Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18045 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 18045 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
P.U. 9/05/2024
CONDOMINIO
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e domiciliati presso il suo recapito digitale con indirizzo pec: EMAIL;
–
ricorrenti –
contro
INDIRIZZO INDIRIZZO, in persona dell’amministratore pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso (conferita sulla scorta della delibera dell’assemblea condominiale del 20 novembre 2018), dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6178/2017 (pubblicata il 3 ottobre 2017);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
udito il P.G., in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’accoglimento del sesto, settimo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo motivo del ricorso, nonché, per quanto di ragione, del primo e dell’ottavo, con il rigetto dei restanti;
uditi gli AVV_NOTAIO NOME, per i ricorrenti, e COGNOME NOME, per il controricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sigg. NOME COGNOME e NOME COGNOME, nel corso del 1998, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Condominio (di cui erano condomini) di INDIRIZZO, in Roma, impugnando la delibera condominiale adottata, con il motivato voto contrario del loro rappresentante partecipante alla relativa assemblea, in data 16 giugno 1998, con cui il citato Condominio aveva deliberato l’installazione di specifici dispositivi di contabilizzazione di calore nonché di ripartire secondo la tabella millesimale il 20% del costo di gestione ed il rimanente 80% secondo i consumi effettivi scaturenti dalle letture dei contatori.
A sostegno della formulata impugnazione, i menzionati ricorrenti deducevano, in primo luogo, che la deliberazione condominiale in oggetto incideva su beni di proprietà individuale, riguardava la parte dell’impianto di riscaldamento che si diramava sino alle unità immobiliare di cui erano titolari i singoli condomini e facevano presente che il sistema di contabilizzazione come prescelto appariva tecnicamente inadeguato al fine di preservare l’integrità del diritto di essi condomini relativo all’utilizzo dei beni individuali, quali i radiatori installati nell’abitazione ed il relativo impianto autonomo che, al pari di quello centralizzato di riscaldamento ma senza interferire con esso, li alimentava.
L’adito Tribunale, nella costituzione del convenuto Condominio, rigettava la domanda con la sentenza n. 5528/2002.
Decidendo sull’appello formulato dagli attori soccombenti, cui resisteva il Condominio appellato, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2427/2008, riformava la decisione di primo grado, annullando l’impugnata delibera.
Quest’ultima sentenza veniva fatta oggetto di ricorso per cassazione dall’appellato Condominio e questa Corte, con sentenza n. 8724/2015, accoglieva il quinto ed il settimo motivo, dichiarava inammissibili il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il sesto, con assorbimento dei restanti; cassava, quindi, la suddetta sentenza di appello in relazione ai motivi accolti e rinviava alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame.
Con l’adottata sentenza, la Corte di legittimità rilevava che, per effetto della declaratoria di inammissibilità dei motivi primo, secondo, terzo, quarto e sesto, si dovevano considerare circostanze di fatto ormai accertate e non più controvertibili la preesistenza -rispetto alla delibera impugnata -della realizzazione da parte degli originari attori dell’impianto autonomo collegato a quello condominiale e la legittimità di tale opera e che, inoltre, si sarebbe potuto ritenere altrettanto accertato il rischio di sovrapposizione di consumi denunciato dagli stessi attori, derivante dal sistema di contabilizzatori approvato dal Condominio.
Sulla base di questi dati di fatto ormai definitivamente acclarati, la Corte di cassazione osservava che la sentenza di appello, pur avendo fatto riferimento all’esistenza di dispositivi tecnicamente più adeguati o di semplici accorgimenti e interventi idonei ad impedire la sovrapposizione dei consumi, ai quali aveva fatto riferimento il consulente tecnico di ufficio, non aveva accertato (e il giudice di rinvio avrebbe dovuto provvedervi): 1) se la possibilità di soluzioni tecniche alternative a quelle adottate comportava un maggior costo rispetto a quello che il Condominio avrebbe sopportato in assenza dell’impianto autonomo realizzato dai condomini, dovendo -in caso di esito affermativo di tale indagine – il relativo onere essere posto a carico di
quei condomini (nella specie, i COGNOME) che con il loro operato avessero determinato un aggravio di spesa per gli altri, i quali evidentemente non ricevevano alcuna utilità da detto impianto, che era destinato a soddisfare esigenze soggettive degli originari attori; 2) ovvero, se si sarebbero potuti evitare gli inconvenienti lamentati dai condomini controricorrenti previa l’adozione di soluzioni tecniche ugualmente idonee a realizzare le finalità perseguite dal Condominio senza alcun aggravio di spesa (evidentemente nessun onere sarebbe stato addebitabile agli attori, dovendo e potendo in tal caso il Condominio installare il sistema dei contabilizzatori senza arrecare pregiudizio agli appellanti).
4. Riassunto il giudizio dai COGNOME e nella costituzione del citato Condominio, la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio sull’appello proposto dal COGNOME e dalla COGNOME avverso la sentenza di primo grado, nonché sulle domande di ripetizione di indebito ex art. 389 c.p.c. avanzate dal Condominio, con sentenza n. 6178/2017, rigettava il gravame ed accoglieva parzialmente le formulate domande di ripetizione di indebito, condannando, di conseguenza, i riassumenti alla restituzione in solido ed in favore della controparte, della somma complessiva di euro 9.414,11, oltre interessi, regolando, poi, globalmente le spese processuali.
Il giudice di rinvio, circoscritto il ‘dictum’ indicato nella predetta sentenza di cassazione in relazione alle censure accolte del relativo ricorso, riteneva che l’oggetto residuo del giudizio era rimasto limitato ad accertare se fosse a carico del Condominio o dei condomini opponenti ‘l’eventuale maggior costo di quelle opere di adeguamento del sistema approvato dal Condominio che si rendessero necessarie per la preesistenza dell’impianto autonomo realizzato dagli attori’.
Rilevava la Corte di rinvio che, sulla base delle risultanze della c.t.u., era rimasto confermato che nell’immobile dei condomini AVV_NOTAIO INDIRIZZOCOGNOME ‘non si era mai verificata una sovrapposizione di consumi di calore e di relative spese…né si era rilevato alcun concreto motivo di
individuare eventuali soluzioni tecniche a tal fine ostative…e per ricercare e proporre soluzioni tecniche alternative a quella adottata dal Condominio’. Aggiungeva la stessa Corte che, in ogni caso, il c.t.u., per completezza di indagine, non si era sottratto al compito di svolgere, comunque, tale accertamento, individuando due tipologie di soluzioni tecniche alternative a quella per la quale il Condominio aveva in concreto optato per la contabilizzazione del calore, ma senza valutare in accordo con le parti, in virtù della mancanza di attualità della questione -il costo delle relative opere e su chi dovesse farsene carico. Il giudice di rinvio evidenziava, infine, che la censura di inadeguatezza tecnologica degli strumenti individuati con la delibera assembleare oggetto di impugnazione del 16 giugno 1998 (ribadita dai riassumenti solo in comparsa conclusionale) era rimasta confinata nell’ambito della mera allegazione di parte e, come tale, da considerarsi inammissibile.
I condomini COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a undici motivi, avverso la citata sentenza emessa in sede di rinvio.
Ha resistito con controricorso il Condominio di INDIRIZZO, di Roma.
Il PG ed entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 384, 392 e 394 c.p.c. per non essersi il giudice di rinvio adeguato al principio di diritto di cui alla sentenza della Corte di cassazione n. 8724/2015 e per non aver considerato né i presupposti logici -giuridici di detta decisione né gli accertamenti e le valutazioni di fatto dalla stessa risultanti.
Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto – in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione
dell’art. 132 c.p.c., ovvero la nullità della sentenza impugnata, la violazione dei principi interpretativi in uno alla mancanza di motivazione circa la ritenuta esistenza del giudicato in ordine all’adozione del criterio di ripartizione percentuale dei costi di gestione del servizio di riscaldamento.
Con il terzo motivo i ricorrenti hanno prospettato – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione degli artt. 384, 392 e 393 c.p.c. per essersi il giudice di rinvio attenuto solo parzialmente alla indicazione di cui alla citata sentenza della Corte di cassazione, senza dare riscontro al secondo quesito (relativo al se la soluzione alternativa avrebbe comportato costi maggiori rispetto a quella individuata nella impugnata delibera dell’assemblea condominiale), oltre a basarsi su accertamenti di fatto erronei.
Con il quarto motivo i ricorrenti hanno lamentato – in ordine all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento ai sistemi di termoregolazione alternativi a quelli indicato dal Condominio ed alle soluzioni proposte dal c.t.u., alle quali le parti avevano posto riferimento nelle osservazioni fatte alla relazione dello stesso c.t.u. e negli scritti difensivi conclusionali.
Con il quinto motivo i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per aver il giudice di rinvio disatteso le censure afferenti all’esistenza di errori materiali relativamente al fatto controverso costituito dai costi indicati dal c.t.u. per ovviare al rischio di sovrapposizione dei consumi.
Con il sesto motivo i ricorrenti hanno dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 324 c.p.c., nonché degli artt. 1123, 1118 e 2909 c.c., oltre che dell’art. 26, comma 5, della legge n. 10/1991, per aver il giudice di rinvio ritenuto coperta da giudicato la censura relativa alla parte della delibera impugnata concernente l’adozione di un
sistema di ripartizione delle spese diverso da quello discendente dal citato art. 26 della legge n. 10/1991, ossia secondo ‘il riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato’, e dal criterio di riparto contrattuale.
Con il settimo motivo i ricorrenti hanno prospettato – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione degli artt. 1123 e 1118 c.c., nonché dell’art. 26 della legge n. 10/1991 e dell’art. 9, comma 5, del d. lgs. n. 102/2014, dovendosi ritenere che la delibera relativa all’adozione di un criterio di ripartizione degli oneri di riscaldamento centralizzato che, in presenza di un sistema di contabilizzazione dei consumi, non tenga conto del consumo effettivamente registrato è illegittima anche nei riguardi dei condomini distaccatisi dall’impianto.
Con l’ottavo motivo i ricorrenti hanno lamentato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116, 384 e 394 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione relativamente all’interpretazione della delibera in questione con riguardo all’adozione del criterio di riparto.
Con il nono motivo i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione degli artt. 167, 345, 347, 359, 384, 389 e 394 c.p.c., oltre che degli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c., in ordine alla ritenuta tardività dell’eccezione di compensazione sollevata tempestivamente da essi ricorrenti, quali riassumenti, nella comparsa di costituzione in sede di rinvio.
Con il decimo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., oltre che degli artt. 91, 92, 329 e 385 c.p.c., avuto riguardo alla ritenuta formazione del giudicato relativamente al capo della sentenza di primo grado di condanna alle spese del relativo giudizio.
Con l’undicesimo ed ultimo motivo i ricorrenti hanno prospettato la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione
all’applicazione del principio della soccombenza anche in considerazione della novità – all’epoca – delle questioni e del mutamento legislativo.
Rileva il collegio che, prima di esaminare, i motivi, è opportuno controversi conseguenti alla sentenza di parziale annullamento n. 8724/2015 di questa Corte, con la quale sono stati ritenuti per definitivamente
riepilogare i termini dell’oggetto del giudizio ancora accertati i seguenti dati di fatto:
-la preesistenza -rispetto alla delibera impugnata -della realizzazione da parte degli originari attori del dispositivo per il successivo distacco (poi realizzato nel corso del giudizio di primo grado) dell’impianto autonomo collegato a quello condominiale e la legittimità di tale opera;
-che, inoltre, sussisteva il rischio di sovrapposizione di consumi denunciato dagli stessi attori, derivante dal sistema di contabilizzatori approvato dal Condominio.
Accogliendo il quinto e settimo motivo del recedente ricorso formulato dai COGNOME, con la richiamata sentenza di cassazione – come già posto in risalto -si era osservato che, pur avendo la sentenza impugnata posto riferimento all’esistenza di dispositivi tecnicamente più adeguati o di semplici accorgimenti e interventi idonei ad impedire la sovrapposizione dei consumi, ai quali aveva avuto riguardo il consulente tecnico di ufficio, erano rimaste circostanze non accertate (e sul punto avrebbe dovuto statuire il giudice di rinvio) quelle sul: 1) se la possibilità di soluzioni tecniche alternative a quelle adottate implicava in costo maggiore rispetto a quello che il Condominio avrebbe sopportato in assenza dell’impianto autonomo realizzato dai condomini, dovendo -in caso di esito affermativo di tale indagine – il relativo onere essere accollato a quei condomini (nella specie, i COGNOME) che con il loro operato avessero determinato un aggravio di spesa per gli altri, che evidentemente non ricevevano alcuna utilità da detto impianto, che era destinato a soddisfare esigenze proprie di detti condomini; 2) ovvero, se erano evitabili gli inconvenienti lamentati dai condomini controricorrenti previa l’adozione di soluzioni tecniche ugualmente
idonee a soddisfare le finalità perseguite dal Condominio senza alcun aggravio di spesa (evidentemente nessun onere sarebbe stato addebitabile ai COGNOME, dovendo e potendo in tal caso il Condominio installare il sistema dei contabilizzatori senza arrecare pregiudizio agli stessi originari attori).
Orbene, sulla scorta di tale premessa, bisogna partire – come rilevato dal PG -dalla considerazione che, in effetti, la sentenza della Cassazione aveva, in sostanza, lasciato impregiudicato -in conseguenza dell’assorbimento degli altri motivi – le questioni relative al ‘quantum’ della contribuzione alle spese generali di funzionamento dell’impianto di riscaldamento generale da parte dei condomini da esso distaccatisi.
Tutto ciò premesso, ad avviso del collegio sono da ritenersi fondati, nei sensi e nei limiti successivamente spiegati, i primi otto motivi, mentre sono da accogliere integralmente il nono e il decimo, rimanendo assorbito l’ultimo.
Il primo motivo è fondato poiché la sentenza di rinvio, oggi impugnata, ha, in effetti, dato per accertato – in conseguenza della sentenza di questa Corte n. 8724/2015 -che fosse da ritenersi ormai incontroversa anche la circostanza dell’addebito di una quota delle spese fisse di gestione dell’impianto di riscaldamento centralizzato pure a carico dei condomini – come gli odierni ricorrenti – che si erano precedentemente distaccati da detto impianto, installando un impianto autonomo. Si sarebbe, invece, dovuta ancora considerare pendente la correlata questione in ordine alla individuazione della legittimità della percentuale (computata al 20%) di contribuzione dei condomini distaccatisi a dette spese fisse.
A questo motivo è connesso l’ottavo, che ripropone, nella sostanza, la stessa doglianza e che, quindi, va ritenuto fondato per quanto di ragione.
Per il resto, le residue censure contenute in detti motivi non meritano accoglimento: quelle del primo motivo perché non vi è stato alcun
travalicamento dei princìpi della sentenza di annullamento di questa Corte con riguardo al profilo della legittimità dell’ an della delibera condominiale; quelle dell’ottavo motivo perché non risulta configurabile il dedotto vizio di ultrapetizione.
15. Anche il secondo motivo è da ritenersi fondato, poiché, in effetti, nella impugnata sentenza adottata in sede di rinvio non si rinviene un’apposita motivazione in ordine al dichiarato giudicato conseguente alla precedente sentenza della Corte di cassazione con riguardo al punto dell’impugnata delibera condominiale nella parte concernente l’adozione del criterio di ripartizione misto ad opera dell’assemblea, e ciò avuto riguardo ai limiti – come già individuati con riferimento alle parti richiamate nello svolgimento del giudizio – rispetto ai quali l’antecedente ricorso per cassazione era stato accolto.
16. Il terzo, quarto e quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente perché -sotto diversi aspetti -attengono alla contestazione sulla mancata conformazione della pronuncia di rinvio alla seconda richiesta contenuta nella più volte indicata sentenza della Corte di Cassazione circa la possibilità di verificare se si fossero potuti evitare gli inconvenienti lamentati dagli attuali condomini ricorrenti avuto riguardo alla preventiva adozione di soluzioni tecniche ugualmente idonee a realizzare le finalità perseguite dal Condominio senza alcun aggravio di spesa.
In altri termini, con la sentenza di rinvio – una volta acclarato che potevano individuarsi dei sistemi tecnici idonei ad evitare la sovrapposizione dei consumi – si era ritenuto che non si sarebbero potuti adottare quelli prescelti dall’assemblea con l’impugnata delibera, ma che dovesse valutarsi l’incidenza in termini di costi dell’adozione di diversi sistemi allo scopo di addebitare eventuali costi maggiori ai condomini ricorrenti, nel cui interesse sarebbe stato da accertare come evitare la sovrapposizione dei consumi.
Sulla base di questo inquadramento, va rilevato che il giudice di rinvio ha ritenuto che – poiché, nelle more, era stato unilateralmente
effettuato dai condomini oggi ricorrenti il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato – si potesse ravvisare la cessazione della materia del contendere, non considerando, tuttavia, che l’interesse dei due condomini non era limitato all’eliminazione del rischio di sovrapposizione dei consumi ma riguardava anche quello dell’utilizzo contemporaneo di entrambi gli impianti senza che tale rischio si verificasse, e a tal riguardo la precedente sentenza della Cassazione aveva imposto di procedere all’effettuazione di appositi accertamenti ai fini dell’attribuzione degli eventuali maggiori costi per l’adozione di sistemi conformi agli interessi delle parti.
17. Il sesto e settimo motivo sono pur essi meritevoli di accoglimento, anche sulla scorta del recepimento delle condivisibili conclusioni del PG.
Premessa l’assenza della formazione di un giudicato conseguente alla richiamata sentenza della Cassazione n. 8724/2015 sul criterio di ripartizione dei consumi, l’imputazione forfettaria confermata nella sentenza di rinvio – del 20% dei consumi in capo a tutti i condomini, ivi inclusi quelli distaccatisi, è incorsa nelle denunciate violazioni di legge. Invero, già l’art. 26, comma 5, della legge 10/91 discorre di ‘ … innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato … ‘.
Da ciò consegue che le relative spese sono da rapportare al consumo effettivamente registrato, non a costi forfettari.
Trattasi, peraltro, di un criterio di base che trova conforto anche nell’art. 1118, comma 4 c.c., nel testo successivo alla novella della legge n. 220 del 2012, e nell’art. 9, comma 5, del d.lgs. 102/2014.
In particolare, il vigente art. 1118, comma 4, c.c. -che ha recepito gli orientamenti giurisprudenziali già sviluppatisi al riguardo e, quindi, applicabili anche al tempo dell’impugnazione della delibera condominiale di cui trattasi – impone al condomino distaccato di ‘ concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione
straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma ‘. Dunque, alcuna liquidazione forfettaria preventiva è prevista (e, dunque, può considerarsi legittima), ma è necessario un conteggio delle spese effettive per tali causali. Del resto questo criterio si correla anche alla regola generale dell’art. 1123 c.c. (rimasto, invece, immutato anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 220/2012), che non individua certo criteri forfettari ma di contribuzione pur sempre correlata ‘ al valore della proprietà di ciascuno ‘ (comma 1), ‘ all’uso che ciascuno che può farne ‘ (comma 2) e alla concreta ‘ utilità ‘ (comma 3).
In questa ottica, a livello di legislazione speciale ma anche generale, va affermato che una ripartizione forfettaria fissa in ragione del 20% potrebbe ritenersi legittima solo se adottata dall’unanimità dei condomini oppure prevista da un regolamento condominiale contrattuale (v. Cass. n. 19893/2011 e Cass. n. 12580/2017); diversamente è da qualificare illegittima (cfr. anche Cass. n. 11970/2017 e Cass. 28051/2018).
Del resto, la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 28282/2019) ha, più recentemente, chiarito che le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri -sia pure solamente parziale -alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, considerandosi, perciò, che la ripartizione delle spese del riscaldamento centralizzato in misura proporzionale ai millesimi di proprietà è possibile solo in assenza di sistemi di misurazione del calore erogato che consentono di ripartirle in base all’uso (cfr. Cass. n. 22573/2016 e Cass. n. 19651/2017).
A questi principi di diritto dovrà uniformarsi il giudice di rinvio.
18. Anche il nono motivo coglie nel segno condividendosi, pure a tale riguardo, le conclusioni del PG.
E’ da ritenersi, infatti, errata la rilevata tardività della richiesta di compensazione formulata dai coniugi COGNOME, dal momento che la restituzione delle spese processuali del doppio grado, quale effetto della pronunzia di annullamento della Cassazione, era stata richiesta dal Condominio nel giudizio di rinvio e tale domanda è stata subito contrastata con la formulazione dell’eccezione di compensazione da parte dei condomini oggi ricorrenti.
Pertanto, quest’ultima eccezione è da considerarsi legittimamente proposta quale diretta conseguenza della domanda restitutoria avanzata dal Condominio ai sensi dell’art. 389 c.p.c. nel giudizio di rinvio.
E’ appena il caso di sottolineare che se è che la natura chiusa del giudizio del rinvio comporta che non si possono modificare ed ampliare le domande iniziali, è, tuttavia, altrettanto vero che ciò non comporta che rimanga preclusa la delibazione di una domanda che costituisce una conseguenza della pronuncia di annullamento alla quale consegue il giudizio di rinvio, trattandosi, perciò, dell’esplicazione di un potere processuale legittimamente esercitabile (e che -evidentemente – non avrebbe potuto essere fatto valere prima, essendo sorto il relativo interesse a eccepire il loro credito in compensazione proprio per effetto della proposizione dell’avversa domanda di ripetizione di indebito formulata in sede di rinvio).
19. E palesemente fondato anche il decimo motivo, avendo il giudice di rinvio erroneamente rilevato l’esistenza di un giudicato sulla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado malgrado la relativa sentenza fosse stata riformata in appello, con la conseguente caducazione della pronuncia sul capo relativo alle spese quale effetto automatico della riforma della decisione sul merito.
Né il sopravvenuto annullamento della sentenza di appello per effetto della citata sentenza della Corte di cassazione n. 8724/2015 ha determinato la riviviscenza dell’originaria sentenza di prime cure, poiché spetta al giudice di rinvio regolamentare, all’esito del relativo
giudizio, le complessive spese dell’intero processo nei suoi vari gradi (ivi comprese quelle di cassazione, ove sia stato ad esso rimessa la relativa pronuncia).
20. L’undicesimo ed ultimo motivo resta assorbito, riguardando l’aspetto accessorio sulla regolamentazione delle spese di lite, rimanendo attribuito al nuovo giudice di rinvio il potere di statuire sulla eventuale sussistenza o meno delle condizioni per la compensabilità (totale o parziale) delle spese stesse.
21. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, vanno accolti, nei sensi in precedenza esposti, i motivi dal primo all’ottavo, integralmente il nono ed il decimo, con assorbimento dell’undicesimo ed ultimo motivo.
Da ciò consegue la cassazione della sentenza impugnata, con derivante rinvio della causa alla Corte di appello di Roma (in diversa composizione), che, oltre ad uniformarsi ai principi di diritto enunciati in particolare -con riferimento al sesto e settimo motivo, provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, i motivi dal primo all’ottavo, integralmente il nono e il decimo, assorbito l’undicesimo ed ultimo motivo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa