confermata la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda proposta dall’attore nei confronti dell’architetto, convenuto in proprio, per illeciti commessi nello svolgimento delle sue funzioni di dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di S. Antimo .
Infatti, secondo un consolidato orientamento di queste Sezioni Unite, ‘L’art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati, sicché la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario in proprio, cui si imputi l’adozione del provvedimento illegittimo (nella specie, esclusione dal corso di dottorato di ricerca ad opera del professore universitario), va proposta dinanzi al giudice ordinario, non ostando a ciò la proposizione della domanda anche nei confronti dell’ente pubblico (nel caso, Università) sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, stante l’inderogabilità per ragioni di connessione della giurisdizione.’ (Cass., S.U., n. 13659 del 13/06/2006. Nello stesso senso, ex multis , Cass., S.U., n. 6535 del 12/03/2008; Cass., S.U., n. 19677 del 03/10/2016; Cass., S.U., n. 6690 del 09/03/2020; Cass., S.U., n. 29175 del 21/12/2020; Cass., S.U., n. 1778 del 20/01/2022; Cass., S.U., n. 22863/2024 del 16/08/2024; Cass., S.U., n. 34736 del 28/12/2024).
Come è stato rilevato in fattispecie analoga (Cass., S.U., n. 19677 del 03/10/2016, cit.), la causa petendi dell’azione risarcitoria esercitate dalla parte ricorrente contro i funzionari pubblici trae titolo dal loro agire nell’esercizio delle loro funzioni e l ‘accertamento del se, in tale esercizio, essi siano ricaduti in responsabilità secondo la lege aquilia , ledendo posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo, è una questione che, non inerendo alla responsabilità della pubblica amministrazione per cui essi hanno agito (rompendo o meno il c.d. rapporto organico), non può rientrare né nella giurisdizione del giudice amministrativo riguardo alla tutela della lesione degli interessi legittimi estesa al
profilo risarcitorio; né nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, estesa anche ai diritti soggettivi e, quindi, anche al profilo risarcitorio.
Presupposto della giurisdizione amministrativa secondo la Carta costituzionale è, infatti, che la tutela giurisdizionale coinvolgente le situazioni giuridiche nella giurisdizione di legittimità ed in quella esclusiva debba avere luogo con la partecipazione in posizione attiva o passiva della pubblica amministrazione o di soggetti ad essa equiparati, tale non potendo considerarsi il funzionario in proprio, ovvero nel caso di specie il convenuto COGNOME.
3. Per il medesimo principio di cui al punto che precede, deve confermarsi la giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla domanda proposta dall’attore contro la RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto che essa sia corresponsabile e beneficiaria della condotta illecita imputata in proprio allo stesso funzionario dell’ente. Anche in questo caso, si tratta di una controversia, in materia di responsabilità extracontrattuale, tra privati, essendo la convenuta società tanto più estranea alla pubblica amministrazione.
4. Deve invece essere affermata la giurisdizione amministrativa con riferimento alle domande introdotte dall’ attore nei confronti del Comune convenuto.
In particolare, per quanto riguarda la domanda (di cui al capo 3 delle conclusioni dell’atto di citazione) che ha per oggetto l ‘accertamento della ‘ concorrente e solidale responsabilità extracontrattuale del Comune ‘ e la condanna di quest’ultimo ‘ a pagare le medesime somme che saranno poste a carico degli altri convenuti ‘ , deve rilevarsi che la clausola che delimita il petitum formale ‘ con esclusione di quelle dipendenti dalla dichiarazione di legittimità dell’atto amministrativo ‘ non vale, a di fferenza di quanto sostiene il ricorrente, a determinare l’attribuzione della stessa domanda alla giurisdizione del giudice ordinario piuttosto che a quella del giudice amministrativo.
Infatti, la regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base
all’oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale (Cass., S.U., n. 2368 del 24/01/2024; nello stesso senso v. cass., S.U., n. 17104 del 20/06/2024; Cass., S.U., n. 22863 del 16/08/2024).
Nel caso di specie, sul piano meramente formale l’attore ha espressamente escluso, nei confronti del solo ente pubblico, la condanna in solido al pagamento dei danni da liquidare quali pretese conseguenze dell’assunta illegittimità del permesso di costruire rilasciato al terzo confinante. Tuttavia, l’accertamento dell’illegittimità di tale provvedimento edilizio costituisce comunque la causa petendi ed il petitum sostanziale della domanda rivolta verso l’ente territoriale , pur se correlata a quella introdotta nei confronti dei privati, per responsabilità solidale e concorrente con questi ultimi.
Esplicita, in questo senso, è del resto la formula ( ‘ Si accerti l’illegittimità del P.d.C. e per l’effetto, si disapplichi il medesimo e si accolga la domanda risarcitoria avanzata con il presente atto nei confronti del convenuti RAGIONE_SOCIALE e architetto F.F. ‘) con la quale si apre il capo 1) delle conclusioni della citazione, con riferimento alla domanda proposta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e del professionista dirigente del settore dell’urbanistica dell’ente territoriale , poi estesa al Comune.
Pertanto, sebbene il ricorrente tenda a limitare la domanda risarcitoria verso il Comune convenuto, secondo le conclusioni rassegnate nel libello introduttivo del giudizio di merito, non vi è dubbio che, viceversa, l’azione risarcitoria proposta sia riconducibile, sul piano eziologico, al cattivo esercizio, esplicitamente lamentato nel medesimo atto di citazione, del potere amministrativo, in materia riferita al governo del territorio, donde la posizione giuridica soggettiva del danneggiato è costituita dall’interesse legittimo al corretto esercizio di tale potere. In tale contesto, come queste Sezioni Unite hanno già chiarito (da ultimo cfr. Cass., S.U., n. 22863 del 16/08/2024), deve ribadirsi che la cognizione sulla domanda risarcitoria del privato per i danni asseritamente causati da atti illegittimi -ovvero anche dalla mancata adozione di atti che avrebbero dovuto
essere emanati da parte dell’autorità amministrativa competente spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass., S.U. n. 3755 del 2024; Cass., S.U., n. 22650 del 08/11/2016; Cass., S.U., n. 13568 del 02/07/2015).
Ed anche nel caso in cui la domanda risarcitoria sia proposta autonomamente e non come accessoria all’accertamento dell’illegittimità dell’attività svolta dalla pubblica amministrazione, la giurisdizione non muta, allorché sia necessario procedere a quell’acce rtamento per verificare la fondatezza della domanda.
Infatti, il rapporto dedotto è relativo al danno ingiusto cagionato dall’assunto illegittimo esercizio di attività provvedimentale e la controversia si iscrive nel perimetro della giurisdizione esclusiva di cui agli artt. 30, commi 2 e 6, e 133, comma 1, lett. f), del d.lgs. del 2 luglio 2010, n. 104.
Deve pertanto confermarsi l’orientamento, già espresso da queste Sezioni Unite, secondo cui, in relazione alla domanda per il risarcimento dei danni conseguenti al rilascio di una concessione edilizia asseritamente illegittima, avanzata da un privato nei confronti di un Comune e dei titolari della suddetta concessione, che avevano realizzato l’immobile, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda proposta nei confronti del Comune, avente ad oggetto un provvedimento amministrativo emesso nell’esercizio di poteri autoritativi, mentre la controversia proposta contro il privato deve essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di fatto illecito extracontrattuale, senza che ciò escluda la possibilità di una responsabilità solidale dell’amministrazione (Cass., S.U., n. 6535 del 12/03/2008).
5. Appartiene alla giurisdizione amministrativa anche l’ulteriore domanda (di cui al capo 4 delle conclusioni dell’atto di citazione) proposta dall’attore nei confronti del Comune, trattata alla pag. 16, §.7, della citazione, con la quale si chiede la condanna dell’ente al risarcimento dei danni ‘ conseguenti alla violazione dell’affidamento riposto nella correttezza dell’azione amministrativa’. La fattispecie concreta attiene, in sintesi, alla classificazione del fondo di proprietà attorea, con i conseguenti riflessi sull’edificabilità dello stesso, che secondo la citazione sarebbe stato dapprima, secondo il piano di fabbricazione, classificato correttamente in zona B 2 (residenziale esistente);
successivamente, il Comune, nel redigere il piano regolatore generale, avrebbe classificato diversamente ed erroneamente tale zona, peraltro, a detta dell’attore, anche in contrasto con le norme tecniche di attuazione; di poi lo stesso ente, resosi conto dell’errore, avrebbe provveduto alla sua rettifica con due delibere, ripristinando l’originaria destinazione urbanistica residenziale; ancora successivamente l’ente territoriale avrebbe rilasciato un certificato di destinazione urbanistica dal quale risulterebbe che la proprietà dell’attore ricadrebbe invece in zona H ( verde pubblico attrezzato e di nucleo ); sulla base di tale ultima classificazione sarebbe stata infine negata la sanatoria di alcuni manufatti minori, dei quali sarebbe stata ingiunta la demolizione.
Con la domanda in questione, infatti, l’attore assume la responsabilità diretta dell’ente per il danno che avrebbe ‘ direttamente provocato con l’erronea classificazione del suolo di proprietà dell’attore e con la dedotta errata procedura di correzione degli errori’ (come si legge a pag. 19 della citazione) .
Dunque il petitum sostanziale – da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio ed oggetto di accertamento giurisdizionaleattinge nella sostanza, come eccepito dall’ente controricorrente , la sfera dell’ampia discrezionalità amministrativa che si estrinseca nella pianificazione urbanistica del territorio e nell’adozione dei provvedimenti conseguenti in materia edilizia (compresi, nel caso di specie, il lamentato rigetto della sanatoria ed il conseguente ordine di demolizione), a fronte della quale la posizione giuridica soggettiva del danneggiato è costituita dall’interesse legittimo al corretto esercizio di tale potere, sicché la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
6. Conclusivamente, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande tutte proposte nei confronti di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME).
Va invece dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande proposta nei confronti del Comune di S. Antimo.
Le spese del regolamento si compensano per la parziale negazione della giurisdizione adita con l’atto introduttivo.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande proposte nei confronti di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME) e la giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande proposte nei confronti del Comune di S. Antimo, compensando le spese del regolamento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili del l’8 luglio 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME