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Ripartizione spese processuali: chi paga l’avvocato?

In una complessa causa per vizi in un contratto d’appalto, la Corte di Cassazione affronta il tema della ripartizione spese processuali. La vicenda vedeva un’impresa edile citare in giudizio la committente, la quale a sua volta chiamava in causa il direttore dei lavori, che infine coinvolgeva l’ingegnere progettista. Poiché l’ingegnere è stato ritenuto estraneo ai fatti, la Corte ha stabilito che le sue spese legali non devono essere pagate dall’impresa edile (che non lo aveva mai citato), ma dalle parti che lo hanno effettivamente chiamato in causa, applicando il principio di causalità.

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Ripartizione Spese Processuali: La Cassazione Chiarisce Chi Paga in Caso di Chiamata in Causa

La corretta ripartizione spese processuali rappresenta uno degli aspetti più delicati e controversi al termine di un giudizio, specialmente quando il processo coinvolge una pluralità di parti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sul cosiddetto “principio di causalità”, specificando chi debba farsi carico dei costi legali del terzo chiamato in causa, qualora quest’ultimo risulti vincitore e del tutto estraneo alla controversia. La decisione analizza una tipica catena di responsabilità in un contenzioso edilizio, offrendo una guida preziosa per districarsi in situazioni procedurali complesse.

I Fatti del Caso: una Catena di Responsabilità nel Contratto d’Appalto

La vicenda trae origine da un contratto d’appalto per lavori edili. L’Impresa costruttrice citava in giudizio la Committente, chiedendo il pagamento del saldo dei lavori e il risarcimento dei danni. La Committente, costituendosi in giudizio, non solo respingeva le accuse, ma chiedeva a sua volta la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni derivanti da vizi dell’opera. A tal fine, la Committente chiedeva e otteneva l’autorizzazione a chiamare in causa il Direttore dei Lavori, ritenendolo corresponsabile.

Il processo si complicava ulteriormente: il Direttore dei Lavori, a sua volta, chiamava in causa l’Ingegnere progettista delle opere strutturali, sostenendo che eventuali responsabilità fossero da attribuire a quest’ultimo. Infine, l’Ingegnere chiamava in causa la propria Compagnia di Assicurazioni per essere tenuto indenne.

La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, escludeva ogni responsabilità dell’Ingegnere, ma condannava l’Impresa Edile, la Committente e il Direttore dei Lavori a rimborsare in solido le spese legali sostenute dall’Ingegnere e dalla sua assicurazione.

Il Problema della Ripartizione Spese Processuali secondo l’Impresa Edile

L’Impresa Edile decideva di ricorrere in Cassazione, contestando un punto specifico della sentenza d’appello: la condanna a pagare le spese legali di un soggetto, l’Ingegnere, che essa non aveva mai citato in giudizio. L’Impresa sosteneva di aver agito unicamente contro la Committente e che la successiva estensione del contraddittorio al Direttore dei Lavori e all’Ingegnere era stata un’iniziativa di altre parti processuali. Pertanto, secondo la sua tesi, non poteva essere chiamata a rispondere dei costi di una chiamata in causa che non aveva promosso né richiesto.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Impresa Edile, cassando la sentenza d’appello sul punto relativo alla condanna alle spese. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale in materia di ripartizione spese processuali: il rimborso delle spese legali del terzo chiamato in causa e risultato vincitore deve gravare sulla parte che, rendendosi necessaria la chiamata, ha dato origine alla controversia e all’estensione del processo. Questo si basa sul “principio di causalità”.

Nel caso specifico, l’Impresa Edile aveva unicamente un rapporto contrattuale con la Committente. Era stata la Committente a estendere il giudizio al Direttore dei Lavori, e quest’ultimo a coinvolgere l’Ingegnere. L’Impresa non aveva mai formulato alcuna domanda né contro il Direttore dei Lavori né contro l’Ingegnere. Di conseguenza, l’Impresa non aveva dato causa alla chiamata in giudizio dell’Ingegnere.

La Corte ha quindi annullato la statuizione che condannava l’Impresa al pagamento di tali spese, stabilendo che queste dovessero rimanere a carico esclusivo delle parti che avevano materialmente effettuato la chiamata: la Committente e il Direttore dei Lavori, in solido tra loro.

Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche

Questa ordinanza rafforza un principio di equità e logica processuale. La parte che agisce in giudizio non può essere automaticamente gravata dei costi di tutte le ramificazioni che il processo può assumere per iniziativa delle altre parti. La ripartizione spese processuali deve seguire un criterio di causalità diretta: chi ha reso necessaria la partecipazione di un terzo al giudizio deve assumersene le conseguenze economiche, qualora la sua iniziativa si riveli infondata.

In conclusione, la decisione della Cassazione serve da monito: prima di estendere un giudizio a terzi, è necessario valutare attentamente la fondatezza di tale iniziativa, poiché in caso di esito negativo, i costi legali del terzo chiamato ricadranno su chi lo ha coinvolto, e non indiscriminatamente su tutte le parti del processo.

Chi è tenuto a pagare le spese legali del terzo chiamato in causa se quest’ultimo risulta estraneo alla vicenda?
Le spese legali devono essere pagate dalla parte che ha richiesto la chiamata in causa del terzo e la cui domanda verso di esso è stata respinta. Il rimborso si basa sul principio di causalità: paga chi ha dato origine alla necessità di coinvolgere il terzo nel processo.

L’attore principale, che ha iniziato la causa, deve sempre pagare le spese del terzo chiamato in causa dal convenuto?
No. Se l’attore principale non ha formulato alcuna domanda nei confronti del terzo e la sua chiamata in causa è stata un’iniziativa esclusiva del convenuto (o di un’altra parte), l’attore non può essere condannato a rimborsare le spese legali del terzo risultato vincitore.

Come viene decisa la ripartizione delle spese processuali in un processo con più parti?
La decisione si fonda sul principio della soccombenza e su quello di causalità. Il giudice valuta chi ha perso la causa e chi ha reso necessarie determinate attività processuali (come la chiamata di un terzo). La parte che ha dato origine a una richiesta poi rivelatasi infondata è tenuta a sopportarne i costi.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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