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Ripartizione spese condominiali: strada e garage

Una controversia sulla ripartizione delle spese per il rifacimento di una strada privata in un Supercondominio, che funge anche da copertura per autorimesse sottostanti. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, stabilendo la corretta applicazione per analogia dell’art. 1125 c.c. La spesa è stata divisa al 50% tra tutti i condòmini del Supercondominio (per la funzione di piano viario) e al 50% tra i proprietari esclusivi delle autorimesse (per la funzione di copertura), respingendo il ricorso di una società proprietaria di due garage.

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Pubblicato il 2 settembre 2025 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

Ripartizione spese condominiali: La Cassazione sul caso della strada-copertura

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nella vita di molti complessi residenziali: la ripartizione spese condominiali per la manutenzione di aree comuni che svolgono una duplice funzione. Nello specifico, il caso riguarda una strada privata interna a un Supercondominio che funge anche da copertura per le autorimesse sottostanti. Vediamo come i giudici hanno risolto la questione, fornendo un principio guida fondamentale.

I Fatti di Causa

La vicenda ha origine dalla delibera di un Supercondominio che approvava i lavori di rifacimento del piano viario di una strada privata, utilizzata da tutti i condòmini dei nove edifici del complesso. Due proprietari di un’unità immobiliare in uno dei condomìni hanno impugnato tale delibera, sostenendo che la ripartizione delle spese fosse errata. A loro avviso, il costo avrebbe dovuto essere suddiviso applicando l’art. 1126 c.c., ponendo un terzo a carico di tutti i condomìni e due terzi a carico dei proprietari dei box e delle autorimesse sottostanti la strada.

Il Supercondominio si è difeso sostenendo di aver correttamente applicato le tabelle millesimali esistenti. Il Tribunale di primo grado ha accolto la domanda degli attori, ma ha annullato la delibera applicando un criterio diverso: l’art. 1125 c.c., dividendo la spesa al 50% tra i condomìni del Supercondominio e al 50% tra i proprietari esclusivi delle autorimesse.

Il giudizio d’Appello

Contro la sentenza di primo grado ha proposto appello una società, proprietaria di due autorimesse, lamentando la violazione del regolamento condominiale e di una precedente sentenza che, a suo dire, aveva già fissato i criteri di riparto. La Corte d’appello ha rigettato sia l’appello principale della società, sia quello incidentale del Supercondominio, confermando la decisione del Tribunale e la suddivisione al 50% delle spese.

L’analisi della Corte sulla ripartizione spese condominiali

La società proprietaria dei garage ha quindi presentato ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali: la violazione del giudicato e dei criteri contrattuali di ripartizione delle spese, e l’errata applicazione dell’art. 1125 c.c. In secondo luogo, ha contestato l’inammissibilità di una sua richiesta, considerata ‘domanda nuova’ in appello, relativa a una diversa suddivisione interna dei costi.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, confermando la decisione dei giudici d’appello.

La corretta applicazione dell’art. 1125 c.c.

Il punto centrale della decisione riguarda l’identificazione della norma corretta per la ripartizione spese condominiali in un caso come questo. La Corte ha stabilito che quando un’area comune, come un cortile o una strada, funge anche da copertura per locali sottostanti di proprietà esclusiva, non si applica l’art. 1126 c.c. (relativo ai lastrici solari), ma si deve ricorrere all’applicazione analogica dell’art. 1125 c.c.

Questo articolo disciplina la manutenzione e ricostruzione di soffitti, volte e solai. Il principio è che le spese sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti: il proprietario del piano superiore copre le spese del pavimento, mentre quello del piano inferiore copre le spese dell’intonaco, della tinta e della decorazione del soffitto.

Nel caso della strada-copertura, la Corte d’appello ha correttamente ragionato che la struttura complessa ha una duplice funzione:
1. Piano viario: serve a tutti i condòmini del Supercondominio per il transito.
2. Copertura: protegge le autorimesse private sottostanti.

Di conseguenza, la spesa per il rifacimento va equamente divisa tra i beneficiari delle due diverse utilità. Il 50% è a carico di tutti i condòmini del Supercondominio (in base alle tabelle millesimali generali) e il restante 50% è a carico dei soli proprietari delle autorimesse sottostanti.

Le Motivazioni

La Cassazione ha respinto la tesi della società ricorrente secondo cui il regolamento di condominio o una precedente sentenza avessero stabilito un criterio diverso. I giudici hanno chiarito che l’interpretazione del regolamento contrattuale è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica, vizio non sollevato nel caso specifico. Inoltre, la precedente sentenza si era limitata a determinare le tabelle millesimali, senza escludere l’applicazione di specifici criteri legali come l’art. 1125 c.c. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, confermando che la richiesta di una ripartizione più dettagliata (soffitti e intonaci a carico dei proprietari dei box) costituiva una domanda nuova, inammissibile per la prima volta in appello.

Le Conclusioni

L’ordinanza consolida un importante principio giurisprudenziale: la manutenzione di una parte comune con duplice funzione deve essere ripartita tenendo conto dell’utilità che ciascun gruppo di condòmini ne trae. Per le strade o cortili che coprono locali privati, il criterio da seguire è quello dell’art. 1125 c.c., con una suddivisione paritaria dei costi tra la collettività dei condòmini che usano la superficie e i proprietari esclusivi dei locali coperti. Questa decisione offre chiarezza e un riferimento sicuro per amministratori e condòmini che si trovano ad affrontare situazioni analoghe.

Come si ripartiscono le spese di manutenzione di una strada condominiale che funge anche da copertura per autorimesse private?
Le spese si ripartiscono applicando per analogia l’articolo 1125 c.c.: per metà a carico di tutti i condòmini che utilizzano la strada (Supercondominio) e per metà a carico dei proprietari esclusivi delle autorimesse sottostanti, in quanto la strada funge da loro copertura.

Una precedente sentenza che fissa le tabelle millesimali può escludere l’applicazione di criteri legali specifici come l’art. 1125 c.c.?
No, secondo la Corte, una sentenza che si limita a fissare le tabelle millesimali di partecipazione a un Supercondominio non esclude l’applicazione di discipline specifiche previste dalla legge, come gli artt. 1125 e 1126 c.c., per la ripartizione di determinate spese.

È ammissibile chiedere in appello per la prima volta una suddivisione più dettagliata delle spese (es. soffitti e intonaci) non richiesta in primo grado?
No, tale richiesta viene considerata una ‘domanda nuova’ e, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., è inammissibile se proposta per la prima volta nel giudizio di appello.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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