Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 29105 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 29105 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 11780-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
SRR COGNOME PROVINCIA, ASSESSORATO REGIONALE DELLE RAGIONE_SOCIALE‘, UREGA – UFFICIO REGIONALE PER L’ESPLETAMENTO DI GARE PER L’APPALTO – SEZIONE DI COGNOME presso RAGIONE_SOCIALE, COMMISSIONE DI GARA NUMERO_DOCUMENTO presso UREGA – SEZIONE DI COGNOME presso RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 495/2022 del RAGIONE_SOCIALE PER RAGIONE_SOCIALE, depositata il 19/04/2022.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla vicenda processuale che l’ha vista soccombere nel contenzioso insorto con la RAGIONE_SOCIALE, circa l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di RSU per conto del Comune di Capo d’Orlando, insta, con ricorso ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost. e 362 cod. proc. civ., questa Corte perché voglia cassare per eccesso di potere giurisdizionale l’epigrafata sentenza con la quale il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, respingendone l’appello, ha, tra l’altro, disatteso la duplice richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE declinata dalla ricorrente in sede di gravame.
1.2. Nell’impugnare, infatti, in via incidentale la sentenza di primo grado, l’RAGIONE_SOCIALE aveva anche insistito, presso il giudice d’appello, perché la Corte UE fosse sollecitata, a mezzo appunto dell’incidente promosso ai sensi dell’art. 267 TFUE, a rimeditare gli orientamenti enunciati da CGUE 5.9.2019, in causa C-333/2018 «in quanto le censure volte all’esclusione RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale avrebbero carattere paralizzante, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo, per carenza di interesse ad agire del medesimo ricorrente principale, il quale non vanterebbe alcun interesse immediato e diretto ad ottenere una pronuncia giurisdizionale di annullamento del provvedimento impugnato»; nonché a prendere posizione «sul problema se la corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE Direttiva 2014-14-UE, ed in particolare del considerando n. 40, degli artt. 59 e 60 e dell’allegato XII, parte II, consenta alla legislazione degli Stati membri ed alle stazioni appaltanti nei rispettivi bandi di prevedere la presentazione di documentazione comprovante il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi quale titolo di requisito di partecipazione insuscettibile di essere soddisfatto nemmeno con soccorso istruttorio».
1.3. La sentenza in disamina ha denegato la rilevanza di entrambe le questioni richiamate: RAGIONE_SOCIALE prima, sul rilievo che «la complessiva infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure “escludenti” contenute nell’appello incidentale determina l’irrilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALE definizione del presente giudizio RAGIONE_SOCIALE prospettata questione di pregiudizialità comunitaria , di cui agli ultimi due motivi del gravame incidentale, in quanto tali questioni postulavano l’accoglimento di quest’ultimo gravame»; RAGIONE_SOCIALE seconda, sul rilievo, motivato alla stregua RAGIONE_SOCIALE condizioni che secondo la giurisprudenza eurounitaria dispensano il giudice di ultima istanza dal procedere al rinvio pregiudiziale
altrimenti per esso obbligatorio, «che la questione pregiudiziale sollevata attiene a parametri non pertinenti con quelli che assumono rilievo per la definizione RAGIONE_SOCIALE controversia, sicché si inverano le condizioni elaborate dalla Corte di Giustizia per escludere la sussistenza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale»
1.4. L’odierno ricorso di RAGIONE_SOCIALE si basa su un solo motivo, illustrato pure con memoria. A corredo di esso la ricorrente insiste pure perché di disponga il duplice rinvio pregiudiziale disatteso dal giudice di merito.
Resiste al ricorso la RAGIONE_SOCIALE con controricorso e memoria.
Requisitorie scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo del proprio ricorso la ricorrente lamenta l’illegittimità/nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza qui impugnata per aver essa omesso di sollevare, per mezzo del rinvio alla Corte di Giustizia UE a mente dell’art. 267 TFUE, le accennate questioni pregiudiziali, incorrendo in tal modo nel vizio di denegata giustizia e di travalicamento dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione amministrativa, nonché nella violazione del principio del giudice naturale competente a decidere sulle dette questioni pregiudiziali da individuarsi appunto nella Corte UE. Più in dettaglio, si osserva, sul filo di considerazioni che rinnovano le preoccupazioni già sviluppate da queste SS.UU. 19598/2020 -alle quali Corte Giust. Ue 21/12/2021, in C-497/20, COGNOME ha dato solo una risposta incompleta -che il mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE, reso vincolante per il giudice di ultima istanza, vanifica l’uniforme attuazione del diritto unionale e viola il principio RAGIONE_SOCIALE collaborazione tra gli organi giurisdizionali, si ché ne risulta compromessa la funzione ideale dell’istituzione che è quella di assicurare, anche per mezzo di una comune interpretazione RAGIONE_SOCIALE
norme di riferimento, la sempre più stretta integrazione tra gli ordinamenti ed in pari tempo l’affermazione piena e perfetta del diritto soggettivo dei singoli. La cogenza del rinvio imposta dall’art. 267 TFUE attiene allora all’esercizio medesimo RAGIONE_SOCIALE giuridizione ed il giudice che non rinvia non esercita la giurisdizione, incorrendo nel vizio di denegata giustizia, che non è altrimenti emendabile se non con il ricorso ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. Il ricorso alla Corte di Cassazione ai sensi di questa norma, perciò, «è lo strumento predisposto dall’ordinamento statale italiano per ridurre i casi di disapplicazione del diritto eurounitario, evitare la responsabilità dello Stato ed assicurare il diritto soggettivo dei cittadini all’applicazione del diritto europeo».
Cosi riassunta la declinata doglianza non ha alcun pregio ed il ricorso va, di conseguenza, dichiarato inammissibile.
Come è noto la Corte Costituzionale, nel rigettare con sentenza 6/2018 la questione di legittimità costituzionale a tale riguardo sollevata dalle SS.UU. di questa Corte con ordinanza 6891/2016, ha tra l’altro affermato che il controllo di giurisdizione previsto dall’art. 111 Cost., comma 8, «attinge il suo significato e il suo valore dalla contrapposizione con il precedente comma 7, che prevede il generale ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze degli altri giudici, contrapposizione evidenziata dalla specificazione che il ricorso avverso le sentenze del Consiglio di Stato e RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti è ammesso per i “soli” motivi inerenti alla giurisdizione”. Deve di conseguenza ritenersi inammissibile ogni interpretazione di tali motivi che, sconfinando dal loro ambito tradizionale, comporti una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso. “L'”eccesso di potere giudiziario”, denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come è sempre stato inteso, sia prima che dopo l’avvento RAGIONE_SOCIALE Costituzione, va riferito, dunque, alle
sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici».
5. Queste conclusioni -che rispecchiano peraltro affermazioni largamente reiterate nel tempo -riscuotono il placet pressoché indiscusso RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza successiva di questa Corte (in motivazione, da ultimo, ex plurimis , Cass., Sez. U, 7/08/2023, n. 24008) -la stessa ordinanza di questa Corte 19598/2020, di cui si dirà, ne assume il carattere di “diritto vivente” -resa, infatti, attenta a rimarcare che il controllo che la Costituzione attribuisce alla Corte di Cassazione in sede di impugnazione RAGIONE_SOCIALE decisioni del Consiglio di Stato e RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti, è circoscritto alle sole questioni inerenti alla giurisdizione, cioè al controllo dell’osservanza RAGIONE_SOCIALE norme di diritto che disciplinano i limiti esterni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione stessa, ovvero all’esistenza di vizi che attengono all’essenza stessa RAGIONE_SOCIALE funzione giurisdizionale, senza estendersi al modo del suo esercizio, con la conseguenza che con il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo o del giudice contabile non possono essere dedotti altri eventuali errori, in iudicando o in procedendo (in motivazione, ad ultimo, ex plurimis, Cass., Sez. U, 6/06/2023, n. 15934). In particolare si è precisato, intendendo in tal modo sottolineare che diversamente risulterebbe obliterata ogni distinzione tra limiti interni ed esterni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione ed il
sindacato di giurisdizione verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario (Cass., Sez. U, 4/07/2023, n. 18880), che « il controllo del limite esterno RAGIONE_SOCIALE giurisdizione – che l’art. 111 Cost., comma 8, affida alla Corte di cassazione – non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori ” in iudicando ” o ” in procedendo “, senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione (amministrativa), considerato che l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme costituisce il ” proprium ” distintivo dell’attività giurisdizionale» (Cass., Sez. U, 4/12/2020, n. 27770).
6. Né questo quadro di principi si presta a rimeditazioni in relazione al diritto unionale, come preconizzato dalla citata ordinanza 19598/2020, mossa dal dubbio che la prassi interpretativa invalsa sulla base di essi evidenziasse un contrasto con i principi di equivalenza e di effettività RAGIONE_SOCIALE tutela giurisdizionale assicurati dal combinato disposto degli artt. 19, paragrafo 1, TUE e 47 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti fondamentali; e che in ragione di ciò si era appunto indotta ad interpellare la Corte UE, sottoponendo alla stessa perciò un primo quesito, onde appurare se i limiti del controllo giurisdizionale affidato dall’art. 111 Cost., comma 8, alla Corte di Cassazione sulle decisioni dei giudici speciali, secondo la ricostruzione di Corte Cost. 6/2018, meritino adesione anche nel caso in cui la decisione pronunciata dai medesimi in ambiti disciplinati dal diritto eurounitario si ponga in contrasto con l’interpretazione di esso resa dalla Corte di giustizia, con l’effetto di determinare il consolidamento di violazione del diritto comunitario e di pregiudicare l’uniforme applicazione di questo e l’effettività RAGIONE_SOCIALE tutela giurisdizionale RAGIONE_SOCIALE situazioni soggettive dei singoli.
Nel rispondere al quesito la Corte di giustizia con sentenza 21/12/2021, C-497/20, RAGIONE_SOCIALE -a cui si allinea graniticamente tutta la successiva giurisprudenza di questa Corte (in motivazione, da ultimo, ex purimis , Corte 6/07/2023, n. 19228) -ha infatti dissipato ogni superstite perplessità dichiarando che, sebbene nel caso specifico la decisione del Consiglio di Stato risultasse viziata per aver dichiarato, in contrasto con la disciplina comunitaria in materia di appalti, irricevibile il ricorso proposto in sede amministrativa, nondimeno “il diritto dell’Unione non impone allo Stato membro di prevedere per rimediare alla violazione di tale diritto a un ricorso effettivo, la possibilità di impugnare dinanzi all’organo giurisdizionale supremo tali decisioni di irricevibilità adottate dal supremo giudice amministrativo, qualora il diritto nazionale di detto Stato non preveda un siffatto mezzo di impugnazione”. Il che, nel mentre apre, su un altro versante, la strada ad insolite soluzioni riparatorie (cfr. il punto 80 RAGIONE_SOCIALE citata decisione), per ciò che qui interessa la chiude, forse in modo definitivo, al diverso approccio che si era fatto talora strada in relazione a quei casi in cui il diniego di giurisdizione da parte del giudice speciale implichi una violazione del diritto unionale e conferma il principio, già statuito da questa Corte, che “la violazione, da parte del Consiglio di Stato, di norme del diritto dell’Unione Europea o RAGIONE_SOCIALE CEDU che si risolva in un ” error in iudicando ” (sia pure ” de iure procedendi “) non è sindacabile ad opera RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione in sede di controllo di giurisdizione, in quanto il controllo in questione è circoscritto all’osservanza dei meri limiti esterni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, senza estendersi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale -l’accertamento RAGIONE_SOCIALE quali rientra nell’ambito dei limiti interni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione -concernenti il modo d’esercizio RAGIONE_SOCIALE giurisdizione speciale” (Cass., Sez. U, 6/03/2020, n. 6460).
7. Pur consapevole dello stato dell’arte, come da ultimo formatosi a seguito RAGIONE_SOCIALE citata sentenza del giudice unionale, la ricorrente si dà, tuttavia, premura di far notare che l’ordinanza 19598/20 aveva inteso sollecitare, a mezzo di un secondo quesito, il responso del detto giudice anche in ordine all’ulteriore questione se non contrasti con i principi già richiamati in relazione al primo quesito, una disposizione di diritto interno che, per l’interpretazione resane dalla giurisprudenza, impedisca alla Corte di Cassazione di sindacare il fatto che il giudice speciale di ultima istanza abbia immotivatamente omesso di adire la Corte UE in via pregiudiziale, sebbene sussistessero incertezza riguardo alla corretta interpretazione del diritto unionale; e che detto quesito, non emergendo dagli atti resi disponibili per il decidente, era rimasto senza risposta da parte del giudice interpellato, il che, ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente, renderebbe nuovamente giustificabile il suo interpello.
8. La doglianza è però di poco momento.
Intanto non se ne coglie la conferenza rispetto al caso che ne occupa. E’ ben vero che, diversamente dalla vicenda scrutinata a suo tempo dalla Corte di giustizia, nel caso sottoposto al suo esame il CGARS, come si è ricordato, era stato effettivamente investito di una duplice questione di pregiudizialità comunitaria ed era stato per questo sollecitato a renderne parte, con il mezzo del rinvio ai sensi dell’art. 267, il giudice unionale; sfugge però alla ricorrente -e su questo l’ordinanza 19598/20 è del tutto cristallina -che il sindacato cassatorio sul mancato rinvio pregiudiziale da parte del giudice speciale di vertice era stato ipotizzato come esperibile dall’ordinanza di rinvio solo nell’ipotesi in cui la decisione riguardo ad esso fosse risultata immotivata.
Le ragioni, di cui si è dato conto in narrativa, circa il mancato rinvio da parte del CGARS RAGIONE_SOCIALE questioni di legittimità comunitaria sollevate avanti ad esso, rendono evidente che la decisione al riguardo non è stata affatto immotivata, sì che cade in tal modo il presupposto stesso perché la Corte di Giustizia possa essere nuovamente sollecitata ad esprimersi sul tema.
In disparte da ciò, non è comunque inopportuno osservare, come già si è ripetutamente fatto a fronte di analoghe perplessità (in motivazione, ex plurimis , Cass., 18/01/2022, n. 1454), che la doglianza, mirando a sindacare il deliberato del giudice speciale che abbia, ancorché immotivatamente, disatteso l’istanza di rinvio, nell’esercizio di ciò che è il proprium RAGIONE_SOCIALE giurisdizione attribuitagli, rifluisce nel solco RAGIONE_SOCIALE denuncia di un errore non valutabile in questa sede, trattandosi di errore che si consuma internamente a quella giurisdizione e che come tale si sottrae al giudizio di questa Corte; per vero, la pronuncia su tali questioni da parte RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia dell’Unione Europea sarebbe funzionale a disvelare eventuali errori in cui il Consiglio di Stato possa essere incorso nell’interpretazione e applicazione di disposizioni sostanziali o processuali di diritto interno applicative del diritto dell’Unione; ma tali errori non sarebbero comunque scrutinabili da queste Sezioni Unite, non attenendo a motivi di giurisdizione e non potendo quindi condurre in nessun caso alla cassazione dell’impugnata sentenza ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost.
Ne discende dunque, che anche se non ne fosse rilevata previamente l’inconferenza, la doglianza non sarebbe in ogni caso sindacabile sotto il profilo dell’eccesso di giurisdizione qui denunciato.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da susseguente dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio che liquida in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente in euro 12200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite civili il giorno 12.9.2023.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME