Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22163 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22163 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26033/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 27 maggio 2025
– ricorrente
–
contro
FALLIMENTO di RAGIONE_SOCIALE e del socio illimitatamente responsabile COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale allegata al controricorso
– controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Spoleto n. 9230/2022 depositato il 23/9/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/6/2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Si evince dal decreto impugnato che RAGIONE_SOCIALE domandava di ammettere allo stato passivo della procedura RAGIONE_SOCIALE di NOME
RAGIONE_SOCIALE e NOME il credito di €. 802.870, di cui €. 200.000 in via privilegiata, previo riconoscimento dell’ipoteca volontaria concessa fino a concorrenza dell’importo di €. 200.000 su un bene di proprietà del fallito NOME, oltre a €. 16.390,64 a titolo di interessi legali sulla somma ingiunta con un decreto del Tribunale di L’Aquila del 17 novembre 2014; chiedeva, inoltre, di dare seguito alle obbligazioni derivanti dal contratto preliminare di compravendita trascritto in data 4 aprile 2016, avente ad oggetto immobili del valore di €. 249.000, mediante pagamento con compensazione con il credito in precedenza vantato, di dare seguito o comunque riconoscere il diritto di superficie ceduto a titolo oneroso dal fallito NOME COGNOME in favore della RAGIONE_SOCIALE, con scrittura privata registrata a Perugia il giorno 11 novembre 2019, su un terreno a destinazione industriale sito in Comune di Riardo e di dare seguito o comunque riconoscere il contratto di locazione, registrato in Perugia in data 15 aprile 2020, avente ad oggetto immobili ubicati in Trevi e comprendenti due appartamenti ad uso di civile abitazione e svariati posti macchina. Il giudice delegato al fallimento di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE respingeva tutte le istanze. rigettava l’opposizione presentata da
Il Tribunale di Spoleto RAGIONE_SOCIALE, con decreto depositato in data 23 settembre 2022.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di RAGIONE_SOCIALE e NOME RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
4. Il difensore di parte ricorrente ha depositato un’istanza datata 10 giugno 2025 con cui ha rappresentato la pendenza di concrete trattative intercorrenti con la RAGIONE_SOCIALE per la definizione transattiva della controversia ed ha chiesto un differimento dell’adunanza camerale fissata.
La pendenza delle descritte trattative induce a ritenere opportuno un breve differimento dell’adunanza camerale, in modo da consentire alle parti di definire in tempo ragionevole e bonariamente la controversia e di formalizzare una rinuncia al ricorso presentato.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma in data 25 giugno 2025.