Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5015 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 5015  Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 33217-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente  domiciliati  in  ROMA,  INDIRIZZO ,  nello  studio  dell’ AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, e COGNOME NOME
– intimati –
avverso la sentenza n. 8939/2019 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 29/03/2019;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  in  camera  di  consiglio  dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto  di  citazione  ritualmente  notificato  gli  odierni  ricorrenti, unitamente a COGNOME NOME, proponevano domanda di rivendicazione  della proprietà  di  un  fondo  evocando  in  giudizio l’RAGIONE_SOCIALE Finanze e l’RAGIONE_SOCIALE Finanza di Salerno innanzi il Tribunale di Napoli.
Le amministrazioni convenute si costituivano resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al rilascio del cespite oggetto di causa ed al risarcimento del danno da occupazione dello stesso.
A  seguito  della  dichiarazione  di  incompetenza  del  Tribunale  di Napoli,  il  giudizio  veniva  riassunto  dinanzi  il  Tribunale  di  Salerno,  il quale rigettava la domanda principale accogliendo la riconvenzionale.
Con  sentenza  non  definitiva,  la  Corte  di  Appello  di  Salerno dichiarava  la  nullità  della  notificazione  dell’atto  di  riassunzione  del giudizio di primo grado, senza disporre l’estinzione dello stesso. Con successiva sentenza definitiva, il giudice di secondo grado rigettava il gravame, ordinando agli appellanti il rilascio del fondo e condannandoli al risarcimento del danno da occupazione dello stesso.
Avverso detta sentenza hanno proposto separati ricorsi, poi riuniti, COGNOME NOME, da un lato, e gli odierni ricorrenti, dall’altro lato. Con sentenza n. 8939/2019 la Corte di Cassazione ha rigettato ambedue i ricorsi.
Propongono ricorso per la revocazione di detta decisione, ai sensi e  per  gli  effetti  di  quanto  previsto  dall’art.  391-bis  c.p.c.,  COGNOME
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME  NOME  e  COGNOME  NOME,  affidandosi  a  due motivi.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di revocazione.
Il  ricorso,  chiamato  una  prima  volta  all’adunanza  camerale  del 17.2.2021  dinanzi  la  sesta  sezione  civile  di  questa  Corte,  è  stato rinviato,  con  ordinanza  interlocutoria  n.  8071/2021,  depositata  il 23.3.2021, alla pubblica udienza.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi del ricorso va dato atto che lo stesso era  stato  rinviato  a  nuovo  ruolo,  all’esito  dell’adunanza  camerale tenutasi in data 17.2.2021, per essere trattato in pubblica udienza.
Non è applicabile, inoltre, il rito introdotto dal D. Lgs. n. 149 del 2022, che ha modificato, tra gli altri, l’art. 375 c.p.c., poiché alla data della sua entrata in vigore (1.1.2023) l’adunanza camerale era stata già fissata e celebrata dinanzi la sesta sezione civile di questa Corte.
Va pertanto disposto il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica.
PQM
la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Seconda