Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3588 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 3588  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2880/2019 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliata    in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  COGNOME NOME  (CODICE_FISCALE)  che  la  rappresenta  e  difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME  (CODICE_FISCALE)  rappresentato  e  difeso  dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
c
ontroricorrente-
avverso  SENTENZA  di  CORTE  D’APPELLO  TORINO  n.  2048/2018 depositata il 03/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Nel 2015, NOME COGNOME, proprietaria di un appartamento con cantina  e  di  due  garages  facenti  parte  del  complesso  immobiliare RAGIONE_SOCIALE,  sito  in  Santa  Maria  Maggiore  (INDIRIZZO,  impugnò davanti al Tribunale di Verbania la delibera condominiale dell’8 agosto 2014,  con  la quale il RAGIONE_SOCIALE aveva  approvato  il consuntivo della gestione degli anni 2013-2014, deducendo la violazione degli art.1123 c.c. e 1126 c.c.
L’attrice  espose  che  il  condominio  era  formato  da  otto  palazzine multipiano e da un edificio di un solo piano dell’altezza di tre metri fuori terra con lastrico solare sovrastante gli immobili rientranti nella proprietà della Bonocossa.
La  ricorrente  contestò  l’erronea  applicazione  dell’art.1123  c.c.  in relazione alla ripartizione delle spese deliberate dall’assemblea condominiale per dotare i tetti delle sette palazzine multipiano di linee vita.
Si costituì il RAGIONE_SOCIALE per resistere al ricorso e dedusse, in primo luogo, che il condominio era dotato di un unico regolamento e di un’unica tabella millesimale, richiamata nei singoli atti di vendita, che derogava agli art.1123, 1125 e 1126 c.c. Poiché il sistema di suddivisione di qualsivoglia spesa per la conservazione delle parti comuni poteva essere modificato per convenzione, l’accettazione da parte dei condomini della tabella millesimale predisposta dal venditore – costruttore ed allegata ai singoli contratti di vendita degli alloggi rendeva legittimo il sistema di riparto adottato nella delibera impugnata.
Il Tribunale rigettò la domanda di annullamento della delibera assembleare, fondando il suo convincimento sulla circostanza che le tabelle millesimali erano state predisposte dal costruttore venditore ed accettate e recepite dagli acquirenti con i singoli atti pubblici d’acquisto; nel caso di specie, l’art. 3 del regolamento condominiale prevedeva che la ripartizione delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dovesse essere effettuata in proporzione ai millesimi corrispondenti al valore della proprietà esclusiva.
La Corte d’appello di Torino confermò la decisione di primo grado, ritenendo dirimente la verifica del contenuto dell’atto di acquisto tra il dante causa dell’odierna attrice e l’originario venditore -costruttore, dal quale si evinceva che le tabelle millesimali erano state predisposte da quest’ultimo ed erano state ritualmente recepite ed accettate dagli acquirenti con i singoli atti pubblici di acquisto. La Corte territoriale osservò che la delibera assembleare impugnata non aveva modificato il criterio legale di ripartizione delle spese per la conservazione delle parti comuni, limitandosi ad applicare le tabelle millesimali vigenti.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il  ricorso  è  stato  avviato  alla  trattazione  in  camera  di  consiglio  ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
In  prossimità  della  camera  di  consiglio,  le  parti  hanno  depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la falsa applicazione dell’art.1123  c.c.,  in  relazione  all’art.360,  comma  1,  n.3  c.p.c.,  per
aver la corte d’appello ritenuto che l’esistenza di una tabella millesimale predisposta dal costruttore e contenuta in un regolamento condominiale contrattuale possa derogare alle norme previste dal primo comma dell’art. 1123 c.c. in materia di riparto delle spese. Osserva parte ricorrente che le previsioni normative contenute nel secondo e nel terzo comma dell’art. 1123 c.c. si riferiscono a spese diverse rispetto a quelle contemplate nel primo comma e cioè a quelle di cui non tutti i condomini possano usufruire; per tali spese, il secondo comma dell’art. 1123. c.c. prevede che, se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, vanno ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può fare. Sia il secondo che il terzo comma escluderebbero che le spese ivi previste possano essere suddivise in proporzione ai millesimi di proprietà. Secondo la ricorrente, l’art. 3 del Regolamento del condominio si riferisce alle spese contemplate nel primo comma dell’art. 1123 c.c., e cioè solo quelle da cui tutti i condomini possano trarre utilità in egual modo prevedendo che vadano suddivise in proporzione ai millesimi, con la sola eccezione di quelle relative al riscaldamento ed agli ascensori per le quali prevede deroga al criterio millesimale. Poiché nulla prevede il Regolamento di condominio relativamente alle spese di cui al secondo e terzo comma dell’art. 1123 c.c., la ripartizione dovrebbe avvenire secondo le norme del codice civile.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della stessa lettera  dell’art.  1123  c.c.,  la  disciplina  legale  della  ripartizione  delle spese  per  la  conservazione  ed  il  godimento  delle  parti  comuni dell’edificio è, in linea di principio, derogabile, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la convenzione modificatrice di tale disciplina,
contenuta nel regolamento  condominiale  di natura contrattuale, ovvero nella deliberazione dell’assemblea, quando approvata da tutti i condomini (Sez. 2 – , Sentenza n. 4844 del 24/02/2017, Rv. 643057 02).
Nel  caso  di  specie,  il  sistema  di  riparto  delle  spese  condominiali  è governato dalle tabelle contrattuali predisposte dal costruttorevenditore,  recepite  e  accettate  da  ciascun  acquirente  attraverso singoli contratti di compravendita; tale regolamento era  costituito da un’unica tabella millesimale riferita all’intero condominio che derogava agli artt. 1123, 1125 e 1126 c.c..
La  delibera  successivamente  adottata  dall’assemblea  condominiale con  la  quale  il  RAGIONE_SOCIALE  aveva  approvato  il  consuntivo della  gestione  degli  anni  2013-2014,  dunque,  pur  derogando  alla disciplina di cui all’art. 1123 del codice civile perché imponeva un riparto delle spese sostenute per l’impianto delle ‘linee vita’ anche in capo ai condomini delle unità immobiliari non direttamente interessate dall’installazione -è legittima in quanto conforme al  regolamento condominiale.
In  tal  senso,  si  pone  l’orientamento  di  questa  Corte  in  materia  di spese  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dell’impianto  di ascensore,  che  possono  essere  poste  a  carico  anche  delle  unità immobiliari  che  non  usufruiscono  del  relativo  servizio,  se  tanto prevede  il  regolamento  condominiale,    in  deroga  all’art.1123  c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28679 del 23/12/2011).
La delibera impugnata si pone, dunque, in esecuzione del regolamento condominiale accettato dai condomini nei singoli atti di compravendita,  nella  parte  anche    in  deroga  alle  disposizioni  di riparto delle spese di cui all’art. 1123 c.c.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento,  da  parte  della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta  il  ricorso  e  condanna  la  parte  ricorrente  al  pagamento,  in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,  che  liquida  in  €  3400,00  per  compensi,  oltre  alle  spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento,  da parte  della  ricorrente,  di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione