SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 1402 2025 – N. R.G. 00001097 2023 DEPOSITO MINUTA 21 12 2025 PUBBLICAZIONE 22 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 1097/2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente rel.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(C.F.
C.F.
NOME COGNOME, come da mandato in atti
Attore in riassunzione
TABLE
Convenuti in riassunzione nella causa civile di II grado
), assistito e difeso dall’ Avv.
TABLE
Convenuti in riassunzione
CONCLUSIONI
per
:
‘
visto il passaggio in giudicato delle statuizioni della sentenza del Tribunale di Genova n. 2610/2011, confermate dalla sentenza della Corte di Appello di Genova n. 985/2017,
favorevoli al signor nel rapporto con le signore
e
, condannare le medesime (e/o loro aventi causa), in solido fra loro, al pagamento, in favore dell’esponente, delle spese (giudiziali e
tecniche) di entrambi i gradi di merito del giudizio; – visto l’esito del giudizio di
legittimità (ordinanza della Suprema Corte di Cassazione del 18.5.2023, pubblicata in data 31.7.2023, all’esito del giudizio R.G. num. 6431/2018
– num. sez. 1915/2023, num.
racc. gen. 23210/2023 -), condannare le signore
e
( e/o loro aventi causa), in solido fra loro, al pagamento, in favore dell’esponente,
delle spese del relativo al (terzo) grado di giudizio; -con condanna di tutti i convenuti (e/o loro aventi causa), in solido fra loro, alla restituzione in favore dell’esponente di quanto dal medesimo versato, in favore di tutte le controparti, per il primo grado (euro 11.672,96), per il secondo grado di giudizio (euro 10.110,07), per ctu (euro 2.496,66) e ctp (euro 1.872,00) e così per un totale di euro 21.783,03 (di cui euro 200,00 per registrazione) per spese giudiziali ed euro 4.368,66 per spese tecniche, e complessivamente di euro 26.151,69, oltre interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese, diritti ed onorari (anche) della presente fase di riassunzione (nei confronti di chi di ragione), come da note spese già allegate .’;
TABLE
‘ In via pregiudiziale: Accertare e dichiarare la mancata riassunzione del presente procedimento nel termine dei tre mesi previsto dall’art. 392 c.p.c., e conseguentemente dichiarare l’estinzione del medesimo; 2) In via principale e nel merito, Accertare e dichiarare, in applicazione del principio di diritto pronunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 18.05.2023, pubblicata in data 31.07.2023, all’esito del giudizio R.G. num 6431/2018 (num. Sez. 1915/2023, num. Racc. gen. 23210/2023) la sussistenza, tra il Sig. e gli eredi delle Sigg.re e , con riferimento alla vertenza de qua, di una soccombenza reciproca, in ogni caso prevalentemente a carico del Sig. conseguentemente rioperand o il riparto delle spese processuali dell’intero giudizio. 3) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre oneri come per legge.’
‘ in via preliminare: a) previa cancellazione della causa dal ruolo, dichiarare la estinzione del giudizio; nel merito: b) rigettare le domande proposte da con l ‘ atto di citazione in riassunzione; in ogni caso e comunque: c)
condannare, al pagamento di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese forfettario, iva e caap .’
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio
dinanzi al Tribunale di Genova
(al quale è succeduto in corso di causa
) e
per vedere accertata la sua esclusiva proprietà sulla passerella pedonale e carrabile formante corpo unico con lo slargo compreso tra la INDIRIZZO) e gli immobili contrassegnati con i civv. 7 e 7A (f.11, part.71, sub.8), sulla porzione di area scoperta (posto auto) formante corpo unico con la passerella – quale slargo prospiciente al lato sudest dell’abitazione dell’attore (f.11, part.71, sub.17) -, sul distacco con locali annessi posti al secondo piano sottostrada (incorporati sotto la passerella con slargo) e pure per veder accertata la sua comproprietà sul passaggio condominiale che porta alle utenze gas/enel e sul distacco con locali sottostanti alla passerella; quanto precede, contestualmente domandando la condanna degli occupanti al rilascio dei beni.
Deduceva, in particolare, come la sua qualità di pieno proprietario della passerella e del posto auto gli derivasse dall’atto di compravendita definitivo stipulato in data 10.11.2005 con e e che gli ulteriori beni dovessero invece intendersi parti comuni con e
Si costituivano in giudizio tutte le parti convenute le quali, preliminarmente eccependo la tardiva stipulazione del contratto di compravendita definitivo menzionato dall’attore -stante il termine fissato nel preliminare al 30.0.2005 -, rilevavano da un lato, la proprietà esclusiva di e sulla passerella oggetto di causa e, dall’altro, la proprietà esclusiva di e sui locali tecnici sottostanti e ciò in forza dell’atto divisionale in data 3.7.1965.
Istruita la causa attraverso le prove documentali e mediante licenziamento di CTU, con sentenza n.2610 del 27.6.2011 il Tribunale di Genova dichiarava innanzitutto la passerella e la porzione di area scoperta formante corpo unico con la predetta passerella di proprietà esclusiva di , condannando per l’effetto e al rilascio dei beni. Il Giudice di primo grado, inoltre, accertata la comproprietà della corte e dei locali tecnici tra l’attore e , contestualmente condannava i convenuti a reimmettere nel possesso di tali beni oggetto di comproprietà indivisa. In via consequenziale il Tribunale poneva definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU e li condannava al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza interponevano appello
e
le quali, con il primo motivo contestavano
l’erronea valutazione della documentazione in atti, ritenendo non assolto l’onere della prova gravante sull’attore ai fini della prova della pr oprietà esclusiva sulla passerella e sul posto auto. Con il secondo motivo di gravame le appellanti deducevano l’errore del primo giudice per non aver evidenziato che con ricorso in riassunzione aveva abbandonato la domanda di risarcimento dei danni. Con il terzo motivo, le appellanti di dolevano della mancata pronuncia sulle domande nuove avanzate dall’attore in comparsa conclusionale e volte ad accertare la proprietà esclusiva sul passaggio che porta alle utenze gas/enel e sul distacco con locali sottostanti alla passerella.
Si costituiva in giudizio che, riproponendo le difese svolte nel giudizio di primo grado domandava rigettarsi l’appello svolto e, per l’effetto, confermarsi integralmente la pronuncia impugnata. Contestualmente, parte appellata chiedeva or dinarsi all’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate/Conservatore di procedere alle opportune trascrizioni immobiliari e di regolamentare a proprio vantaggio le spese di lite.
Con sentenza n.985/2017 del 23.5.2017 la Corte d’Appello di Genova, in parziale accoglimento del gravame, riformava parzialmente la pronuncia di primo grado rigettando la domanda di volta ad accertare la di lui proprietà sulla passerella compresa tra INDIRIZZO e gli immobili contraddistinti ai civili 7 e 7A, nonché sullo slargo ad essa collegato; quanto precede, confermando nel resto la sentenza oggetto di impugnazione. Il giudice di secondo grado, inoltre, poneva definitivamente a carico dell’appellato le spese di lite di primo e di secondo grado, oltre che le spese di CTU.
Avverso tale sentenza, proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi di doglianza e, in via pregiudiziale, deducendo l’intervenuta formazione del giudicato su quanto statuito dal Giudice di prime cure.
Maggiormente in dettagli, con il primo motivo di ricorso lamentava l’omesso esame delle risultanze della CTU e la violazione (nonché la falsa applicazione) dell’art. 18 l.765/67 e dell’art. 26, c.5 l.47/85, non essendo stato riconosciuto i l rapporto pertinenziale tra l’appartamento/il box e la passerella con il relativo slargo. Inoltre, il ricorrente deduceva la violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto, potendosi ricavare dal contratto preliminare stipulato in data 5.8 .2005 come oggetto dell’accordo traslativo fosse anche la passerella.
Con il secondo motivo il ricorrente contestava l’omessa valutazione da parte della Corte d’Appello di documenti decisivi, quali la licenza edilizia n.10/72 rilasciata dal Comune di Uscio in data 6.5.1972, nella quale era stato ordinato al suo dante causa di realizzare apposito spazio da adibire a parcheggio.
Con il terzo motivo di ricorso, deduceva l’erronea interpretazione del contratto definitivo di compravendita (e del connesso preliminare), della denuncia di variazione del 3.11.2005 ed in tutti gli atti prodromici da parte del Giudice di secondo grado, potendosi da tali atti ricavare l’intenzione del ricorrente di acquistare l’area abitativa unitamente alla pertinenziale piazzola necessaria a consentire le manovre in uscita.
Con il quarto motivo l’appellante contestava alla Corte d’Appello di aver errato nel ritenere abbandonata la domanda risarcitoria, essendo stata tempestivamente formulata in sede di ricorso in riassunzione succedaneo all’interruzione del processo.
Infine, con l’ultimo motivo di appello, contestava l’erronea ripartizione, da parte della Corte d’Appello di Genova, delle spese di lite, avendo questa condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre alle spese di CTU, in favore di tutti e quattro gli appellanti nonostante e risultassero soccombenti nei suoi confronti.
Avverso il ricorso per cassazione hanno resistito con controricorso
e
Con ordinanza n.23210/2023 pubblicata il 31.7.2023 la Corte di Cassazione, rigettata l’eccezione pregiudiziale sollevata da poiché infondata, accoglieva il solo quinto motivo di appello confermando nel resto la sentenza di secondo grado. F ormulava, quindi, il seguente principio di diritto: ‘ Va, conseguentemente, disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenza gravata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, la quale, uniformandosi a quanto statuito con la presente decisione, procederà a una nuova regolamentazione e liquidazione delle spese del doppio grado di merito, distinguendo il rapporto processuale fra il e le da quello fra lo stesso e le ‘.
Con atto di citazione in riassunzione notificato a e personalmente agli eredi di medio tempore deceduta ( oltre che e quali eredi di erede di ), domandava alla Corte d’Appello di Genova di uniformarsi al principio espresso dalla Corte di Cassazione, correttamente provvedendo al riparto delle spese di lite tenuto conto del giudicato
formatosi sulla statuizione del giudice di secondo grado.
Si costituivano in giudizio , e i quali, pregiudizialmente eccepivano la tardività della riassunzione da cui discenderebbe l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 393 c.p.c. e la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di deceduta in data 11.2.2021 e, quindi, in pendenza del giudizio di cassazione; quanto precede, altresì istando per l’estromissione dal giudizio di e i n quanto vittoriose nei confronti di . Nel merito, e -cumulativamente – chiedevano procedersi al riparto delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio tenendo conto della soccombenza dell’attore in riassunzione verso e e della sostanziale reciproca soccombenza dei medesimo verso le altre parti in causa. Quanto, invece, al riparto delle spese processuali nel giudizio di legittimità e nel giudizio di rinvio, le convenute in riassunzione domandavano tenersi altresì conto dell’esito del terzo grado di giudizio, accertando in definitiva la soccombenza reciproca ma prevalente di . Con ordinanza in data 12.6.2023, il Presidente relatore, preso atto dell’intervenuto decesso di e del mancato perfezionamento della notifica a , disponeva notificarsi personalmente agli eredi della convenuta in riassunzione l’atto intro duttivo unitamente all’ordinanza, nonché procedersi a rinnovo della notifica a
.
Dopo aver adempiuto all’ordine impartito e aver notificato quanto sopra anche agli eredi di (già erede di , e , poiché anch’essa medio tempore deceduta, si costituivano in giudizio in data 5.11.2024 (erede , e i quali chiedevano procedersi al riparto delle spese processuali come da disposizione della Corte di Cassazione; quanto precede, considerando che non è risultata totalmente soccombente nei confronti di e che quest’ultimo non ha visto accogliere alcuna domanda nei confronti di .
Con comparsa in riassunzione del 19.11.2024 si costituivano anche (erede , (erede , e (erede i quali, facendo proprie le eccezioni preliminari e le difese svolte da e , le richiamavano integralmente. Si costituiva, infine, anche (erede , già erede di con comparsa del 6.12.2024, anch’esso riportandosi integralmente alle difese svolte nella presente fase di giudizio da , e Seguiva ordinanza in data 27.11.2024 con la quale, dandosi atto dell’impossibilità di accertare l’avvenuto perfezionamento tempestivo delle notifiche disposte dal Presidente relatore il 12.6.2023 in favore di , e veniva chiesto procedersi al loro deposito. Adempiuto l’ordine impartito, con successiva ordinanza in data 13.12.2024 veniva disposto l’ulteriore rinnovo delle notifiche a , , , e ordine al quale ancora una volta si uniformava provvedendo, in particolare, ad effettuare la notifica collettivamente ed impersonalmente agli eredi di deceduta in data 28.11.2024 e pure a , individuato quale erede della stessa. Infine, con provvedimento in data 19.11.2025 reso a seguito delle note di trattazione c.p.c. depositate tempestivamente dalle parti, il Presidente relatore
scritta ex art. 127ter tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
*
Prima di affrontare il merito del giudizio devono essere analizzate le questioni pregiudiziali sollevate dalle parti convenute in riassunzioni e, considerate nel loro complesso, volte a veder dichiarata l’estinzione del processo per tardiva riassunzione e per omessa corretta instaurazione del litisconsorzio processuale mediante notificazione del ricorso a tutti i legittimati passivi (anche per effetto di successione a titolo universale di , e poi di
e ), nonché volte ad ottenere la previa estromissione dal giudizio di e
Tanto premesso, priva di fondamento deve innanzitutto ritenersi l’eccezione di tardività della riassunzione del giudizio dinanzi all’intestata Corte d’Appello. Al riguardo, il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione avvenuta il 31.7.2023, ai sensi dell’art. 392 c.p.c., risulta pienamente rispettato, avendo
notificato la citazione in riassunzione a
,
,
e
in data 29.11.2023, quindi entro la data del 1.12.2023. Indipendentemente dall’avvenuto perfezio namento di tali notifiche per i destinatari, quindi, la riassunzione deve senz’altro ritenersi tempestiva (vds. Cass. sez. II, 25.8.2025, n.23816 : ‘… La notificazione si considera perfezionata per il notificante nel momento in cui questi ha compiuto le formalità a suo carico, come la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, senza che possa farsi ricadere sul medesimo l’esito negativo della notificazione causato da errore o inerzia dell’ufficiale giudiziario stesso …’).
Quanto alla dedotta tardività della notifica a e a di cui è stata disposta la riassunzione, anche detta eccezione deve essere disattesa. Invero, sebbene , , e pongano a fondamento della predetta eccezione da un lato, l’avvenuto perfezionamento delle notifiche solamente in data 2.2.2025 per ed in data 5.2.2025 per , dunque fuori dal termine perentorio indicato con ordinanza del 13.12.2024 per la data del 31.1.2025, e dall’altro, alla negligenza del notificante per aver avviato l’iter notificatorio in prossimità della scadenza del termine, nessuna delle due deduzioni risulta fondata.
Chiarita, innanzitutto, la non applicabilità al processo di rinotificazione in senso stretto dei principi richiamati dai convenuti mediante riferimento all’ordinanza n.9541/23 della II sezione della Cassazione poiché relativi alla sola ripresa della notificazione ove questa non possa perfezionarsi per errore del notificante, dirimente si presenta, in ogni caso, l’accertata tempestività della rinotificazione. A questo riguardo, se da un lato ha osservato il termine del 31.1.2025 provvedendo ad eseguire gli adempimenti sul medesimo gravanti il 20.1.2025 per ed il 22.1.2025 per dall’altro, merita osservare come anche la precedente notificazione disposta fosse andata a buon fine per l’attore in riassunzione; quanto precede, avendo notificato ai due convenuti gli atti del processo entro il termine indicato con ordinanza del 12.6.2024 (termine fissato al 30.6.2024), ovvero in data 28.6.2024.
Sempre in via preliminare, deve poi essere rigettata l’istanza di estromissione dalla presente fase processuale di e Premesso, in materia, come l’estromissione richiesta muova dalla asserita etraneità delle istanti alle statuizioni che verranno rese all’esito del presente giudizio, tale conclusione deve escludersi non solo per effetto del necessario litisconsorzio processuale che caratterizza il processo di rinvio (vds. Cass. Sez. lav. Ord. 3.3.2025, n.5555 : ‘… Il giudizio di rinvio deve svolgersi tra tutte le parti nei cui confronti vennero pronunciate la decisione di cassazione e quella cassata ed è tempestivamente instaurato con la citazione di una sola di esse nel termine di legge …’) ma anche, e soprattutto, in considerazione dell’evidente potenzialità del decisum di esplicare immediati effetti nella sfera giuridica di e di quantomeno per effetto della loro partecipazione al giudizio di legittimità ed a quello in corso.
Tutto quanto sopra premesso e passando ad affrontare il merito, all’esito del giudizio di legittimità la Corte di Cassazione, preso atto della condanna di (appellato) a rifondere le spese del doppio grado di giudizio in favore di tutte e quattro le appellanti costituite a mezzo di un unico difensore, ha rilevato l’erronea ripartizione delle spese. Muovendo, in particolare, dalla definitiva riforma delle sole domande
svolte da e da , la Suprema Corte ha evidenziato la presenza di due differenti centri di interessi, i quali dovevano condurre il Giudice di secondo grado a differenziare le posizioni dei convenuti; quanto precede tenendo in specifica considerazione che , all’esito del giudizio di merito, risulta vittorioso nei confronti di e di E’ pertanto sulla scorta dell’enunciato principio e, pertanto, della necessità di regolamentazione unitaria delle spese anche tenuto conto dell’esito della fase di legittimità (vds. Cass. sez. III, ord. 21.6.2025, n.16645 : ‘… Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l’appello, e su quelle dell’intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato …’), che questa Corte ritiene oggi di dover definitivamente regolamentare le spese processuali tenendo innanzitutto conto della soccombenza di nei confronti di e di in tutti i gradi di giudizio, non essendo stata ribaltata la pronuncia di secondo grado dal punto di vista del merito ed avendo le stesse partecipato al giudizio di legittimità ed al presente procedimento quali parti necessarie di un procedimento inscindibile dal punto di vista processuale. La posizione di e di , dunque, fonda la condanna di al pagamento delle spese processuali da questi sostenute in tutti e quattro i gradi di giudizio; spese che meritano di essere liquidate, quanto ai primi due gradi, tenendo conto della quantificazione già operata dal primo giudice (nella misura dimidiata, stante la costituzione unitaria delle parti) e, quando agli ultimi due gradi, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia di bassa complessità ma nei minimi, stante il tenore delle difese svolte e la difficoltà minima delle questioni trattate. Sulla scorta di tale regola di giudizio, pertanto, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore di e di
nella misura di € 4.450,00 complessivi per il primo grado di giudizio, nella misura di
€ 3.536,50 complessivi (oltre al 50% degli accessori di legge e delle spese generali stante la costituzione congiunta con gli ulteriori appellanti) per il secondo grado di giudizio, nella misura di € 2.757,00, oltre accessori di legge e spese generali per il giudizio di legittimità e nella misura di € 4.996,00 oltre accessori di legge e spese generali per il presente grado di giudizio.
Quanto, invece, alla posizione di
(
rectius
,
e
) e di
,
,
,
(
rectius
e
quali eredi di
,
eredi tra cui
), merita osservare come dal punto di vista
del merito possa riconoscersi come la loro soccombenza nei confronti di
non sia piena. Invero, se da un lato la pretesa da quest’ultimo svolta in primo grado è stata solo parzialmente accolta stante l’accertata com proprietà dei beni oggetto di causa con e tale esito è stato confermato in sede di appello, dall’altro, solamente ha partecipato attivamente al giudizio di legittimità, per poi (a mezzo dei suoi eredi) prendere parte al giudizio di rinvio unitamente agli eredi sollevando eccezioni preliminari risultate infondate.
È quindi in considerazione del complessivo esito del giudizio che deve riconoscersi la soccombenza reciproca di tutte le parti subentrate a e a
con conseguente compensazione delle spese di lite di tutti e quattro i gradi di giudizio tra queste e .
Quanto al riparto delle spese di CTU, considerato quanto sopra, le stesse devono essere poste a carico di nella misura di 3/4 ed a carico degli eredi di e di – solidalmente tra loro – nella restante misura di 1/4.
Avuto, infine, riguardo al coordinamento dell’odierna statuizione con quando in precedenza disposto in punto spese, tenuto conto della complessiva rideterminazione delle spese processuali operata in questa sede e considerata anche l’eclettica partecipazione dei convenuti alla presente fase di giudizio, poiché avvenuta per mezzo di due difensori rappresentanti interessi di fatto differenziati all’interno della causa, deve disporsi che le somme già versate da a titolo di spese dei primi due gradi di giudizio siano restituite -salvo compensazione sulla base dell’odierna statuizione -in via solidale da tutte le parti convenute. Le spese già liquidate non risultano, infatti, oggetto di contestazione da parte dei convenuti.
Da ultimo, considerata l’impossibilità di rivolger una condanna collettivamente agli eredi di (vds. Cass. sez. II, sent. 18.5.2022, n.15995 : ‘… In caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell’atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del “de cuius” senza procedere all’individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall’istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti …’), questa Corte non può che considerare il solo quale erede di come indicato dall’attore in riassunzione.
P.Q.M.
LA CORTE D’APPELLO
definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Cassazione, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
TABLE
qualità di eredi di a restituire a quanto dallo stesso corrisposto a titolo di spese di lite e di CTU per effetto della sentenza n.
–
–
n.985/2017 pronunciata dalla Corte d’Appello di Genova in data 23.5.2017, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
Condanna a rifondere a
e a
le spese di tutti i gradi del giudizio che liquida, quanto al primo grado, in euro 4.450,00 omnicomprensivi, quanto al grado di appello in euro 3.536,50 omnicomprensivi, quanto al giudizio di Cassazione in euro 2.757,00 per compensi; quanto al presente giudizio di rinvio in euro 4.996,00 per compensi oltre, per tutti i gradi di giudizio, contributo unificato (se versato), spese generali e accessori di legge;
(in qualità di eredi di dall’altro, le spese di lite di tutti e quattro i gradi di giudizio;
solidalmente tra loro, nella restante misura di 1/4 le spese di CTU.
Genova, 9/12/2025
Il Presidente estensore Dr. NOME COGNOME
La minuta della presente sentenza è stata redatta dal magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa NOME COGNOME.