Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8963 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8963 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11318/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO, NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente –
e
COGNOME NOME;
-intimato – avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 34867/22, depositata il 25 novembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE, holding di un gruppo di società operanti in tutto il mondo nel settore degli orologi, oltre che di dispositivi e componenti anche elettrici, utilizzati nel campo industriale, nonché titolare dei marchi italiani e comunitari RAGIONE_SOCIALE, convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per sentir dichiarare la nullità di una serie di marchi ed accertare la contraffazione e l’illecito concorrenziale ai sensi dell’art. 2598 nn. 1 e 2 cod. civ., con la pronuncia dell’inibitoria dell’uso dei marchi e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni;
che con sentenza del 3 gennaio 2018, il Tribunale di Roma accolse la domanda, dichiarando la nullità dei marchi, accertando la contraffazione e l’illecito concorrenziale, inibendo l’uso dei marchi e condannando i convenuti al pagamento della somma di Euro 4.284.331,00, oltre interessi;
che le impugnazioni separatamente proposte dal COGNOME e dal COGNOME furono riunite dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 13 settembre 2019 rigettò la prima ed accolse la seconda;
che il ricorso per cassazione proposto dal COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) fu rigettato da questa Corte con ordinanza del 25 novembre 2022, che dichiarò inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE;
che avverso la predetta ordinanza il COGNOME ha proposto ricorso per revocazione, affidato ad un solo motivo, al quale ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, mentre il COGNOME non ha svolto attività difensiva.
Considerato che, con atto depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2023, i difensori del RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE hanno chiesto il differimento dell’adunanza camerale, già fissata per il 10 novembre 2023, riferendo che sono in corso tra le parti trattative per la definizione in via transattiva del giudizio e della vertenza da cui esso trae origine;
che, come precisato dalle parti, la RAGIONE_SOCIALE ha già predisposto un progetto di accordo, allegato all’istanza, sottoponendolo all’esame del COGNOME e del COGNOME e dei loro difensori, ai fini della discussione delle singole clausole e dell’introduzione di eventuali modifiche;
che la pendenza delle predette trattative, all’esito delle quali, in caso di stipulazione dell’accordo, il COGNOME si propone di rinunciare al ricorso, induce a ritenere opportuno il rinvio dell’adunanza camerale, in modo tale da consentire alle parti di definire bonariamente la controversia e di formalizzare la predetta rinuncia e la relativa accettazione.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 10/11/2023