Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34206 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34206 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15711 – 2020 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME giusta procura a margine del ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO INDIRIZZO nn.INDIRIZZO–INDIRIZZO in MONTE SANT ‘ ANGELO, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimato – avverso la sentenza n. 1375/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, pubblicata il 19/6/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/4/2024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 1302/2015, il Tribunale di Foggia accolse l’opposizione proposta dai condomini NOME COGNOME e da NOME COGNOME avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti, con ricorso del 31 maggio 2007, dal Condominio di INDIRIZZO, oggi INDIRIZZO, in Monte Sant ‘A ngelo, per la complessiva somma di Euro 14.767,91 oltre interessi e spese, a titolo di pagamento del saldo per lavori straordinari approvati con verbale redatto dinanzi al Giudice di pace di Monte Sant’Angelo il 26/9/2001, reso esecutivo con apposizione della formula in data 5/10/2007.
Con sentenza n. 1375 del 2019, la Corte d’appello di Bari, in accoglimento dell’appello del Condominio, rigettò l’opposizione, rilevando in particolare che il condominio aveva depositato, con le memorie ex art. 183 cod. proc. civ., la delibera condominiale del 10 ottobre 2006 dal cui verbale risultava l’approvazione posta all’ordine del giorno – del piano di riparto, con indicazione delle somme ancora dovute da ciascun condomino e che la somma ingiunta coincideva esattamente con le somme risultanti da tale piano.
3.Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; il Condominio non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma primo dell’art 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME ha lamentato la violazione degli art.183 e 345 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. perché la Corte d’appello avrebbe «indebitamente confuso» l’onere di allegazione con l’onere d ella prova, non considerando che non vi era stato «rituale tempestivo adempimento dell’onere di allegazione».
Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma primo dell’art 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato la violazione degli art. 633 cod. civ. e 63 disp. att. cod. civ. che impongono la sussistenza di una delibera di approvazione del piano di riparto delle spese condominiali; dalla lettura della richiamata delibera del 10/10/2006, si evincerebbe chiaramente che i condomini di INDIRIZZO si sono limitati ad approvare soltanto ed esclusivamente il rendiconto consuntivo, cioè il calcolo delle spese complessivamente gravanti sul condominio e non anche a redigere né approvare il piano di riparto che, sul piano logico e temporale, costituisce un atto successivo recante la suddivisione tra gli stessi condomini, in base alle tabelle millesimali, delle spese complessive portate dal rendiconto.
2.1. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono infondati.
Il ricorrente non risulta aver posto in discussione, nel presente giudizio, che le spese relative ai lavori strutturali per cui è giudizio non siano state regolarmente approvate; piuttosto, come risulta dallo stesso ricorso (pag. 16), ha sostenuto l’infondatezza della pretesa del Condominio per l’assenza di un piano di riparto.
Ciò posto, questa Corte ha già più volte ribadito, in conformità a quanto elaborato dalla dottrina, che la deliberazione assembleare che approvi un intervento di ristrutturazione delle parti comuni ha un duplice oggetto e, cioè, l’approvazione della spesa (il cui significato è il riconoscimento, da parte dell’assemblea, della necessità della spesa stessa nella misura approvata) e la ripartizione della spesa tra i condomini che è determinata dal valore della proprietà di ciascuno o dall’uso che ciascuno può fare della cosa. In conseguenza, l’approvazione assembleare dell’intervento, ove si tratti lavori di manutenzione straordinaria, ha valore costitutivo della obbligazione di contribuzione alle relative spese, mentre la ripartizione, che indica il
contributo di ciascuno, ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve soltanto ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un’eventuale convenzione) (così Cass. Sez. 6 – 2, n. 15696 del 23/07/2020, con indicazione dei precedenti pertinenti).
L’approvazione assembleare dello stato di ripartizione delle spese è, pertanto, condizione indispensabile per la sola concessione dell’esecuzione provvisoria al decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell’art. 63, comma 1, disp. att. cod. civ., giacché ad esso il legislatore ha riconosciuto un valore probatorio privilegiato in ordine alla certezza del credito del condominio, corrispondente a quello dei documenti esemplificativamente elencati nell’art. 642, comma 1, cod. proc. civ..
Ove, tuttavia, sia mancata l’approvazione dello stato di ripartizione da parte dell’assemblea, l’amministratore del condominio è comunque munito di legittimazione all’azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condomino moroso, in forza dell’art. 1130, n. 3, cod. civ. e può agire sia in sede di ordinario processo di cognizione, sia ottenendo ingiunzione di pagamento senza esecuzione provvisoria ex art. 63, comma 1 disp. att. cod. civ. (Cass. Sez. 6 – 2, n. 15696 del 23/07/2020 cit.).
L’ingiunzione può essere richiesta proprio perché, come detto, le spese deliberate dall’assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell’art. 1123 cod. civ., cosicché ricorrono comunque le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito nei confronti del singolo condomino (Cass. Sez. 2, n. 4672 del 23/02/2017).
Ciò significa, in altri termini, che non vi è stata, con la produzione in giudizio della delibera di ripartizione delle spese, alcuna violazione delle preclusioni stabilite per la delimitazione del thema decidendum , perché a fondare la pretesa del Condominio, diversamente da quanto
sostenuto dal ricorrente, sarebbe stata già sufficiente la circostanza dell’avvenuta approvazione delle spese dei lavori per cui è giudizio.
Rigettando l’opposizione e rimarcando, in particolare, che nella relazione assembleare della delibera tempestivamente prodotta risulta che i lavori erano stati approvati ed eseguiti, la Corte d’appello ha, perciò, correttamente applicato i suindicati principi; la precisazione della coincidenza tra gli importi riportati nella delibera e quelli pretesi con il ricorso per ingiunzione concerne, dunque, soltanto il giudizio di sussistenza del fondamento probatorio della domanda che, in questa sede, non era censurabile se non nei limiti del vizio di motivazione e non è stato adeguatamente censurato, per quanto ulteriormente si preciserà al successivo punto 4.1.
Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma primo dell’art 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME ha denunciato la violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. per inosservanza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte d’appello di Bari avrebbe ignorato che lo stesso condominio aveva chiesto il cosiddetto decreto semplificato con l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione cod. civ. e avrebbe invece interpretato il decreto ingiuntivo come ottenuto secondo l’ordinaria procedura ex 633 cod. proc. civ..
Il motivo è evidentemente infondato. In disparte ogni considerazione sulla sua incerta formulazione in riferimento al n. 3, deve qui ribadirsi che la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sussiste sia quando il giudice trascuri di esaminare una domanda od una eccezione, sia quando sostituisca d’ufficio una azione ad un’altra, a causa del travisamento dell’effettivo contenuto della domanda ( ex multis , Cass. Sez. 3, n. 19214 del 2023): nella specie, è stata azionata -e poi valutata nella sentenza impugnata – una domanda di pagamento con la procedura dell’ingiunzione ; l’unica
differenza della esecutività ex lege non ne muta evidentemente gli elementi identificativi.
Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma primo dell’art 360 cod. proc. civ., la Corte avrebbe omesso la valutazione di una specifica circostanza cioè la mancata corrispondenza delle somme di cui al decreto ingiuntivo del 31 maggio 2007 con la documentazione allegata al ricorso nonché con quella successivamente prodotta nel giudizio di opposizione (la delibera del 10 ottobre 2006).
4.1. Il motivo è inammissibile per sua formulazione. La Corte non ha affatto omesso di esaminare il contenuto della delibera, riscontrando invece, esplicitamente, una sua corrispondenza con la pretesa azionata con il ricorso per ingiunzione (pag. 4 della sentenza, primo capoverso): sul punto, il ricorrente non ha riportato quale parte di questo contenuto fosse significativo in senso contrario a quello riscontrato dal Giudice, né ha, d’altro canto, i ndividuato specificamente altro e diverso documento non esaminato, decisivo per un diverso esito del giudizio.
Conseguentemente, la censura è inefficace per i limiti al sindacato di merito propri del giudizio di legittimità.
Il ricorso è perciò respinto. Non vi è statuizione sulle spese perché il Condominio non ha svolto difese.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda