Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5659 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 5659  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15444/2022 R.G. proposto da :
COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  rappresentati  e  difesi dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO, domiciliazione telematica come in atti
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME,  rappresentata  e  difesa  da ll’avvocato  COGNOME NOME unitamente all’avvocato COGNOME NOME, domiciliazione telematica come in atti
-controricorrente- avverso  SENTENZA  di  CORTE  D’APPELLO  GENOVA  n.  1307/2021 depositata il 29/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME conveniva in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedendo che venisse accertato il danno cagionato al suo immobile dai lavori di ristrutturazione, con posa in opera di nuove piastrelle sul pavimento preesistente, in uno dei due appartamenti soprastanti, eseguite dai precedenti proprietari COGNOME e COGNOME, laddove i successivi proprietari, così convenuti, avevano conoscenza dei problemi lamentati dalla deducente, in quanto nel rogito i venditori avevano specificato di avere già ricevuto richieste risarcitorie dalla stessa, proprio in conseguenza dei suddetti lavori, sicché gli acquirenti si erano assunti ogni conseguente onere economico a fronte di una riduzione del prezzo;
parte  attrice,  pertanto,  chiedeva  la  condanna  al  risarcimento  del mancato guadagno riferibile all’impossibilità di locare il suo appartamento, quantificato in 28.800,00 euro, nonché la condanna al rimborso dell’importo di 513,34 euro, pari alla quota di un terzo di quanto da essa anticipato alla RAGIONE_SOCIALE per l’esecuzione dei sondaggi nella sua proprietà, propedeutici all’esecuzione dei lavori di riparazione;
si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle domande e in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al risarcimento di danni, quantificati in 175.000,00 euro, sostenendo che il comportamento ostruzionistico di COGNOME aveva comportato l’impossibilità di mettere in sicurezza il loro immobile e quindi poterlo utilizzare, tanto più che, a séguito dell’esposto dagli stessi presentato, il Comune di Varazze aveva emesso l’ordinanza nr. 32 del 24 luglio 2015 con cui aveva ingiunto a tutti i proprietari interessati di provvedere all’esecuzione delle opere necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza, vietando nelle more l’utilizzo dei 3 appartamenti coinvolti tra cui quelli delle parti in lite;
il  Tribunale  rigettava  la  domanda  attorea  e  accoglieva  quella riconvenzionale al risarcimento di danni liquidati in 4.800,00 euro annuali a decorrere dal mese di luglio 2015 sino alla esecuzione dei lavori  di  rispristino  della  sicurezza  e,  comunque,  sino  alla  revoca dell’ordinanza resa dal Sindaco di Varazze;
la Corte di appello riformava la decisione di prime cure, accogliendo la  domanda  attorea  per  il  rimborso  della  quota  del  costo  dei sondaggi  propedeutici,  respingendo  la  domanda  riconvenzionale, condannando attrice e convenuti a pagare le spese di consulenza tecnica  in  pari  misura,  e  compensando  le  spese  di  lite  al  50% limitatamente  al  primo  grado,  ponendole  per  il  residuo,  e  per l’intero quanto al secondo grado, a carico degli originari convenuti;
in particolare, ad avviso della Corte territoriale il dissenso di COGNOME all’esecuzione dei lavori proposti dalle controparti era stato argomentato ritenendo quelli dannosi per la sua proprietà, come emerso dall’istruttoria orale e documentale quanto a verbali assembleari di condominio, senza che i convenuti avessero provato di aver tenuto conto delle perplessità così espresse prospettando alternative o comunque non limitandosi ad evidenziare la pretesa inerzia dell’attrice che, invece, aveva già in precedenza messo a disposizione le chiavi del proprio appartamento per le verifiche del caso, con conseguente esclusione del comportamento ostruzionistico allegato a ragione della richiesta risarcitoria articolata in riconvenzione;
inoltre,  la  Corte  di  appello  affermava  essere  emerso  che  i  lavori preliminari  afferenti  ai  solai  erano  stati  utili  agli  appartamenti  di tutte  le  parti  in  lite,  con  conseguente  presunzione  di  comune incarico  e  applicazione  della  pari  quota  di  un  terzo  quanto  ai correlati costi;
avverso questa decisione ricorrono per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, formulando tre motivi;
le parti hanno depositato memorie;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1123, 1125, cod. civ., 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che:
l’incarico  per  lo  svolgimento  dei  lavori  preliminari  eseguiti dall’impresa  RAGIONE_SOCIALE  era  stato  dato  dalla  sola  COGNOME,  come  da dichiarazione del titolare della società, in coerenza con la relativa fattura, e con i benefici fiscali ottenuti dalla stessa committente;
COGNOME  non  aveva  richiesto  il  pagamento  della  medesima quota ai proprietari del terzo appartamento coinvolto;
in ogni caso il riparto avrebbe dovuto essere in proporzione al
valore dell’immobile, e dunque per il doppio a carico di COGNOME; con il secondo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, rappresentato, nella fattispecie, dalla pretesa mancanza di un progetto condiviso di lavori, atteso che l’istruttoria, e in specie la missiva indirizzata dell’ingegnere incaricato a COGNOME, aveva dimostrato che per le onerose modifiche ai lavori inizialmente oggetto di segnalazione certificata d’inizio attività (NUMERO_DOCUMENTO), era necessario il consenso degli altri proprietari che si erano a loro volta mostrati favorevoli, laddove, per procedere, sarebbe stato pertanto necessario modificare la documentazione SCIA che COGNOME si era rifiutata di restituire senza attivarsi per apportare modifiche, posticipando gli interventi che erano stati infine effettuati nel 2019, come da SCIA, in modo corrispondente al progetto del 2015;
con  il  terzo  motivo  si  prospetta  la  violazione  e  falsa  applicazione degli artt. 91, 92, 97, poiché la Corte di appello avrebbe errato nel regolare  l’onere  delle  spese,  da  porre  integralmente  a  carico  di COGNOME,  mancando  di  considerare  che  quest’ultima  aveva  dato impulso alla lite, vedendo rigettarsi in prime cure, senza appello, la domanda  di  danni,  sicché  non  era  in  ogni  caso  condivisibile  la
regolazione  delle  spese,  con  compensazione  parziale,  priva  di motivazione;
Considerato che
il Collegio ritiene che il ricorso debba essere trasmesso alla Seconda Sezione civile di questa Corte, per competenza tabellare; infatti, il primo motivo di ricorso, in particolare, pone una significativa questione afferente alla corretta interpretazione dell’art. 1125, cod. civ., nel caso di plurimi immobili sovrastanti, e dunque se in tal caso le misura di eguale riparto delle spese, così venute in questione, sia da intendere con suddivisione per il numero dei cespiti o per metà tra quello sottostante e quelli superiori, a loro volta tenuti in parti eguali tra loro;
P.Q.M.
La Corte trasmette gli atti alla Seconda Sezione civile. Così deciso in Roma, il 7/11/2024.