Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2879 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 2879  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 07237/2020 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO ( ),  in  virtù  di  procura  in calce al ricorso;
-ricorrente-
 nei confronti di
NOME  COGNOME ;    rappresentata  e  difesa dall’AVV_NOTAIO ( ), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente e ricorrente incidentale-
per la cassazione della sentenza n. 473/2019 del Tribunale di Belluno, pubblicata il 7 novembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
C.C. 13.11.2023
NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Il 20 settembre 2012, NOME COGNOME, dopo avere assistito ad una lite tra la figlia, NOME COGNOME, e il genero, NOME COGNOME, si recò dai Carabinieri e, riferendosi al genero, che esercitava la professione notarile, rilasciò le seguenti dichiarazioni: « ha un giro con un assicuratore, che gli procura un sacco di cose, gli procura case qua in giro … e poi lo porta a giocare … un notaio che va a giocare a videopoker … si ferma vicino a un benzinaio e si ferma a giocare alle macchinette … e questo assicuratore gli tiene tutto il giro di intestazioni … si chiama NOME NOME NOME NOME ha una mega villa fuori Belluno … avrà sui 64-65 anni, è quello che fa (ha) gli intrallazzi ».
Per queste dichiarazioni NOME COGNOME fu sottoposta a procedimento  penale  per  diffamazione,  commesso  nei  confronti  del genero, NOME COGNOME, e di NOME COGNOME, il quale si costituì parte civile.
L’imputata f u assolta sia in primo grado, dal Giudice di pace, che in secondo grado, dal Tribunale di Belluno, che ritenne sussistente, nella fattispecie, sia pure sul piano putativo, la scriminante della provocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 e 599 cod. pen..
Su ricorso della parte civile, la Corte di cassazione rinviò, ex art.622 cod. proc. pen., al Tribunale di Belluno in sede civile, rilevando che, in funzione della pronuncia di assoluzione, l’applicazione dell’esimente della provocazione, in forma putativa, era stata effettuata tralasciando di verificare il necessario presupposto del coinvolgimento del terzo (NOME COGNOME) nella vicenda provocatoria posta in essere da NOME COGNOME , ovverosia dall’autore del presunto fatto ingiusto a cui avrebbe reagito NOME COGNOME con la condotta diffamatoria.
C.C. 13.11.2023 N. R.G. 07237/2020 Pres. COGNOME Est. COGNOME
2. Il Tribunale di Belluno, in sede di giudizio ex art.622 cod. proc. pen., ha condannato NOME COGNOME al risarcimento del danno subìto da NOME COGNOME in conseguenza del comportamento illecito da lei tenuto, liquidandolo equitativamente nella somma di Euro 2.000,00.
Il Tribunale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:
Iin primo luogo, poiché nel processo penale « sia il Giudice di pace in primo grado che il Tribunale in sede di appello avevano fondato l’assoluzione … esclusivamente sulla ritenuta operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 599 c.p., la cui applicazione presupponeva … l’offensività delle dichiarazioni rese », non poteva dubitarsi, in sede civile, « della natura offensiva delle dichiarazioni rese ai Carabinieri da COGNOME NOME in relazione alla persona di COGNOME NOME NOME, conseguentemente, della configurabilità di un illecito civile ai sensi dell’art. 2043 c.c. »;
IIin  secondo  luogo,  le  dichiarazioni  in  questione  apparivano senz’altro lesive dell’onore e della reputazione di NOME COGNOME, essendo stato lo stesso descritto come una persona dedita al gioco d’azzardo, che svolgeva attività illecite  con  (e  per  conto  di)  NOME COGNOME;
IIIin terzo luogo, la prova delle conseguenze dannose per lesione dei predetti diritti fondamentali poteva reputarsi raggiunta presuntivamente, avuto riguardo ai parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità (diffusione dello scritto, rilevanza dell’offesa, posizione sociale e professionale della vittima);
IVinfine, la liquidazione del danno, da effettuarsi in via equitativa, poteva essere contenuta nell’importo di Euro 2 .000,00 (oltre interessi e rivalutazione), avuto riguardo al contesto in cui era stato posto in essere l ‘illecito, all’agitazione dell’autrice causata dal dissidio familiare
C.C. 13.11.2023 N. R.G. 07237/2020 Pres. COGNOME Est. COGNOME
tra  la  figlia  e  il  genero,  alla  circostanza  che  essa  aveva  riferito  fatti appresi dalla figlia e alla modesta offensività del fatto in ragione della potenziale contenuta diffusione delle notizie riferite.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di due motivi. Risponde con controricorso NOME COGNOME, proponendo anche ricorso incidentale fondato su cinque motivi.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 -bis .1. cod. proc. civ..
Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A.1.1. Con il primo motivo del ricorso principale, viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’ art.112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla domanda di rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile nei due gradi del giudizio penale.
A.1.2. Con il secondo motivo dello stesso ricorso, viene denunciata, sempre ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., l’ omessa motivazione in ordine al mancato accoglimento della suddetta domanda.
Il ricorrente principale formula due ipotesi alternative di nullità della sentenza impugnata: in primo luogo (con il primo motivo) deduce che vi sarebbe stata omessa pronuncia sulla domanda di rimborso delle spese da lui sostenute, in qualità di parte civile, nel processo penale; in secondo luogo -e in alternativa -, per l’ipotesi in cui si ritenesse che non vi sia stata omessa pronuncia, deduce (con il secondo motivo) la mancata motivazione della statuizione di implicito rigetto della predetta domanda.
A.2. È fondato il primo motivo e, per effetto del suo accoglimento, resta assorbito il secondo.
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Questa Corte ha affermato -e al principio occorre dare continuità -che, nell ‘ ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. il giudice civile deve provvedere sulle spese dell ‘ intero giudizio, applicando il principio della soccombenza all ‘ esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l ‘ annullamento, sia risultata vincitrice all’esito del rinvio (Cass. 19/01/2023, n. 1570).
Poiché, nella fattispecie, il Tribunale di Belluno non ha provveduto sulle spese sostenute dalla parte civile nel processo penale (della cui rifusione essa aveva fatto specifica richiesta), sussiste il dedotto vizio di omessa pronuncia, alla cui emenda provvederà il giudice del rinvio, procedendo alla liquidazione delle dette spese in applicazione dei sopra enunciati principi.
B.1. Con il primo, il terzo e il quinto motivo del ricorso incidentale -che, in quanto connessi e logicamente pregiudiziali, vanno esaminati congiuntamente e con priorità rispetto al secondo e al quarto –NOME COGNOME censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che, poiché nel processo penale « sia il Giudice di pace in primo grado che il Tribunale in sede di appello avevano fondato l’assoluzione … esclusivamente sulla ritenuta operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 59 9 c.p., la cui applicazione presupponeva … l’offensività delle dichiarazioni rese », non poteva dubitarsi, in sede civile, « della natura offensiva delle dichiarazioni rese ai Carabinieri da NOME in relazione alla persona di COGNOME NOME e, conseguentemente, della configurabilità di un illecito civile ai sensi dell’art. 2043 c.c. ».
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B.1.1. Precisamente, con il primo motivo (violazione degli artt.2043, 2059 cod. civ. e 185 cod. pen., per « erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione alla struttura del fatto illecito »), la surricordata statuizione è censurata per non aver tenuto conto che l’esimente di cui all’art. 599 cod. pen. non costituisce una mera causa di non punibilità ma una vera e propria causa di giustificazione che esclude l’antigiuridicità della condotta , sicché si sarebbe dovuta escludere, nella fattispecie, l’illiceità anche sul piano civilistico -del fatto.
B.1.2. Con il terzo motivo (violazione degli artt. 622 cod. proc. pen. e 384, secondo comma, cod. proc. civ., per « mancata osservanza o erronea applicazione del principio di diritto statuito dalla Corte di cassazione »), la gravata statuizione è criticata per avere erroneamente interpretato e applicato il principio di diritto sancito dalla decisione della Corte di cassazione che, in accoglimento del ricorso proposto dalla parte civile, aveva rinviato al Tribunale di Belluno, quale giudice civile competente in grado d’appello: ciò, sull’assunto che la pronuncia della Corte di legittimità non avrebbe imputato al giudice del merito penale di avere errato nell’applicare l’art.599 c od. pen., ma avrebbe solo imposto di compiere un nuovo esame sul punto al giudice civile.
B.1.3. Con il quinto motivo (violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza, « per omessa pronuncia sulla qualificazione giuridica del fatto »), la ricorrente incidentale deduce che il giudice civile, individuato ai sensi dell’art.622 cod. proc. pen. , avrebbe ritenuto integrato il fatto illecito di diffamazione sull’ erronea supposizione che tale antigiuridicità fosse stata precedentemente affermata in sede penale, mentre invece la citata pronuncia della Corte di cassazione aveva solo imposto di riesaminare la vicenda.
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B.2. Gli illustrati primo, terzo e quinto motivo del ricorso incidentale sono infondati.
B.2.a. In primo luogo, va osservato che nell’ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di ‘ rinvio ‘ ex art. 622 cod. proc. pen. è deputato all’accertamento dell’illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale; il giudice civile, infatti, è tenuto a verificare l’integrazione della fattispecie atipica di cui all’art. 2043 cod. civ., senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l ‘ ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare l’accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza (Cass. 18/10/2022, n. 30496; Cass. 03/02/2023, n.3368).
Pertanto, la natura dell’esimente di cui all’art.599 c od. pen. -se mera causa di non punibilità o vera causa di giustificazione -non rilevava nel caso di specie , poiché l’esclusione dell’illiceità penale del fatto non escludeva la necessità di valutarne autonomamente l’ eventuale illiceità civile; ciò, anche alla luce della considerazione che, a differenza delle scriminanti contemplate nella parte generale del sistema del diritto penale (esercizio del diritto, adempimento del dovere, legittima difesa, stato di necessità, c onsenso dell’avente diritto), quella di parte speciale contemplata dall’art. 599 cod. pen., (provocazione) , quand’ anche considerata vera causa di giustificazione, opera solo con riferimento all’illiceità penale , mentre, in sede civile, può rilevare esclusivamente ai sensi dell’art.1227 c od. civ..
B.2.b. In secondo luogo, va evidenziato che nel giudizio di ‘rinvio’ ex art.622 cod. proc. pen., non solo la cognizione del giudice civile è circoscritta,  sul  piano  oggettivo  e  soggettivo, all’accertamento degli
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elementi costitutivi dell’illecito civile, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. (non toccando, neppure incidentalmente, la sussistenza dei requisiti strutturali del reato: Cass. 15/10/2019, n. 25918; Cass. 13/01/2021, n. 457; Cass.21/03/2022, n. 8997), ma trovano applicazione, nell ‘ ambito di una «definitiva e integrale translatio iudicii », oltre ai criteri di giudizio funzionali all’accertamento della responsabilità civile ( in primis , le regole di funzione dell’accertamento della causalità civilistica: Cass. 12/06/2019, n. 15859), tutte le regole processuali che presiedono all’esercizio della giurisdizione civile, nonché quelle probatorie, sia con riguardo ai mezzi di prova in senso stretto che con riguardo all’attività di valutazione dei risultati probatori (Cass. 25/06/2019, n. 16916; Cass. 20/01/2022, n. 1754; Cass. 08/03/2022, n. 7474; Cass. 21/03/2022, n. 8997, cit. ; Cass. 19/05/2022, n. 16169).
Ciò, sul presupposto -evidenziato dalle stesse le Sezioni Unite penali di questa Corte (Cass., Sez. Un. Pen., 28/01/2021 -04/06/2021, n. 22065) -che il giudizio rescissorio di ‘ rinvio ‘ dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, previsto dalla citata disposizione processualpenalistica, ha, in realtà, natura di giudizio autonomo rispetto al precedente giudizio rescindente, rispetto al quale non si pone un problema di vincolatività del principio di diritto enunciato in sede penale.
B.2.c. In  terzo  luogo -con  specifico  riguardo  alla  fattispecie  in esame -non solo deve comunque escludersi che vi sia stata elusione del  principio  sancito  dalla  pronuncia  della  Corte  di  cassazione,  ma neppure è ipotizzabile alcuna indebita qualificazione del fatto illecito sull’ erronea supposizione che la sua antigiuridicità fosse stata accertata in sede penale.
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Il giudice bellunese, infatti, ha debitamente proceduto all’autonomo all’ accertamento dell’illecito civile , ritenendo, con apprezzamento di merito motivato e, dunque, insindacabile: i) che le dichiarazioni imputate a NOME COGNOME erano state da lei effettivamente rese; ii) che, alla luce del loro contenuto, esse avevano portata offensiva del diritto all’onore e all a reputazione di NOME COGNOME, sicché avevano prodotto un evento dannoso; iii) che da tale evento dannoso -assumendo quali parametri di riferimento, in particolare, la rilevanza dell’offesa, la posizione sociale della vittima e la diffusione delle dichiarazioni -poteva essere presuntivamente desunta la sussistenza di conseguenze dannose (non patrimoniali) risarcibili, sia pure di non eccessiva entità.
Il primo, il terzo e il quinto motivo del ricorso incidentale vanno, dunque, rigettati.
B.3.1 Con il secondo motivo del ricorso incidentale (violazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 2043 e 2697 cod. civ., per « violazione delle norme in tema di prova del danno da illecito extracontrattuale ») viene censurato, peraltro, proprio il ricorso alla prova presuntiva, operato dal giudice del merito per valutare le conseguenze dannose dell’evento lesivo prodotto dalla condotta illecita; ciò, sull’assunto che il criterio presuntivo avrebbe potuto operare se si fosse trattato di una diffamazione a mezzo stampa, mentre, nella specifica fattispecie, la circostanza che si trattasse di dichiarazioni rese ai Carabinieri nell’ambito di un procedimento di indagini preliminari, ne avrebbe escluso in radice la possibile diffusione.
B.3.2. Il secondo motivo del ricorso incidentale presenta elementi di  connessione  col  (e  va  pertanto  esaminato  unitamente  al)  quarto motivo, con cui si censura (per violazione degli artt. 622 cod. proc.
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pen. e 384, secondo comma, cod. proc. civ., nonché per « mancato esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione ») la statuizione di rigetto dell’istanza di ammissione delle prove orali, resa con  ordinanza  istruttoria  e  implicitamente  ribadita  con  la  gravata sentenza, la quale è stata emessa senza essersi proceduto all’escussione dei testimoni dedotti da NOME COGNOME con la memoria di costituzione in giudizio.
B.4. Il secondo e il quarto motivo del ricorso incidentale sono inammissibili, poiché censurano il giudizio di rilevanza dei mezzi di prova e la valutazione delle risultanze istruttorie, omettendo di considerare che tali attività sono riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
Non è, poi, ipotizzabile una violazione in iure del ragionamento presuntivo sotto il profilo della distinzione, in relazione alla potenzialità diffusiva delle dichiarazioni diffamatorie, tra le fattispecie di diffamazione semplice e quelle di diffamazione a mezzo stampa, poiché il giudice del merito, nel fare riferimento a tale parametro ai fini della prova presuntiva del danno non patrimoniale, ha debitamente tenuto conto della peculiarità della fattispecie sottoposta al suo esame, ovverosia della « contenuta potenziale diffusione delle dichiarazioni rese alla P.G. » (p.8 della sentenza impugnata).
C. In  definitiva,  mentre  va  complessivamente rigettato  il  ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME, deve essere accolto -come
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già detto -il primo motivo del ricorso principale (con assorbimento del secondo) proposto da NOME COGNOME.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Belluno, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà alla liquidazione delle spese sostenute dal ricorrente, nella  sua  qualità  di  parte  civile  nel  precedente  processo  penale, attenendosi ai principii sopra enunciati.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo; rigetta il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Belluno in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione