Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9187 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9187 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12239/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE; pec EMAIL), rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE; pec EMAIL), COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE; pec EMAIL)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE; CODICE_FISCALE EMAIL) che la rappresenta e difende
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliazione telematica EMAIL, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
il Condominio di INDIRIZZO, 34, 36, in Genova, il Condominio di INDIRIZZO, in Genova, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME quali aventi causa da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME in proprio e quale erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME quale erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, in proprio e quale procuratore generale di COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, e COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliazione telematica EMAIL, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-controricorrenti e ricorrenti incidentali-
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME nonché COGNOME NOME NOME NOME eredi di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, gli eredi dell’ingegnere NOME COGNOME, l’ingegnere NOME COGNOME, l’architetto NOME COGNOME;
-intimati- nonché in contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE; pec EMAIL), rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE; pec EMAIL), COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE; pec EMAIL)
-controricorrente al ricorso incidentalee
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE; CODICE_FISCALE EMAIL) che la rappresenta e difende
-controricorrente al ricorso incidentale-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 639/2019 depositata in data 8/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 639 del 2019 della Corte di appello di Genova;
hanno resistito con controricorso il Condominio di INDIRIZZO, 34, 36, in Genova, il Condominio di INDIRIZZO, in Genova, nonché i condomini COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME quali aventi causa da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME in proprio e quale erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME quale erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, in proprio e quale procuratore generale di COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, e COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, proponendo, altresì ricorso incidentale fondato su motivo unico;
ha resistito con controricorso pure RAGIONE_SOCIALE, depositando altresì memoria;
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, e poi, a seguito della cessione delle attività assicurative, RAGIONE_SOCIALE, fusa per incorporazione nella società controricorrente, ha resistito sia al ricorso principale che a quello incidentale, e ha depositato altresì memoria;
RAGIONE_SOCIALE ha resistito al ricorso incidentale;
sono rimasti intimati i condomini COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME e gli eredi di COGNOME NOME, quali proprietari dell’immobile sito in INDIRIZZO in Genova, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, gli eredi dell’ingegnere NOME COGNOME, l’ingegnere NOME COGNOME, l’architetto NOME COGNOME;
Rilevato che
i ricorrenti principale e incidentali, in data 27 febbraio-1° marzo 2024, hanno fatto pervenire una circostanziata istanza di rinvio deducendo:
« che erano da tempo intercorse complesse trattative per la definizione della controversia tra la ricorrente COGNOME, il CONDOMINIO DI INDIRIZZO ed i relativi condomini (i cui nominativi sono indicati in epigrafe), il CONDOMINIO DI INDIRIZZO 30-32-34-36 ed i relativi condomini (i cui nominativi sono parimenti indicati in epigrafe) nonché con i proprietari del CONDOMINIO DI INDIRIZZO (sig.ri NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME);
che solo recentemente tali trattative hanno avuto esito positivo e sono in corso di formalizzazione fra le parti;
che atteso il gran numero delle persone coinvolte (oltre 70 persone), è presumibile che non sia possibile completare la formalizzazione degli atti necessari in tempo utile per la predetta udienza ;
che dopo la formalizzazione di tali atti sarà possibile procedere alla rinuncia del ricorso principale (RAGIONE_SOCIALE) e del ricorso incidentale (dei CONDOMINII e dei singoli condomini) ‘hic et inde’ proposti;
che, onde evitare lo svolgimento di attività processuali che potrebbero rivelarsi superflue, si ritiene opportuno sottoporre alla Suprema Corte l’eventualità che l’udienza già fissata per il 22 marzo 2024 sia differita ad altro ruolo, onde consentire la formalizzazione degli accordi e le pertinenti rinunce e poterne dare conto con il deposito degli atti di rinuncia ed affinché la Corte possa limitarsi a provvedere di conseguenza;
che è presumibile che le attività di cui sopra possano concludersi nell’arco di circa due mesi da oggi »;
non si sono opposte al rinvio, in memoria, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
può pertanto accordarsi il rinvio a udienza fissa tenuto conto dei tempi specificati dagli istanti;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa all’adunanza del 12 luglio 2024. Così deciso in Roma, il 22/03/2024.