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Ripartizione spese terrazzo: chi paga i danni?

La Corte di Cassazione chiarisce la ripartizione spese terrazzo quando questo funge da copertura per garage sottostanti. In un caso di infiltrazioni, la Corte ha stabilito che se il danno deriva dall’usura dovuta all’uso esclusivo del cortile da parte della collettività dei condomini, le spese di manutenzione e risarcimento sono a totale carico di questi ultimi, applicando in via analogica l’art. 1125 c.c. e liberando da ogni responsabilità il proprietario esclusivo della superficie.

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Pubblicato il 23 agosto 2025 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

Ripartizione Spese Terrazzo e Cortile: la Cassazione Fa Chiarezza

La questione della ripartizione spese terrazzo in un condominio è una fonte frequente di controversie, specialmente quando la superficie funge anche da copertura per le unità immobiliari sottostanti, come box o garage. Una recente sentenza della Corte di Cassazione interviene su un caso complesso, offrendo un’interpretazione decisiva che si discosta dai criteri più comunemente applicati e sottolinea l’importanza di analizzare l’uso effettivo della struttura.

I Fatti del Caso: Infiltrazioni da un Terrazzo-Giardino

La vicenda ha origine dalla richiesta di risarcimento di una condomina, proprietaria di un box auto, che lamentava infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo-giardino soprastante. Tale superficie, pur essendo di proprietà esclusiva di una società, fungeva da cortile e area di passaggio per la collettività dei condomini. Il Tribunale, in prima istanza, aveva ritenuto la società proprietaria unica responsabile, condannandola a eseguire le opere di ripristino e a risarcire i danni.

In appello, la Corte aveva riformato la decisione, applicando l’articolo 1126 c.c. e ripartendo le spese per due terzi a carico del Condominio (e dei proprietari dei box sottostanti) e per un terzo a carico della società proprietaria della superficie. La questione è giunta per la prima volta in Cassazione, che ha annullato la sentenza d’appello, stabilendo un principio di diritto diverso e rinviando la causa a un’altra sezione della Corte d’Appello per una nuova decisione.

L’Iter Giudiziario e il Principio della Cassazione

La prima sentenza di Cassazione aveva stabilito che, nel caso specifico, non doveva applicarsi l’art. 1126 c.c. (relativo ai lastrici solari), bensì, in via analogica, l’art. 1125 c.c. Questo articolo regola la manutenzione e ricostruzione di soffitti, volte e solai e prevede che le spese per la manutenzione della parte della struttura che funge da pavimento (la pavimentazione) siano a carico di chi ne ha l’uso esclusivo. La Cassazione aveva ritenuto accertato che l’usura del cortile fosse causata dall’utilizzo esclusivo da parte della collettività dei condomini. Di conseguenza, i costi di ripristino dovevano essere posti a loro carico.

Tuttavia, il giudice del rinvio, chiamato a decidere nuovamente, ha disatteso questo principio, ripartendo le spese al 50% tra la società proprietaria e il Condominio. Contro questa decisione, la società ha proposto un nuovo ricorso in Cassazione.

Le Motivazioni della Decisione Finale sulla Ripartizione Spese Terrazzo

Nella sua sentenza definitiva, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della società, censurando duramente la decisione del giudice di rinvio. La Corte ha ribadito che il principio di diritto enunciato nella sua precedente sentenza era vincolante e non poteva essere messo in discussione. Tale principio si basava su un’applicazione analogica dell’art. 1125 c.c., fondata sul presupposto di fatto, già accertato, che l’usura della pavimentazione fosse stata determinata dall’uso esclusivo della collettività condominiale.

Di conseguenza, l’applicazione corretta di tale principio avrebbe dovuto portare a un esonero integrale della società proprietaria del terrazzo da ogni spesa e responsabilità. Le spese per il ripristino della pavimentazione e il risarcimento dei danni da infiltrazione dovevano essere interamente addossate ai condomini, in quanto unici utilizzatori della superficie e, quindi, causa del suo deterioramento.

La Corte ha inoltre chiarito che l’accoglimento del ricorso originario della condomina danneggiata aveva un effetto espansivo che travolgeva l’intera ripartizione delle responsabilità, impedendo la formazione di un giudicato parziale. Pertanto, la nuova decisione doveva riconsiderare la posizione di tutte le parti alla luce del principio enunciato.

Conclusioni e Implicazioni Pratiche

Questa sentenza è di fondamentale importanza perché stabilisce un criterio chiaro per la ripartizione spese terrazzo o cortile di proprietà esclusiva che copre locali sottostanti. Il principio chiave è che la responsabilità e i costi non seguono automaticamente lo schema dell’art. 1126 c.c., ma devono essere attribuiti in base alla causa effettiva del danno. Se il deterioramento è dovuto all’usura derivante dall’uso che ne fa la collettività (calpestio, transito di veicoli), le spese sono interamente a carico di quest’ultima. Il proprietario esclusivo è esonerato, in quanto il suo diritto di proprietà non ha contribuito al verificarsi del danno. Questa decisione impone un’analisi fattuale precisa sull’origine del danno prima di procedere alla ripartizione dei costi, privilegiando il principio di causalità rispetto a rigide presunzioni di responsabilità.

Come si ripartiscono le spese di riparazione per un cortile di proprietà esclusiva che funge anche da copertura per garage sottostanti?
Secondo la sentenza, non si applica il criterio dell’art. 1126 c.c., ma si deve procedere a un’applicazione analogica dell’art. 1125 c.c. Le spese relative alla manutenzione della pavimentazione sono interamente a carico di chi, con l’uso esclusivo della stessa, ne determina la necessità di manutenzione.

Se l’usura del cortile è causata solo dai condomini, il proprietario esclusivo della superficie deve contribuire alle spese?
No. La sentenza stabilisce che se l’usura della pavimentazione è determinata dall’utilizzazione esclusiva da parte della collettività dei condomini, le spese di ripristino e il risarcimento dei danni conseguenti sono a totale carico dei condomini stessi. Il proprietario esclusivo è integralmente esonerato da ogni responsabilità e costo.

Il giudice di rinvio può discostarsi dal principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione?
No, il giudice di rinvio è vincolato a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella sentenza che ha cassato la precedente decisione. Non può riesaminare i presupposti di applicabilità di tale principio né procedere a una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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