Decreto di Cassazione Civile Sez. U Num. 19883 Anno 2025
Civile Decr. Sez. U Num. 19883 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 17/07/2025
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
LA PRIMA PRESIDENTE
1. -Nel corso di un procedimento promosso da un cittadino straniero avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale, dallo stesso presentata nel corso del suo trattenimento in Albania, il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 10 giugno 2025, ha sollevato un rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 363 -bis cod. proc. civ.
Con il rinvio pregiudiziale è stato sollevato il seguente dubbio interpretativo: ‘se, in caso di persona che presenta ricorso contro un provvedimento di rigetto di domanda di protezione internazionale mentre è trattenuta presso le aree di cui all’Allegato I del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2024, n. 44), la competenza per il giudizio introdotto con tale ricorso debba essere attribuita alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, di ratifica del Protocollo medesimo, oppure alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del Tribunale individuato, ai sensi dell’art. 4, co mma 3, del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito nella legge n. 46 del 2017, in
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relazione al luogo del territorio italiano nel quale il ricorrente si trovava trattenuto prima del suo trasferimento nelle sudd ette aree’.
2. -Nella specie, come riferisce il giudice a quo , il migrante è stato attinto da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Modena e dal consequenziale decreto di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Bari-Palese, emesso dal Questore di Modena. Il decreto di trattenimento è stato poi convalidato dal Giudice di Pace di Bari, dinanzi al quale lo straniero ha manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale.
Disposto dal Questore di Bari il trattenimento, convalidato dalla Corte d’appello di Bari, in seguito alla rinuncia del ricorrente alla richiesta di protezione internazionale lo straniero è stato trasferito presso il Centro di Gjader in Albania, dove ha presentato nuova domanda di protezione internazionale.
La domanda di protezione è stata esaminata con procedura accelerata e dichiarata manifestamente infondata. La Corte d’ appello di Roma ha convalidato il trattenimento.
3. -Il Tribunale rimettente osserva che il decreto-legge n. 37 del 2005, nell’ampliare l’ambito soggettivo di applicazione del Protocollo, consente la possibilità di trasferimento nelle strutture in Albania di persone già presenti e trattenute in Italia.
Tuttavia, non sarebbe stata introdotta alcuna disposizione per determinare la competenza giurisdizionale con riferimento a tale nuova fattispecie, ritenuta ‘oggettivamente e sostanzialmente diversa da quella
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relativa alla conduzione nelle stesse aree delle persone imbarcate in acque extraterritoriali’.
In tale evenienza, sostiene il giudice a quo , non potrebbe applicarsi la norma della legge n. 14 del 2024 sulla competenza funzionale esclusiva del Tribunale di Roma per le persone provenienti da acque extraterritoriali, giacché ‘la presenza sul territorio nazionale prima del trasferimento in Albania appare … sostanzialmente ostativa ad un’equiparazione di queste persone a quelle che in Albania vengano condotte a seguito di imbarco su mezzi delle autorità italiane mentre si trovano in mare. Tanto più che per queste ultime deve trattarsi di imbarco avvenuto mentre si trovano in acque c.d. internazionali, all ‘ esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell’Unione europea ‘ .
Secondo il rimettente, la diversità dei due tipi di situazione già di per sé porrebbe in dubbio l’applicabilità di una medesima competenza giurisdizionale e comunque comporterebbe che la ratio giustificativa della competenza esclusiva funzionale del Tribunale di Roma per le persone imbarcate in mare -individuabile nell’assenza di elementi di correlazione con una qualche area del territorio italiano -sarebbe ‘ insussistente per le persone invece trasferite nelle aree del Protocollo ItaliaAlbania dal territorio italiano’.
-Tanto premesso, n on sussistono le condizioni richieste dall’art. 363bis cod. proc. civ. per dare ingresso al rinvio pregiudiziale.
5. -L’art. 363 -bis cod. proc. civ. consente al giudice di merito di
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rimettere gli atti alla Corte di cassazione solo qualora il quesito giuridico sia connotato da rilevanti difficoltà interpretative e possa emergere in numerosi giudizi.
6. -Il Tribunale di Roma, per vero, sostiene che tali gravi difficoltà interpretative sussisterebbero, poiché la questione verterebbe sul l’applicazione di una norma speciale, come quella della legge di ratifica del Protocollo Italia-Albania, ‘ che appare inadeguata a regolare casi del tutto nuovi rispetto a quelli per i quali è stata conformata’.
Il giudice a quo prefigura come possibili due soluzioni.
Secondo una prima lettura, anche nei casi di persone già trattenute in Italia e trasferite nelle aree del Protocollo in forza della nuova previsione introdotta dal decreto-legge n. 37 del 2025, sarebbe applicabile la norma sulla competenza esclusiva del Tribunale di Roma, di cui all’art. 4, co mma 1, della legge n. 14 del 2024, in considerazione del fatto che la persona trattenuta è presente nelle aree del Protocollo al momento del ricorso e prescindendo dalla circostanza che sia stato lì trasferita dal territorio italiano ove precedentemente si trovava.
Secondo una diversa soluzione interpretativa, ritenuta preferibile dal Collegio remittente, nei casi di persone già trattenute in Italia e trasferite nelle aree del Protocollo in forza della nuova previsione, sarebbe ragionevole individuare la competenza per i ricorsi contro i provvedimenti di rigetto della domanda di protezione internazionale, presentati nel corso del trattenimento proseguente in Albania, sulla base della rilevata continuità della situazione di detenzione amministrativa rispetto a quella antecedente al trasferimento.
Nel caso di specie, poiché la persona straniera si trovava trattenuta
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presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Bari-Palese, si dovrebbe ritenere competente per il ricorso la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del Tribunale di Bari e non, invece, quella di Roma.
-Nell’ordinanza di rinvio non sono state indicate pronunce che confermino l’esistenza di un contrasto di giurisprudenza o di una diversità di orientamenti.
Il giudice di merito rimettente si limita a prospettare una perplessità interpretativa che non trova riscontro in un contrasto di giurisprudenza o nell’esistenza effettiva di un dibattito dottrinale sul punto.
-Va richiamata l’esigenza di evitare che il nuovo strumento di nomofilachia preventiva si risolva in un disimpegno del giudice del merito dal proprio dovere di decidere la causa e di conoscere e applicare la legge e il diritto.
L a grave difficoltà nell’ interpretazione non può derivare dalla, e risiedere nella, mera possibilità di scelta tra due soluzioni contrapposte.
Il rinvio pregiudiziale non può essere utilizzato per ottenere un avallo interpretativo della Corte di legittimità al fine di evitare una revisione della decisione in sede di impugnazione.
Se ciò fosse possibile, si finirebbe con l’inaridire il compito d i interpretare la legge che è dovere indeclinabile del giudice, e con il limitare, ingiustificatamente, la formazione progressiva e dialettica del procedimento interpretativo mediante il contributo della giurisdizione
nei suoi diversi gradi e della dottrina.
Pertanto, non sussiste una complessità esegetica per il solo fatto che sia necessario operare una scelta tra due soluzioni opposte e astrattamente configurabili, ma che non hanno generato, o per la loro particolarità non sono suscettibili di generare, un dibattito giurisprudenziale.
Proprio per scongiurare il rischio di appiattimento dell’esercizio ermeneutico da parte dei giudici remittenti, il rinvio pregiudiziale è stato assoggettato a condizioni precise.
Di esse la gravità interpretativa e la diffusività del contrasto sono di primario rilievo, perché direttamente incidenti sull’effetto virtuoso del non rallentamento della tutela giudiziale dei diritti cui è finalizzata la giurisdizione civile.
-Non essendo riscontrabile il requisito della difficoltà interpretativa e della numerosità della quaestio , di cui all’art. 363 -bis cod. proc. civ., il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Roma deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
visto l’art. 363 -bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Roma con l’ordinanza di cui in premessa .
Roma, 17 luglio 2025
La Prima Presidente NOME COGNOME