Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22163 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22163 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26033/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’ Avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE) giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 27 maggio 2025
– ricorrente
–
contro
FALLIMENTO di NOME RAGIONE_SOCIALE e del socio illimitatamente responsabile COGNOME, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procura speciale allegata al controricorso
– controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Spoleto n. 9230/2022 depositato il 23/9/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/6/2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Si evince dal decreto impugnato che RAGIONE_SOCIALE domandava di ammettere allo stato passivo della procedura fallimentare di Lupa
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME COGNOME il credito di €. 802.870, di cui €. 200.000 in via privilegiata, previo riconoscimento dell’ipoteca volontaria concessa fino a concorrenza dell’importo di €. 200.000 su un bene di proprietà del fallito NOME COGNOME COGNOME, oltre a €. 16.390,64 a titolo di interessi legali sulla somma ingiunta con un decreto del Tribunale di L’Aquila del 17 novembre 2014; chiedeva, inoltre, di dare seguito alle obbligazioni derivanti dal contratto preliminare di compravendita trascritto in data 4 aprile 2016, avente ad oggetto immobili del valore di €. 249.000, mediante pagamento con compensazione con il credito in precedenza vantato, di dare seguito o comunque riconoscere il diritto di superficie ceduto a titolo oneroso dal fallito NOME COGNOME COGNOME in favore della RAGIONE_SOCIALE con scrittura privata registrata a Perugia il giorno 11 novembre 2019, su un terreno a destinazione industriale sito in Comune di Riardo e di dare seguito o comunque riconoscere il contratto di locazione, registrato in Perugia in data 15 aprile 2020, avente ad oggetto immobili ubicati in Trevi e comprendenti due appartamenti ad uso di civile abitazione e svariati posti macchina. Il giudice delegato al fallimento di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME COGNOME respingeva tutte le istanze. rigettava l’opposizione presentata da
Il Tribunale di Spoleto RAGIONE_SOCIALE con decreto depositato in data 23 settembre 2022.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di RAGIONE_SOCIALE e Paco COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Considerato che:
4. Il difensore di parte ricorrente ha depositato un’istanza datata 10 giugno 2025 con cui ha rappresentato la pendenza di concrete trattative intercorrenti con la curatela fallimentare per la definizione transattiva della controversia ed ha chiesto un differimento dell’adunanza camerale fissata.
La pendenza delle descritte trattative induce a ritenere opportuno un breve differimento dell’adunanza camerale, in modo da consentire alle parti di definire in tempo ragionevole e bonariamente la controversia e di formalizzare una rinuncia al ricorso presentato.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma in data 25 giugno 2025.