Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5283 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5283 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11265/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME e COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 934/2020 depositata il 06/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE conveniva NOME COGNOME e NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Velletri, per ottenere la pronunzia di inadempimento dei promittenti venditori rispetto ad un preliminare dell’11 agosto 2010, giacché questi ultimi non avevano provveduto a consegnare i documenti necessari per la stipula del definitivo, e la susseguente pronunzia di sentenza che tenesse luogo del contratto, ex art. 2932 c.c. A seguito della costituzione dei convenuti, parte attrice modificava la domanda, nel senso della declaratoria di nullità del contratto per mancanza di causa o dell’oggetto o, in subordine, che fosse dichiarato risolto, ai sensi dell’art. 1453 c.c.
Il giudice adito accoglieva la richiesta di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., senza nulla dire in merito al mutamento della domanda.
RAGIONE_SOCIALE proponeva gravame, che veniva respinto dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 934, depositata il 6 febbraio 2020.
I giudici di secondo grado rilevavano che l’invocata nullità della scrittura inter partes avrebbe costituito una domanda nuova, avente una diversa causa petendi , comunque infondata, giacché la conclusione del contratto non sarebbe stata subordinata al rilascio di licenze o permessi. Inoltre, la risoluzione del contratto sarebbe stata collegata dall’appellante non
all’originario inadempimento, ma al fatto di non aver controparte provveduto a fornire al Comune di Nettuno gli elaborati tecnici richiesti, determinando l’esito negativo della pratica edilizia. Quanto alla questione della legittimazione passiva della COGNOME, che il Tribunale aveva escluso, la scrittura era stata firmata esclusivamente dall’COGNOME, che aveva adempiuto l’impegno di divenire proprietario esclusivo dei beni promessi in vendita, mentre l’impegno di far intervenire la moglie, per il trasferimento dei diritti sul lastrico solare, costituiva una promessa del fatto del terzo. Infine, la proprietà in capo alla COGNOME dei diritti sulle parti comuni del fabbricato non avrebbe impedito il trasferimento della proprietà dei beni, ma solo l’edificazione dei nuovi volumi.
Ricorre in cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla scorta di tre motivi.
Resistono NOME COGNOME e NOME COGNOME con controricorso.
In prossimità della presente udienza, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente rileva che le parti, con istanza congiunta, hanno sollecitato il rinvio della causa, in pendenza di trattative volte alla bonaria composizione della lite
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025, nella camera di consiglio della 2