Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26744 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26744 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso R.G. n. 12004/2024
promosso da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente e controricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente e ricorrente incidentale
avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 142/2024, pubblicata il 31/01/2024 notificata il 19/03/2024.
Udita la relazione della causa svolta all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 10/07/2025 dal Cons. NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 236/2016, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ingiungeva all’RAGIONE_SOCIALE
di RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) il pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) -società che gestiva la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -della somma di € 2.185.150,56, pari all’ammontare del credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE per i servizi resi in virtù del contratto del 21/04/2010 concluso con l’RAGIONE_SOCIALE e con la Regione Abruzzo.
Con sentenza n. 465/2020, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva l’opposizione promossa dall’RAGIONE_SOCIALE, con ciò revocando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso detta sentenza proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE, che veniva respinto con sentenza n. 142/2024 della Corte territoriale .
LA RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione, affidato a tre motivi di doglianza.
L’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso, formulando anche un motivo di ricorso incidentale, cui la RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso.
Le parti hanno depositato il 13/06/2025 un’istanza congiunta di sospensione e, in via subordinata, di rinvio dell’adunanza in camera di consiglio del 10/07/2025, al fine di consentire il raggiungimento di un accordo transattivo.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis .1 c.p.c., a sostegno e integrazione delle difese già svolte, evidenziando che, comunque, il deposito de quo non implicava rinuncia all’istanza di rinvio già richiesta al fine di pervenire a un bonario componimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3), c.p.c., degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1346 c.c., in relazione al contratto concluso il 21/04/ 2010, nonché illogicità della motivazione e violazione dell’art. 111 Cost. in relazione alle conseguenze asseritamente ritratte dall’erronea interpretazione del contratto menzionato.
Con il secondo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 e 1421 c.c., nonché degli artt. 3 e 32 Cost., per mancata declaratoria di ufficio della nullità delle clausole interpretate come ponenti un limite invalicabile di spesa in relazione alle prestazioni sanitarie rese a favore di pazienti non residenti.
Con il terzo motivo è dedotta nullità della sentenza impugnata ex art. 360, n. 4, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato discusso tra le parti, con particolare riferimento alla rilevanza -acclarata a mezzo CTU -del Decreto commissariale n. 22/2011.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 8 bis , quater , quinquies , sexies d.gs. n. 502 del 1991 e dell’art. 32, comma 8, l. n. 449 del 1997, in relazione al motivo di cui all’art. 360, n. 3), c.p.c.
Ritiene questo Collegio di poter accogliere la richiesta formulata da entrambe le parti di rinvio a nuovo ruolo della causa, al fine di consentire la concretizzazione dell’accordo transattivo, tenuto conto della complessità e dello stato avanzato delle trattative in corso tra i ricorrenti, come riferito nell’istanza congiunta depositata il 13/06/2025.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 luglio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME