SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 6223 2025 – N. R.G. 00009675 2022 DEPOSITO MINUTA 25 07 2025 PUBBLICAZIONE 25 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice monocratico nella persona della dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da
), con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO Arese, presso l’avv. NOME COGNOME; C.F.
-attore –
CONTRO
Brena,
), con il patrocinio dell’avv. NOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO Busto Arsizio , presso l’avv. NOME COGNOME; C.F.
-convenuto –
Conclusioni :
Per l’attore: ‘Voglia l’Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare IN INDIRIZZO ISTRUTTORIA Disporsi CTU tecnica volta all’accertamento della natura, dell’entità e delle cause dei difetti di conformità denunciati e dei danni provocati. IN INDIRIZZO: Accertato e dichiarato il colpevole inadempimento del sig. alle obbligazioni derivanti dal contratto d’opera stipulato con il sig. per la riparazione del motociclo mod. Yamaha TARGA_VEICOLO, tg. BG202434, ivi compresa ogni garanzia dovuta ai sensi del Dlgs. 206/2005, conseguentemente, previa proporzionale riduzione del corrispettivo versato per le riparazioni del veicolo nella misura indicata in narrativa e ritenuta di giustizia, condannare il sig. nella sua qualità di titolare della ditta (c.f. , p.iva ), con sede in 21010 Lonate Pozzolo, INDIRIZZO. Antonio Ticino (V A), INDIRIZZO, al pagamento, in favore dell’attore, per i titol i e le causali di cui alla narrazione, della somma complessiva di € 7.297,88 o a quella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno per l’indisponibilità del veicolo, nella misura di € 1.000,00, rimessa la quantificazione alla valutazione equitativa dell’Ill.mo giudicante ex art. 1226 c.c., il tutto oltre a rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT -Costo Vita e agli interessi sulla somma rivalutata dal fatto al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e dei compensi di causa. IN VIA ISTRUTTORIA: Disporsi CTU tecnica volta all’accertamento della natura, dell’entità e delle cause dei difetti di conformità denunciati e dei danni provocati, ammettersi la prova per interrogatorio formale del convenuto e per testi indicando i sigg.ri residente a Cassano Magnago (V A), C.F. P.
residente a Milano, residente a Garbagnate Milanese (MI), residente a Ballabio (LC), residente ad Arese (MI), sui capitoli della memoria ex art. 183 comma VI n. 2) c.p.c., di seguito riportati: 2) Vero che il sig. si è recato presso l’officina per visionare il mezzo e conoscere i costi di riparazione, accompagnato dal sig. nipote del proprietario e da quest’ultimo incaricato di gestire la vendita. 4) Vero che in quell’occasione il Sig. volendo tutelare il sig. da un preventivo eventualmente fatto per difetto, chiese al sig. se anche nell’ipotesi peggiore si sarebbe rimasti entro gli € 4.000,00 ricevendo dallo stesso risposta affermativa. 5) Vero che a fonte del costo preventivato il sig. si determinava per l’acquisto; il 22/12/2020 effettuava il passaggio di proprietà e il 29/12/2020 consegnava in contanti al sig. un anticipo di € 1.000,00, per l’avvio delle riparazioni concordate (doc.03). 6) Vero che a gennaio 2021 l’officina comunicava telefonicamente al sig. che la spesa per la riparazione sarebbe aumentata ad € 4.000,00. 7) Vero che il 20/03/2021 il sig. versava in contanti un secondo acconto di € 2.800,00 e poi il 24/03/2021 provvedeva al saldo di € 200,00 (cfr.doc.03). 8) Vero che il motociclo riparato e funzionante è stato consegnato a casa del sig. il 03/04/2021 dal sig. ed il contachilometri segnava 16.895,5 Km. 9) Vero che il giorno stesso il sig. constatava che la quantità di olio motore era al di sotto del minimo e dopo averlo immediatamente comunicato al sig. lo stesso si limitò a indicare quale fosse il tipo di lubrificante per effettuare il rabbocco (cfr. docc.04 e 05). 10) Vero che nei giorni successivi il sig. constatava delle perdite di carburante di provenienza ignota e ricondotte agli sfiati dei carburatori, che comunicò immediatamente al sig. il quale rassicurò l’attore circa la transitorietà e l’innocuità del fenomeno. 11) Vero che il motociclo aveva problemi di carburazione e di alimentazione perché il motore non saliva di giri. 12) Vero che il 14/05/2021, dopo che il veicolo aveva percorso un totale di 9,2 Km dalla consegna, il motore si è bloccato durante la marcia con arresto improvviso della ruota posteriore. 13) Vero che al momento dell’arresto il contachilometri segnava 16.904,7 Km. 14) Vero che il motociclo è stato quindi riportato in officina a spese del sig. , dove il sig. ha smontato il motore e constatato la rottura dei cuscinetti dell’albero motore posteriore. 16) Vero che la rettifica dell’albero motore è stata eseguita dalla
di Ballabio (LC), per un costo complessivo di € 799,43 (cfr.doc.08) e il lavoro di smontaggio e rimontaggio del motore è stato invece eseguito dal sig. 17) Vero che il 30/07/2021, in occasione del ritiro del mezzo curato dal sig. , il sig. pretese il versamento di ulteriori € 500,00 per guarnizioni e manodopera, trovando però ferma opposizione del sig. che telefonicamente richiese nel caso una ricevuta fiscale con pagamento tracciabile, cosicché il meccanico abbandonò la pretesa. 18) Vero che nel tragitto di ritorno il sig. ebbe modo di constatare che il motore presentava ancora evidenti problemi di carburazione e di alimentazione in quanto ai bassi regimi il motociclo non risultava guidabile. 19) Vero che il giorno seguente al 30/07/2021 il sig. ebbe modo di constatare la presenza di gocciolamento di benzina proveniva dal serbatoio del carburante (nella specie dalla boccola di innesto del sensore per la spia della riserva posta al disotto del serbatoio, che era stato anch’esso sottoposto a trattamento di revisione e pulizia da parte del sig. . 22) Vero che il veicolo è stato immediatamente fermato e il sig. informato dei problemi e della necessità di intervenire sul mezzo ma da quel momento nonostante i ripetuti solleciti il sig. non si è più reso disponibile ad alcun intervento. 23) Vero che la fattura relativa alla riparazione del motociclo (n. 03/2021 del 31/08/2021 (doc.12)), è stata inviata dal legale del sig. solo in data 24/11/2021, dietro espressa richiesta del legale del sig. . 24) Vero che a dicembre 2021 il motociclo è stato portato presso l’officina per eseguire una diagnosi completa sullo stato del motore e dopo esame tecnico è stato constatato il grippaggio certo di almeno due dei quattro cilindri del motore e l’errato montaggio dei tubi del giro dell’acqua di raffreddamento (il tubo del cilindro superiore non era collegato alla pipa della pompa dell’acqua) (doc.15). 26) Vero che con debita riserva sulla verifica dello stato del motore, l’officina ha redatto un preventivo di riparazione con dettaglio dei ricambi e della manodopera necessaria di complessivi € 3.408,45 (cfr. doc.15). 27) Vero che il motociclo è attualmente fermo e inutilizzabile.
Per il convenuto: ‘ Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, così giudicare: PRINCIPALMENTE: – rigettare le domande attoree come formulate perché infondate in fatto e diritto – accertare e dichiarare che l’incarico
conferito dall’attore al convenuto fosse di mero assemblaggio della moto con conseguente assenza di responsabilità in capo al convenuto. SUBORDINATAMENTE: accertare e dichiarare la concorrente e, comunque, prevalente responsabilità dell’attore nella causazione dei danni al veicolo de quo. IN INDIRIZZO ISTRUTTORIA : – ammettere le prove orali richieste dal convenuto (capitoli con numerazione da 1 a 20 e da 22 a 30) nella memoria ex art. 183, VI comma, CPC N. 2 – da intendersi qui richiamate e ritrascritte – con i testi ivi indicati; – ammettere, in ipotesi di ammissione delle prove ex adverso richieste, le prove orali contrarie richieste dal convenuto nella memoria ex art. 183, VI comma CPC N. 3 (capitoli con numerazione da 31 a 36) – da intendersi qui richiamate e ritrascritte – con i testi ivi indicati; – ci si oppone alla richiesta di CTU ex adevrso richiesta in quanto avente funzione meramente esplorativa e finalizzata a sopperire a carenze probatorie dell’attore. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio ‘.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , ha evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, il allegando che: a) in data 22/12/2020 ha acquistato dal , una moto d’epoca usata Yamaha che si trovava -parzialmente smontata – presso l’officina del b) il per la sistemazione completa del motociclo con ricambi originali Yamaha e la rimessa in piena efficienza del veicolo per un uso sicuro in strada ha preventivato un esborso pari ad Euro 3.500,00; c) in data 29/12/2020 il sig. ha pagato il primo acconto pari a Euro 1000 in contanti; d) a gennaio 2021 il ha comunicato un aumento del preventivo a Euro 4.000,00; e) a marzo 2021 il ha saldato interamente i compensi dovuti al l e il motociclo è stato consegnato funzionante a casa di parte attorea il 03/04/2021; f) nei giorni successivi, parte attrice ha constato che la quantità di olio motore era al di sotto del minimo, che vi erano delle perdite di carburante e che il motore non saliva di giri; g) in data 14/05/2021 il motore del motociclo si è fermato dopo aver percorso un totale di 9,2 km; h) parte attrice ha riportato il motociclo in officina e l ha constatato la rottura dei cuscinetti dell’albero motore posteriore; i) il si è fatto carico dei costi per la revisione dell’albero motore effettuata presso l’officina RAGIONE_SOCIALE per un totale di euro 799,43, e l ha provveduto gratuitamente alla manodopera; l) in seguito all’intervento di riparazione, la moto è stata ritirata in data 30/07/2021 da un delegato del , tale signor ; m) in data 08/08/2021, la moto -mentre il la riportava a casa d ell’attore – si è fermata senza benzina; m) in questa occasione parte attrice si è accorta che i tubi di alimentazione erano stati montati invertiti; n) il motociclo ha continuato a presentare problemi e in data 23/09/2021, il ha contestato (doc. 09) a parte convenuta la sua responsabilità per non aver eseguito a regola d’arte gli interventi sul motociclo; o) l in data 11/10/2021 ha respinto le accuse (doc 10) e ha inviato altresì la fattura emessa per i lavori effettuati (doc 13); p) il a fine dicembre 2021 ha portato presso l’officin a RAGIONE_SOCIALE il motociclo per una verifica sullo stato del motore, la quale ha formulato un preventivo per le opere
di riparazione necessarie pari ad euro Euro 3.408,45 (doc. 14.15); q) il convenuto si è però rifiutato di trovare un accordo bonario e parte attrice è rimasta con il motociclo non funzionante.
Alla luce di tali allegazioni, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare l’inadempimento di parte convenuta anche in relazione a ogni garanzia dovuta ai sensi del d.lgs. 206/2005 e, previa proporzionale riduzione del corrispettivo versato, condannare parte convenuta al pagamento di euro 7.297,88, oltre al risarcimento del danno per l’indisponibilità del veicol o per euro 1.000,00.
Si è costituito tempestivamente, allegando che: a) il motociclo è giunto presso l’officina completamente smontat o; b) il , dopo aver acquistato la moto dal venditore , ha chiesto al convenuto i costi per il solo ‘ riassemblaggio ‘ del mezzo con i pezzi già a disposizione e con quelli che egli stesso avrebbe reperito sul merc ato dell’usato , rifiutando qualsiasi ipotesi di restauro completo del mezzo; c) il non ha verificato, nel corso delle trattative per l’acquisto, né la funzionalità complessiva del motociclo, né dei singoli componenti meccanici; d) l non ha svolto, quindi, una riparazione in senso tecnico del motociclo essendosi limitato a riassemblarne i pezzi; e) il motociclo acquistato dal era stato modificato, per aumentarne le prestazioni, rispetto al modello di fabbrica; presentava danneggiamenti tipici degli incidenti su pista, molti dei componenti contenuti nelle casse non erano originali e/o in pessime condizioni e risultava inutilizzato da circa 30 anni; f) il motociclo è stato consegnato funzionante a parte attrice ad aprile 2021, nonostante l non avesse potuto fare una prova su strada non avendo l’attore ancora proceduto alla revisione (in seguito effettuata e superata); g) l dopo aver restituito in data 30/07/2021 la moto al Fiorito, lo ha interpellato per avere notizie circa il comportamento del mezzo su strada, il quale ha riferito del perfetto funzionamento; h) i pezzi del motociclo sono stati forniti direttamente dal , l’unico pezzo di ricambio fornito dal era l’albero motore non oggetto di alcun guasto successivamente al ritiro della moto.
Alla luce di tali allegazioni, ha concluso chiedendo: 1) il rigetto delle domande di parte attorea; 2) accertare e dichiarare che l’incarico di parte convenuta fosse di mero riassemblaggio e l’assenza di responsabilità in capo al sig. 3) accertare la concorrente e prevalente responsabilità di parte attorea nella causazione dei danni.
All’esito della prima udienza di trattazione, il giudice, su richiesta delle parti, ha assegnato i termini perentori per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 cpc.
Maturati termini per le preclusioni assertive e istruttorie, il giudice ha ammesso le prove costituende formulate dalle parti.
La causa, istruita a mezzo prove orali e a mezzo CTU, con la nomina del dott. -al quale è stato conferito l’incarico ‘ dica quali sono le opere di emenda necessarie a riparare il motoveicolo oggetto di causa, tenuto conto dello stato in cui lo stesso risulta essere stato e delle condizioni in cui lo stesso risulta essere stato venduto e dell’opera precedentemente svolta dal convenuto nonché di quanto prospettato dall’attore avuto riguardo al preventivo sub doc. 14 produzione parte attrice; quantifichi le opere di emenda come sopra individuate e stimi, altresì, la congruità dei costi indicati nel succitato preventivo sub doc. 14 di parte attrice; tenti la conciliazione tra le parti, dando atto della proposta formulata dal CTU e delle controproposte delle parti ‘ – è stata quindi rinviata per la decisione, all’esito della discussione orale, ai sensi dell’art. 281 sexies, co. 3 cpc.
*
È incontestato tra le parti che le stesse hanno concluso un contratto d’opera avente ad oggetto le prestazioni da eseguirsi, ad opera del convenuto sul motociclo Yamaha RD500LC, 500 cc, 2 tempi, 4 cilindri, 64 kW 87 cv, targato CODICE_FISCALE, acquistato dal usato e smontato. Dalla documentazione in atti emerge che, in relazione a tale contratto d’opera, sia stata emessa la e nella quale sono riportate (alcune) delle prestazioni rese dal convenuto, nonché un preventivo sub
fattura sub doc. 13 attore – alla quale sono riferibili i pagamenti pure documentati dall’attore doc. 14, nel quale compaiono ulteriori lavorazioni da eseguirsi sul motoveicolo in oggetto.
È sorta invece contestazione tra il e l’ circa l’esatta prestazione tra gli stessi concordata, avendo l’ dedotto sin da subito che l’opera da eseguirsi consisteva nel mero riassemblaggio del veicolo, con i pezzi smontati e con pezzi usati originali, da procurarsi ad opera dell’attore , mentre secondo le allegazioni dell’attore, la prestazione sarebbe consistita nel riassemblaggio e nella riparazione del veicolo, onde rimetterlo effettivamente in marcia.
L’istruttoria processuale ha consentito di accertare la fondatezza delle allegazioni attoree in ordine al contenuto degli accordi intercorsi tra le parti, sia riguardo al prezzo pattuito tra le stesse per le prestazioni concordate (come documentate dalla fattura dello stesso , sia i guasti occorsi alla motocicletta a seguito della prima e della seconda riparazione eseguite da ll
Mette conto innanzitutto osservare che, in sede di interrogatorio formale (all’udienza del 13 marzo 2023) il convenuto ha confermato ‘ che in data 21/12/2020 il sig. ha visionato per la prima volta il motociclo TARGA_VEICOLO, tg. BG202434, parzialmente smontato presso l’officina di sita in INDIRIZZO Lonate Pozzolo, INDIRIZZO Ticino -VA, dove era stato portato dal proprietario allo scopo di stimare i costi di riparazione ‘ ; -‘ che per la sistemazione completa del motociclo con ricambi originali Yamaha e la rimessa in piena efficienza del veicolo per un uso sicuro in strada, il giorno 21/12/2020 il sig. preventivava un esborso complessivo di €
3.500,00 ‘, con la precisazione che ‘ il prezzo da me preventivato, non comprendeva i ricambi nuovi, bensì usati originali Yamaha ‘ ; -‘ che l’albero motore e i cuscinetti dell’albero motore erano componenti scelti ed assemblati personalmente dal sig. quali ricambi da sostituire e montare sulla moto in sostituzione di quelli precedentemente in sede di cui lo stesso aveva valutato le condizioni e l’adeguatezza (cfr. docc.06 e 07) ‘ ; -‘ …che le candele montate erano errate in quanto diverse da quelle che la casa costruttrice prescrive per quel modello di motociclo (erano presenti le più economiche mod. NGK TARGA_VEICOLO, formalmente sconsigliate dall’importatore italiano Yamaha COGNOME, al posto di quelle corrette mod. NGK (doc.16) ‘, con la precisazione che ‘ effettivamente io stesso avevo montato le candele mod. NGK B9HS ‘ . C.F.
Le superiori circostanze circa il fatto che il ha visionato il motociclo presso l’officina e circa il fatto che l’ ha formulato il preventivo per la riparazione depositato in atti sono state confermate dalle dichiarazioni rese dal teste , escusso all’udienza del 13 marzo 2023.
Anche il teste (escusso anch’egli all’udienza del 13 marzo 2023) ha confermato che ‘ il giorno 8/8/2021, nel tragitto verso la casa del sig. , il motociclo si è fermato senza benzina e giunto in soccorso del sig. , l’attore ha constato che i tubi di alimentazione che collegano il serbatoio ai carburatori (aperto/riserva) erano montati invertiti (la funzione riserva non poteva funzionare e il sig. è per questo rimasto senza carburante sulla bretella di collegamento Rho-Monza) ‘ e che ‘ nei giorni seguenti al 8/8/2021 il motociclo ha continuato a manifestare sempre più fitti problemi di funzionamento, riguardanti l’alimentazione e la carburazione, per cui il motore risultava funzionare sempre più frequentemente a due/tre cilindri ‘ e che ebbe modo di constatare personalmente che il tipo di candele effettivamente montate erano il modello TARGA_VEICOLO, anziché le candele modello TARGA_VEICOLO. Il teste , escusso all’udienza del 25 settembre 2023 a prova contraria in merito alla circostanza se ‘ il Signor avrebbe riferito al Signor di voler unicamente il rimontaggio rispetto al restauro completo del mezzo ‘ , ha dichiarato di non essere stato presente al conferimento dell’incarico , ma solo successivamente, quando il motociclo è stato nuovamente riportato in officina, e che ‘ in detta occasione, sentì che diceva al di aver cambiato dei pezzi della medesima moto ‘.
Deve, altresì, evidenziarsi che il CTU dott. nell’elaborato peritale depositato il 21.04.2025 – dalle cui conclusioni non si ha motivo di dissentire, in quanto l’elaborato peritale ha vagliato con i dovuti approfondimenti, con ampia motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto, ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione – ha affermato che ‘ Le operazioni peritali iniziavano il 10.2.2025 con una riunione tenutasi in videoconferenza durante la quale si esaminavano atti e
documenti di causa con particolare attenzione alla fattura sub doc. 13 e al preventivo sub doc. 14 fascicolo attore. Il citato preventivo si riferisce al rifacimento del motore del veicolo oggetto d’indagine e, alla luce di quanto versato in atti, si riteneva che le sostituzioni e le lavorazioni indicate nel preventivo fossero quelle necessarie a riparare il mezzo e a portarlo alla normale funzionalità . Numerose altre lavorazioni -elencate nella fattura sub doc. 13 fascicolo attore -erano, infatti, già state effettuate ‘.
A fronte delle superiori risultanze processuali, non possono essere ritenute attendibili le dichiarazioni rese dal teste (escusso all’udienza del 25 settembre 2023), dipendente del convenuto, non soltanto per la incoerente collocazione temporale dallo stesso (essendosi l’incontro tra le parti verificato in data 21.12.2020, già dopo l’inizio del Covid e non prima), ma atteso che non può negarsi che la tipologia delle lavorazioni concordate contrasti con l’allegato accordo di un mero riassemblaggio e implichi, invece, inevitabilmente, l’intenzione di rimettere in marcia il motoveicolo.
L’attore ha, altresì, offerto prova documentale, mediante deposito del documento contenente la diagnosi effettuata dall’officina indicante i vizi e le difformità riscontrati nella motocicletta a seguito del secondo intervento di riparazione eseguito da dei vizi e delle difformità dell ‘opera eseguita in forza del contratto d’opera , ai sensi dell ‘ar t. 2222 c.c., avente ad oggetto il riassemblaggio e la riparazione del motoveicolo Yamaha.
A mente dell ‘art. 2226 , ultimo comma, c.c., infatti, i diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell’opera sono regolati dall’art. 1668, a mente del quale ‘ Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto ‘ .
Il ha dimostrato che per l’eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrati nel motoveicolo è necessario eseguire le lavorazioni indicate nel preventivo redatto dall’officina , nel quale è esposto il costo minimo necessario per rimettere
nuovamente in funzione il motociclo (cfr preventivo prodotto con l’atto di citazione sub doc. 14). Anche tali deduzioni probatorie hanno trovato conferma all’esito del deposito della relazione peritale ad opera del CTU del 21.4.2025, il quale ha concluso che ‘ esaminate le varie voci contenute nel preventivo sub doc. 14 i CTP e il CTU ritengono che l’importo esposto sia congruo con le lavorazioni necessarie al ripristino della Yamaha, specificamente € 2.793,81 IVA esclusa (3.408,45 IVA inclusa). Il verbale controfirmato è allegato alla presente relazione ‘, costo da ritenersi riferito all’epoca in cui è stato redatto il preventivo di cui è stata stimata la congruità (gennaio 2022).
In conclusione, devono essere accolte le domande attoree di accertamento dell’inesatto adempimento di al contratto d’opera stipulato con per la riparazione del motociclo mod. TARGA_VEICOLO, tg. NUMERO_DOCUMENTO, essendo l ‘opera affetta dai vizi e dalle difformità sopra accertate e, conseguentemente, deve essere accolta la domanda, proposta ai sensi degli artt. 2226 e 1668 c.c., di riduzione del corrispettivo versato dall’attore per le riparazioni del veicolo , detraendo dall’importo complessivamente versato dal in favore dell (euro 4.000,00) l’importo di euro € 790,00 relativi ai ricambi che non sono stati sostituiti o in relazione ai quali la riparazione è stata eseguita in maniera viziata (€ 500,00 albero motore; € 50,00 rubinetto carburante non sostituito; € 120,00 Kit revisione carburatori non eseguita; € 20,00 candele TARGA_VEICOLO; € 100,00 trattamento interno antiruggine serbatoio carburante).
Il convenuto dovrà, inoltre, essere condannato alla refusione, in favore dell’attore, del maggior costo sostenuto dal predetto per la rettifica dell’albero motore -di euro 799,43, come documentato dalla fattura emessa dalla
(cfr.doc.08) invece che di euro 500,00 – e dunque per l’importo di euro 299,43, e all’ulteriore importo di euro 3.408,45 per le ulteriori riparazioni necessarie per emendare le opere erroneamente eseguite dall’ sul motoveicolo in esame e i danni alle stesse conseguenti ; il tutto per un importo complessivo di euro 3.707,88 .
Non può invece riconoscersi all’attore l’importo di euro 1.500,00 per la sostituzione del carburatore, sul punto, infatti, come correttamente eccepito dal convenuto già nella propria comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, deve rilevarsi che -tenuto conto dell’anzianità del mezzo e della circostanza incontestata -che il motoveicolo fosse ridotto in pessime condizioni, smontato e che nel serbatoio fossero presenti ‘ residui di benzina il cui degrado era tale da formare una spessa patina melmosa per la cui rimozione era necessario un intervento a livello chimico che il Signor ha rifiutato preferendo un intervento di diversa natura ‘. Non può, infatti, porsi a carico del convenuto il costo di un serbatoio nuovo e funzionante in luogo di quello vecchio e usurato la cui sostituzione non era nemmeno stata prevista dalle parti tra le opere di riparazione originariamente concordate e in relazione al quale non vi è prova in atti che le attuali condizioni dello stesso siano riconducibili all’opera prestata dal convenuto e non alla sua vetustà e al suo pregresso utilizzo o allo stato in cui è stato conservato.
Del pari non può essere risarcita all’attore alcuna somma per il mancato utilizzo del motoveicolo , non avendo il allegato alcunché onde stimare, anche solo in via equitativa, tale asserito danno.
Le spese di lite -ivi comprese quelle di CTU, come già liquidate con separato decreto -seguono la
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, con r iferimento al ‘ decisum ‘ e non al ‘ disputatum ‘ (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014) e dell ‘attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) riduce, ai sensi degli artt. 2226 e 1668 c.c., il corrispettivo per le opere svolte dall ‘ su l veicolo Yamaha di proprietà del di complessivi euro 4.497,88 e, per l ‘effetto,
2) condanna a corrispondere all ‘attore ‘impo l rto di euro 497,88;
3) pone a carico di le spese della CTU;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , che si liquidano in € 264,00 per spese esenti ed € 2.552,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 25.07.2025
La Giudice (NOME COGNOME)