Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24229 Anno 2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso N. 5859/2022 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa come da procura in calce al ricorso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME domicilio digitale ;
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– ricorrente –
nei confronti di
COGNOME NOME, domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dal l’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale EMAIL
– ricorrente incidentale –
e contro
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
come da procura allegate al controricorso, domicilio digitale EMAIL
– controricorrente e ricorrente incidentale-
e contro
CONDOMINIO DI INDIRIZZO FIRENZE, in persona del l’amministratore pro tempore , domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale EMAIL
– controricorrente e ricorrente incidentale – e contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Firenze recante il n. 1505/2021 e pubblicata in data 29.7.2021;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del l’8 .5.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
Considerato che:
Con distinti ricorsi, NOME COGNOME e NOME COGNOME ( quest’ultimo con atto notificato successivamente a quello della prima, pertanto da considerarsi quale ricorso incidentale), hanno impugnato per cassazione, ciascuno sulla base di nove motivi, illustrati da distinte memorie, la sentenza non definitiva in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Firenze, pronunciando in sede di rinvio, ha condannato i predetti COGNOME (nella rispettiva misura di 1/3 e 2/3) al risarcimento del danno derivato a NOME COGNOME in occasione del sinistro occorsogli nella notte tra il 20 e il 21 ottobre del 2000 in Firenze, disponendo per il prosieguo, ai fini della quantificazione del danno; nel contempo, la Corte
N. 5859/22 R.G.
toscana ha rigettato le domande proposte dal COGNOME nei confronti del Condominio e della Compagnia assicuratrice;
NOME COGNOME e il Condominio si sono costituiti con distinti controricorsi, illustrati da memorie, entrambi proponendo anche ricorso incidentale;
il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
le impugnazioni proposte avverso la citata sentenza non definitiva pongono importanti questioni nomofilattiche e, comunque, di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375, comma 1, c.p.c. , che la trattazione in adunanza camerale non consente di adeguatamente affrontare e approfondire;
il Collegio reputa quindi opportuno decidere sulle dette impugnazioni in una fissanda pubblica udienza;
p. q. m.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, affinché il ricorso sia trattato in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno