Decreto di Cassazione Civile Sez. U Num. 18925 Anno 2025
Civile Decr. Sez. U Num. 18925 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 10/07/2025
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
LA PRIMA PRESIDENTE
– Nel corso di un giudizio di reclamo avverso la sentenza con cui era stata dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale di una ditta imprenditrice individuale, la Corte d’appello di Napoli ha sollevato rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 363bis c.p.c., sulla seguente questione: « se la norma di cui all’art. 50 CC.II. sia applicabile, con riguardo alla ivi prevista competenza funzionale della Corte di Appello, all’ipotesi in cui, revocata la procedura di liquidazione giudiziale da parte della medesima Corte a seguito di relativo reclamo ex art. 51 cc.ii., (procedura già dichiarata a seguito di accoglimento della relativa domanda, proposta in via principale dinanzi al Tribunale), occorra esaminare la domanda, proposta in via subordinata rispetto alla prima e poi assorbita in primo grado, di apertura della diversa procedura di liquidazione controllata e cioè se anche in tale ipotesi la Corte di Appello, adita in sede di reclamo ex art. 51 cc.ii., debba o meno esaminare la medesima domanda subordinata, accertando i presupposti della stessa ed eventualmente dichiarare la sua la apertura ».
– L’ordinanza di rinvio pregiudiziale è stata pubblicata nel sito istituzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 11860 del 2025.
– Il giudice rimettente premette in fatto che una società creditrice per la somma di euro 165.092,12 aveva richiesto al Tribunale di S.M. Capua Vetere l’apertura della liquidazione giudiziale ex artt. 121 e ss. c.c.i.i. della propria debitrice e, in subordine, della liquidazione controllata ex art. 268 c.c.i.i. della stessa, a fronte del decreto ingiuntivo già ottenuto per detto importo, in ragione della mancata restituzione di un finanziamento per la realizzazione di un progetto agricolo. Nella rilevata contumacia della convenuta debitrice, il Tribunale di S.M. Capua Vetere aveva pronunciato l’apertura della liquidazione giudiziale della medesima, ritenendo assorbita la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata.
Proposto il reclamo da parte della debitrice, per la revoca o annullamento della sentenza
Numero registro generale 11860/2025
Numero sezionale 62/2025
Numero di raccolta generale 18925/2025
Data pubblicazione 10/07/2025
di apertura della liquidazione giudiziale, si era costituita solo la creditrice per chiedere il rigetto del reclamo nonché, in via subordinata, per « convertire ove possibile la domanda di Liquidazione Giudiziale ex art. 121 CC.II in quella di Liquidazione Controllata del patrimonio ex art. 268 CC.II, sussistendone i presupposti; in mancanza – disporre ogni provvedimento utile affinché la Corte rimetta il presente fascicolo innanzi il Tribunale per la declaratoria in merito alla domanda di apertura della Liquidazione Controllata ex art. 268, secondo comma, CC.II. »
4.- Proprio in relazione alla conclusione svolta in via subordinata dalla creditrice la Corte d’appello ravvisa i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., sul rilievo di una questione esclusivamente di diritto avente ad oggetto la previsione di cui all’art. 50, comma 5, cc.ii. (secondo cui: « In caso di accoglimento del reclamo, la Corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all’articolo 49, comma 3. Contro la sentenza può essere proposto ricorso per cassazione. La sentenza della Corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale. »), chiedendosi se – in ipotesi di accoglimento del reclamo – la stessa Corte d’appello debba procedere ad esaminare tale domanda subordinata ed eventualmente dichiarare aperta la liquidazione controllata (come nel caso testualmente previsto dall’art. 50, comma 5, cit.), oppure debba rimettere gli atti al Tribunale per il suo esame.
4.1. – Così tratteggiata la questione, dichiaratamente sottoposta al contradditorio delle parti, il giudice a quo assume che ricorrano nella specie le condizioni normativamente previste in quanto la questione:
è necessaria alla definizione, anche parziale, del giudizio, dovendosi stabilire se la Corte d’appello, sul presupposto della ricorrenza degli estremi per revocare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, abbia o meno la competenza funzionale a decidere sulla domanda subordinata di liquidazione controllata, non esaminata in primo grado, non ostando, ai fini dell’ammissibilità del rinvio pregiudiziale, in caso di doppia declaratoria di incompetenza, l’esistenza del rimedio tipizzato di cui all’art. 45 c.p.c.;
presenta gravi difficoltà interpretative « dovendosi dare contezza delle due diverse interpretazioni possibili ». Da un lato, è possibile argomentare che l’art. 270 cc.ii. (liquidazione controllata) dispone al 5 comma che «… per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario
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di cui al titolo III », fra le quali è compresa anche quella di cui all’art. 50 cc.ii., cit., cosicché, mentre risulta testualmente la possibilità di aprire la procedura di liquidazione (anche) controllata a seguito di accoglimento del reclamo avverso la decisione di rigetto, a contrario , nel caso opposto di revoca della procedura di liquidazione giudiziale, non sarebbe consentito procedere all’apertura della diversa procedura di liquidazione controllata sulla base di una domanda subordinata, non esaminata dal tribunale in quanto assorbita, anche perché priverebbe le parti della garanzia del doppio grado di giurisdizione in mancanza di espressa previsione normativa. Dall’altro, potrebbe invece ritenersi che, in applicazione dell’art. 50 cc.ii., quale espressione del principio generale di economia processuale, possa procedersi anche all’esame della domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata, rimasta assorbita, sul rilievo ulteriore che in primo grado il contraddittorio era stato ritualmente instaurato pure sulla domanda subordinata;
è suscettibile di porsi in numerosi giudizi, in quanto il creditore ben potrebbe scegliere di proporre legittimamente una domanda principale avente ad oggetto una procedura e una domanda subordinata avente ad oggetto l’altra procedura concorsuale nelle ipotesi dubbie circa le condizioni normativamente previste per procedere nell’uno o nell’altro senso.
– Tanto premesso, non sussistono le condizioni richieste dall’art. 363bis c.p.c. per dare ingresso al rinvio pregiudiziale.
– In primo luogo, non risulta adeguatamente illustrata la rilevanza, anche parziale, della questione per la definizione del giudizio a quo , avuto riguardo alla mera deduzione teorica circa la necessità di stabilire se la Corte d’appello, « sul presupposto della ricorrenza degli estremi per revocare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale », abbia o meno la competenza funzionale a decidere sulla domanda subordinata di liquidazione controllata.
7.- In ogni caso, non si ravvisa il presupposto della grave difficoltà interpretativa della questione sollevata.
In effetti, il giudice rimettente prospetta un dubbio interpretativo che rimanda una possibile duplice lettura circa l’ambito di applicazione dell’art. 50 cc.ii., senza una particolare disamina degli indici normativi che potrebbero far propendere per l’una o l’altra delle due tesi che il Collegio propone, limitandosi, da un lato, ad invocare la ‘garanzia’ del doppio grado di giurisdizione, dall’altro, a richiamare il principio di economia processuale. In particolare, non viene approfondita la portata della norma, interrogandosi, ad esempio,
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circa la continuità o meno con la giurisprudenza formatasi nel vigore della precedente disciplina sul cd. effetto devolutivo del reclamo nella procedura di apertura del fallimento (v., fra altre, Cass., Sez. 1, 19/12/2023, n. 35423), né, del resto, si indica l’esistenza di orientamenti contrastanti espressi dalla giurisprudenza di merito. Data pubblicazione 10/07/2025
In continuità con l’indirizzo interpretativo già affermato in proposito, va, quindi, ribadito che l’art. 363bis c.p.c. « richiama il giudice a quo ad operare un approfondito esame di tutte le alternative interpretative che possono porsi. Ad opinare diversamente, del resto, si arriverebbe a consentire la possibilità, per il giudice di merito, di rimettere sempre a questa Corte la risoluzione di ogni questione a lui sottoposta, finendosi, così, con l’inaridire il compito di interpretare la legge, che è dovere indeclinabile di ogni giudice » (decreto P.P. n. 14121 del 27/05/2025).
8.- Sotto altro profilo, difetta anche l’adeguata illustrazione del requisito di novità della questione, con riferimento alla esaminare la possibilità di trarre elementi di valutazione dalla disamina di pronunce di questa Corte che, pur affrontando aspetti diversi da quello in esame, possano potenzialmente offrire elementi per guidare gli operatori (ad es., con riferimento ai rapporti fra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata, v. Cass., Sez. 1, 19/08/2024, n. 22914, emessa su questione pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c.).
In questo senso, va, pure, qui ribadito che la « ‘novità’ non può desumersi dalla mera mancanza di precedenti di rilievo nomofilattico riguardanti fattispecie identiche, consistendo l’impegno interpretativo, proprio nella capacità di conformare i principi già affermati a situazioni di fatto che presentano caratteri riconducibili a tali principi così da consentirne, mediante la mediazione ermeneutica, l’applicazione diretta, parziale o per contrasto. » (decreto P.P. n. 9308 del 09/04/2025).
– In definitiva, in difetto dei requisiti sopra indicati, il rinvio pregiudiziale sollevato ex art. 363bis c.p.c. dalla Corte d’appello di Napoli deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
visto l’art. 363bis c.p.c., dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Napoli con l’ordinanza di cui in premessa.
Roma, 10 luglio 2025
La Prima Presidente NOME COGNOME