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Ripartizione spese terrazza: la guida della Cassazione

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio sulla ripartizione spese terrazza ad uso esclusivo che funge anche da copertura per garage di altri condomini. Contrariamente a quanto deciso dalla Corte d’Appello, che aveva addebitato l’intero costo al proprietario della terrazza, la Cassazione ha applicato per analogia l’art. 1125 c.c., suddividendo le spese tra il proprietario del piano superiore (per l’impermeabilizzazione) e i proprietari dei garage sottostanti (per intonaco e tinta).

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Pubblicato il 24 agosto 2025 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

Ripartizione Spese Terrazza a Uso Esclusivo: Nuove Linee Guida dalla Cassazione

La gestione delle spese condominiali è spesso fonte di complesse questioni legali. Una delle più dibattute riguarda la ripartizione spese terrazza quando questa, pur essendo di proprietà esclusiva, funge anche da copertura per altre unità immobiliari. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti fondamentali, stabilendo un criterio di divisione basato sulla funzione della struttura e superando interpretazioni errate.

I Fatti del Caso: Una Controversia sui Costi di Impermeabilizzazione

La vicenda ha origine dalla delibera di un condominio che addebitava interamente a una condomina le spese, pari a oltre 4.300 euro, per il rifacimento dell’impermeabilizzazione della sua terrazza a livello. L’intervento si era reso necessario per eliminare infiltrazioni d’acqua che danneggiavano i garage sottostanti, di proprietà di altri condomini.

La proprietaria impugnava la delibera, sostenendo che i costi dovessero essere ripartiti secondo criteri diversi. Mentre il Tribunale di primo grado le dava ragione annullando la delibera, la Corte d’Appello ribaltava la decisione. Secondo i giudici d’appello, la spesa doveva gravare interamente sulla proprietaria della terrazza, applicando l’articolo 840 del codice civile, che disciplina l’estensione della proprietà del suolo al sottosuolo, escludendo che il terrapieno sottostante fosse un bene comune.

L’Analisi della Cassazione sulla Ripartizione Spese Terrazza

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della condomina, cassando la sentenza d’appello. I giudici hanno ritenuto del tutto errata l’applicazione dell’art. 840 c.c., in quanto non pertinente al contesto condominiale e alla funzione di copertura svolta dalla terrazza.

La Corte ha chiarito che in casi simili, dove un bene di proprietà esclusiva (la terrazza) funge da copertura per altri beni (i garage), non si può applicare né l’art. 840 c.c. né l’art. 1126 c.c. (relativo ai lastrici solari di uso esclusivo).

Il Principio dell’Applicazione Analogica dell’Art. 1125 c.c.

Il criterio corretto, secondo la Cassazione, è quello derivante dall’applicazione analogica dell’articolo 1125 del codice civile. Questa norma regola le spese per la manutenzione e ricostruzione di soffitti, volte e solai che separano due piani sovrapposti.

L’analogia si fonda su un presupposto logico: la terrazza a livello svolge una duplice funzione. Da un lato, offre un’utilità esclusiva al suo proprietario; dall’altro, funge da copertura e protezione per le unità immobiliari sottostanti, proprio come un solaio.

Come Avviene la Divisione Concreta dei Costi

In base all’applicazione analogica dell’art. 1125 c.c., le spese vanno suddivise in base alla loro funzione specifica:

1. A carico del proprietario del piano superiore (la terrazza): restano le spese relative alla copertura del pavimento, ovvero lo strato di finitura e calpestio.
2. A carico del proprietario del piano inferiore (i garage): ricadono le spese per l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
3. In parti uguali tra i due: tutte le altre spese per la manutenzione e la ricostruzione della struttura portante e dello strato impermeabilizzante.

Nel caso specifico, quindi, le opere di impermeabilizzazione, essendo parte integrante della struttura che funge da copertura, devono essere sostenute in parti uguali dai proprietari della terrazza e dei garage sottostanti.

Le Motivazioni della Decisione

La motivazione della Corte si fonda sulla necessità di considerare la funzione concreta del bene all’interno della struttura condominiale. L’errore della Corte d’Appello è stato quello di considerare la terrazza solo come un’estensione della proprietà privata, trascurando il suo ruolo essenziale di copertura per le parti sottostanti. La giurisprudenza costante della Cassazione, richiamata nell’ordinanza, ha sempre favorito un’interpretazione funzionale in questi casi. L’applicazione analogica dell’art. 1125 c.c. garantisce un equilibrio equo, facendo gravare i costi su tutti i soggetti che traggono un’utilità dalla struttura, seppur diversa.

Conclusioni

Questa ordinanza consolida un principio fondamentale per la corretta ripartizione spese terrazza nei condomini. I proprietari e gli amministratori devono tenere conto non solo del titolo di proprietà, ma anche e soprattutto della funzione strutturale che un bene svolge. Per le terrazze a livello che coprono altre unità, il criterio da seguire è quello dell’art. 1125 c.c., che assicura una divisione delle spese più equa e aderente alla realtà funzionale dell’edificio, prevenendo così l’insorgere di costose controversie legali.

Chi paga per la riparazione di una terrazza a uso esclusivo che copre i garage di altri condomini?
Le spese sono suddivise. Secondo l’applicazione analogica dell’art. 1125 c.c., i costi per la struttura e l’impermeabilizzazione sono a carico in parti uguali del proprietario della terrazza e dei proprietari dei garage sottostanti. Il proprietario della terrazza paga per la pavimentazione, mentre i proprietari dei garage pagano per l’intonaco e la tinteggiatura dei loro soffitti.

Perché la Cassazione ha escluso l’applicazione dell’articolo 1126 c.c. in questo caso?
La Corte ha ritenuto non applicabile l’art. 1126 c.c. (relativo ai lastrici solari) perché la fattispecie era più simile a quella di un solaio che divide due piani abitati o comunque utilizzati. La giurisprudenza applica per analogia l’art. 1125 c.c. quando la terrazza funge da copertura a locali sottostanti, ritenendolo un criterio più equo e aderente alla funzione della struttura.

Qual è il criterio corretto per la ripartizione delle spese di impermeabilizzazione della terrazza secondo questa ordinanza?
Il costo delle opere di impermeabilizzazione, essendo parte della struttura che funge da copertura, va suddiviso in parti uguali tra il proprietario della terrazza e i proprietari delle unità immobiliari sottostanti (in questo caso, i garage), in applicazione analogica dell’articolo 1125 del codice civile.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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