Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5015 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5015 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 33217-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO , nello studio dell’ AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, e COGNOME NOME
– intimati –
avverso la sentenza n. 8939/2019 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 29/03/2019;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni ricorrenti, unitamente a COGNOME NOME, proponevano domanda di rivendicazione della proprietà di un fondo evocando in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE Finanze e l’RAGIONE_SOCIALE Finanza di Salerno innanzi il Tribunale di Napoli.
Le amministrazioni convenute si costituivano resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al rilascio del cespite oggetto di causa ed al risarcimento del danno da occupazione dello stesso.
A seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Napoli, il giudizio veniva riassunto dinanzi il Tribunale di Salerno, il quale rigettava la domanda principale accogliendo la riconvenzionale.
Con sentenza non definitiva, la Corte di Appello di Salerno dichiarava la nullità della notificazione dell’atto di riassunzione del giudizio di primo grado, senza disporre l’estinzione dello stesso. Con successiva sentenza definitiva, il giudice di secondo grado rigettava il gravame, ordinando agli appellanti il rilascio del fondo e condannandoli al risarcimento del danno da occupazione dello stesso.
Avverso detta sentenza hanno proposto separati ricorsi, poi riuniti, COGNOME NOME, da un lato, e gli odierni ricorrenti, dall’altro lato. Con sentenza n. 8939/2019 la Corte di Cassazione ha rigettato ambedue i ricorsi.
Propongono ricorso per la revocazione di detta decisione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 391-bis c.p.c., COGNOME
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi a due motivi.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di revocazione.
Il ricorso, chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 17.2.2021 dinanzi la sesta sezione civile di questa Corte, è stato rinviato, con ordinanza interlocutoria n. 8071/2021, depositata il 23.3.2021, alla pubblica udienza.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi del ricorso va dato atto che lo stesso era stato rinviato a nuovo ruolo, all’esito dell’adunanza camerale tenutasi in data 17.2.2021, per essere trattato in pubblica udienza.
Non è applicabile, inoltre, il rito introdotto dal D. Lgs. n. 149 del 2022, che ha modificato, tra gli altri, l’art. 375 c.p.c., poiché alla data della sua entrata in vigore (1.1.2023) l’adunanza camerale era stata già fissata e celebrata dinanzi la sesta sezione civile di questa Corte.
Va pertanto disposto il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica.
PQM
la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda