Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20477 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20477 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38595/2019 R.G. proposto da: CONDOMINIO COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME
– controricorrenti – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO n. 338/2019, depositata il 11/10/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
I condomini COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno impugnato la delibera del Condominio Bellaria del 16.01.2013, deducendo diversi motivi di illegittimità, tutti rigettati dal Tribunale di Larino con sentenza n. 23/2016.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi alla Corte d’Appello di Campobasso che lo ha accolto limitatamente ad un solo motivo, ancora di interesse in questa sede (erronea ripartizione delle spese legali sostenute dal Condominio per la sua difesa in altro procedimento giudiziario promosso dagli stessi condòmini, i fratelli COGNOME).
Secondo la Corte d’Appello era erronea la decisione del Tribunale (secondo cui doveva essere impugnata la precedente delibera 29.2.2012), non essendovi nel relativo verbale della delibera del 29.02.2012 alcuna indicazione sul riparto. Rilevava la Corte di merito che il riparto era stato effettuato solo con la deliberazione oggetto del presente giudizio, sulla base delle spese e delle entrate indicate nel «libro mastro», nel quale erano indicate le spese legali in favore dell’avv. COGNOME e sulla base del riparto che riporta va l’indicazione dei singoli condòmini e degli importi dovuti da ciascun condòmino in relazione ai millesimi di pertinenza per ciascuna tabella.
Tanto chiarito, osservava il giudice di seconde cure che le spese legali sostenute da un condominio in un giudizio contro un condòmino non possono essere ripartite pro quota tra tutti i condòmini facenti parte del condominio; in caso di lite tra singoli condòmini e condominio si viene a creare una separazione di interessi che comporta anche la ripartizione delle spese tra i due diversi centri di interesse, per cui non possono essere poste a carico di coloro che hanno promosso la lite le spese sostenute dal condominio per resistere in giudizio, almeno fino alla conclusione della causa.
Avendo la Corte d’Appello accolto uno solo dei motivi di impugnazione della delibera del 16.01.2013 e rigettato gli altri quattro, condannava il Condominio appellato a rimborsare agli appellanti le spese processuali relative al doppio grado di giudizio in ragione di ¼, con compensazione fra le parti della quota residua.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il Condominio Bellaria, affidandolo a quattro motivi.
Resistono COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. – Nullità della sentenza. Sostiene il Condominio ricorrente che il riparto delle spese legali di cui alla delibera del 29.02.2012 sarebbe stato eseguito dall’amministratore in virtù dei poteri di cui all’art. 1133 cod. civ. e allegato alla raccomandata del 06.03.2012 indirizzata agli odierni ricorrenti. L’esame di tale documento, pure acquisito agli atti di causa, è stato completamente omesso dalla Corte d’Appello, che quindi è pervenuta all’erronea affermazione secondo la quale il riparto sarebbe stato effettuato solo con la deliberazione del 16.01.2013 oggetto del presente giudizio. La mancanza di ogni riferimento all’elemento probatorio acquisito, ossia la lettera raccomandata del 06.01.2013 contenente il riparto delle spese legali, ha generato una motivazione assolutamente apparente.
Il motivo è inammissibile ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ.
La doglianza sostanzialmente ruota sulla delibera 29.02.2012 il cui contenuto però -quanto meno per la parte di rilievo – non viene trascritto, non essendo sufficienti le mere informazioni sulla
collocazione del documento: la mancanza anche di una sola di tali indicazioni perché secondo la giurisprudenza di questa Corte la collocazione nel fascicolo e la trascrizione delle parti rilevanti) rendono il ricorso inammissibile (Cass. Sez. U, 19/4/2016, n. 7701; più di recente: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30723 del 2019, Rv. 656224 – 02).
Né rileva il contenuto di eventuali richieste scritte (lettera raccomandata dell’amministratore del 06.03.2012 , peraltro comunque anch’ess a non trascritta con riferimento ai riparti pro quota ), trattandosi di atto di parte proveniente dallo stesso amministratore.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1137, 1133 cod. civ., 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. – Mancata impugnazione del provvedimento di riparto delle spese legali adottato dall’amministratore condominiale -Carenza di interesse all’impugnativa della deliberazione condominiale in punto di riparto delle spese legali. Sostiene il Condominio che, in ossequio all’art. 1130, comma 1, n. 3, cod. civ. l’amministratore dava att uazione alla delibera del 29.02.2012 ripartendo le spese legali secondo i prospetti allegati alla raccomandata del 06.03.2012 indirizzata ai condòmini COGNOME, osservando i criteri di ripartizione previsti dall’art. 1123 cod. civ. in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. La situazione è quindi riconducibile all’ipotesi in cui la spesa viene approvata dall’assemblea, ma il riparto viene concretamente disposto dall’amministratore. Pertanto, i condòmini dissenzienti sul criterio di riparto adottato dall’amministratore dovevano necessariamente impugnare quella ripartizione, come espressamente stabilito dall’art. 1133 cod. civ., anziché impugnare la deliberazione condominiale del 16.01.2013 di approvazione del consuntivo per l’anno 2012 che , contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello di Campobasso,
non contiene alcuna decisione sul riparto. La circostanza che nel libro mastro siano state indicate le somme in entrata ed in uscita relative alle spese legali dell’avvocato COGNOME sulla base dei millesimi di pertinenza di ciascun condòmino risulta meramente confermativa della ripartizione già eseguita in precedenza dall’amministratore in data 06.03.2012. Diversamente argomentando, si giungerebbe ad accogliere un inaccettabile principio di diritto per il quale attraverso l’impugnazione della delibera che approva il bilancio consuntivo sarebbe possibile chiedere l’annullamento di ogni e qualsiasi precedente decisione assembleare.
Questo motivo è inammissibile, perché carente di riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. ( sull’esito del motivo che non coglie la ratio decidendi, v. tra le varie, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 27.03.2024; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017, Rv. 645361 – 01).
Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha fondato la sua decisione sul rilievo decisivo che la delibera del 29.02.2012 non prevedeva nessun riparto di spesa (v. sentenza p. 5, 6° capoverso).
Né ricorre alcuna violazione del l’art. 1133 cod. civ., atteso che la norma invocata fa salvo il ricorso all’autorità giudiziaria, come di fatto avvenuto.
3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. -Nullità della sentenza. Il ricorrente lamenta un’irrimediabile contraddittorietà delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata. Rileva il ricorrente che gli odierni intimati sono risultati soccombenti, avendo la Corte d’appello dichiarato infondati i motivi di gravame da loro mossi nel merito della deliberazione impugnata: ne
deriva che la deliberazione stessa non può essere ritenuta nulla in punto di riparto delle spese legali, predicando apoditticamente il mancato rispetto del principio della soccombenza.
Con il quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1137, cod. civ., 91 e 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. Stante la totale soccombenza dei condòmini COGNOME in ogni contenzioso, il Condominio totalmente vittorioso nel merito non può essere ritenuto responsabile anche per le spese di quei giudizi.
Questi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi censurano la sentenza di appello laddove ha condannato il Condominio al pagamento ¼ delle spese di lite.
Essi sono infondati.
La soccombenza parziale del Condominio è stata ravvisata sostanzialmente dal giudice di merito nel parziale accoglimento dell’impugnazione della delibera 16.01.2013 (sul riparto delle spese legali) e pertanto, non vi è nessuna contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata, potendo una delibera ben essere legittima nei restanti capi, tranne quello dichiarato invalido, e potendo il giudice provvedere alla compensazione parziale, secondo il suo insindacabile giudizio, una volta rilevata una parziale soccombenza ed esclusa quindi l’esistenza di una parte totalmente vittoriosa (per tutte: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv. 643477 -02).
Neanche ha rilievo quanto affermato in ricorso (terzo motivo, p. 11, 3° capoverso), in merito al fatto che con riferimento a spese legali affrontate dal condominio, i condòmini dissenzienti risultati soccombenti sono tenuti a sollevare il condominio dalle spese di causa: la fattispecie affrontata dalla Corte d’Appello nel caso in esame è ben diversa da quelle ipotizzate in ricorso: oggi si discute di spese legali
sostenute dal condominio nel giudizio contro un condòmino e sulla attribuzione delle stesse a quest’ultimo . In tale ipotesi, ricorrente nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’orientamento seguito da questa Corte, in virtù de quale è nulla la deliberazione dell’assemblea condominiale che, all’esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest’ultimo, pro quota , il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo; in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via analogica, degli artt. 1132 e 1101 cod. civ., trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino ( ex multis : Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1629 del 23/01/2018, Rv. 647644 -01; Sez. 2, Sentenza n. 13885 del 18/06/2014, Rv. 631246 – 01).
Infine, va rilevato che il quarto motivo richiama atti processuali in difetto di autosufficienza (v. pag. 13 ricorso e art. 366 n. 6 cpc).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese sono liquidate in dispositivo secondo la regola della soccombenza, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti che ne ha fatto richiesta.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che liquida in €. 3. 0 00,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2025.