Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8052 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8052 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20536/2020 R.G. proposto da:
NOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti, controricorrenti incidentali- contro
NOME COGNOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti, ricorrenti incidentali-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO CATANIA n. 2433/2019 depositata il 07/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ud.08/03/2024 CC
RILEVATO CHE:
La controversia tra i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, da un lato, e i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, dall’altro lato, fu introdotta dai primi nel 1994 innanzi al Tribunale di Caltagirone, in relazione ad una società di fatto esistente tra tali soggetti, scioltasi sin dal maggio 1993, per il contrasto insanabile insorto tra i soci, che avevano regolato i reciproci rapporti con una scrittura privata sottoscritta il 28 luglio 1993.
La domanda introduttiva era volta alla condanna dei convenuti all’adempimento di détta scrittura e, in subordine, alla liquidazione della quota sociale, previo rimborso di quanto dagli attori pagato per i debiti della società, in quanto essi di fatto erano rimasti i soli in possesso dell’immobile facente parte del patrimonio dell’ente collettivo.
Nel giudizio, come sopra intrapreso, si sono, sino ad oggi, succedute una pluralità di sentenze: 1) la sentenza non definitiva del Tribunale di Caltagirone n. 101/2004, che ha risolto la scrittura privata predetta, rimettendo la causa sul ruolo per la predisposizione di un progetto di divisione dell’immobile societario, la determinazione dell’attivo e del passivo della società al 30 maggio 1993 e della quota di liquidazione spettante ad ogni socio; 2) la sentenza non definitiva del Tribunale di Caltagirone n. 294/2007, che ha accertato la misura dell’attivo societario in € 582.264,30, nonché la misura del passivo societario e la quota di liquidazione dei soci; 3) la sentenza non definitiva della Corte d’appello di Catania n. 697/2010, vertente su entrambe le precedenti decisioni, la quale ha confermato la prima e, in riforma della seconda, ha accertato solo una diversa misura del passivo societario in € 351.301,00 alla data del 1° maggio 1993, delegando
il Tribunale, presso cui all’epoca era pendente il giudizio per la determinazione del valore delle quote, di accertare l’ulteriore passivo maturato successivamente; 4) la sentenza definitiva del Tribunale di Caltagirone n. 402/2017, che ha attribuito l’immobile ai convenuti, condizionando l’effetto traslativo al pagamento in loro favore della somma di € 96.002,17, oltre interessi dalla sentenza; 5) la sentenza non definitiva della Corte d’appello di Catania n. 2211/2018, che, in parziale riforma di quella che precede, ha determinato la decorrenza degli interessi non dalla sentenza, ma dal suo passaggio in giudicato, ed ha « in accoglimento del quarto e del quinto motivo dell’appello principale dei COGNOME NOME e COGNOME NOME nonché del primo motivo dell’appello incidentale dei coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME, dispo, previa rimessione della causa sul ruolo -il richiamo del c.t.u. … come da separata ordinanza »; 6) la sentenza definitiva della Corte d’appello di Catania n. 2433/2019 -impugnata con l’odierno ricorso che, in parziale riforma di quella del Tribunale n. 402/2017, ha determinato il credito dei coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME in € 119.731,93 complessivi, oltre agli interessi legali sulle singole scadenze annuali su € 129.563,34, a titolo di frutti, ed al credito per la quota societaria come determinato dal primo giudice; ed ha condannato i medesimi coniugi a pagare il conguaglio, ferma a loro l’attribuzione dell’immobile, determinato nella « differenza tra € 173.000,00 e la somma risultante dalla sottrazione dell’importo come sopra determinato a credito dei coniugi COGNOME (per fruttificazione e quote sociali) ed € 103.029,81, oltre agli interessi sul conguaglio sa calcolarsi secondo le modalità stabilite con sentenza non definitiva di questa Corte, tenuto conto delle quote di rispettiva spettanza, pari al 25% per ciascuno »; 7) la sentenza della Corte di cassazione del 7
agosto 2023, n. 23919, con la quale questa Corte ha respinto il ricorso proposto dai coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME contro la sentenza non definitiva della Corte d’appello di Catania n. 2211/2018.
In questa sede, dunque, avverso la sentenza definitiva della Corte d’appello di Catania n. 2433/2019 hanno proposto ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, sulla base di cinque motivi, cui hanno resistito gli intimati con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale.
Le parti hanno depositato la memoria.
Con la loro memoria del 26 febbraio 2024, i ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno reso noto di avere in data 25 febbraio 2024 proposto ricorso per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 23919/2023, di imminente iscrizione.
I ricorrenti hanno depositato anche una ulteriore ‘memoria integrativa’ il 27 febbraio 2024.
RITENUTO CHE:
Sussiste l’opportunità di disporre un rinvio a nuovo ruolo, per la trattazione congiunta del ricorso presente e di quello per revocazione della sentenza Cass. 7 agosto 2023, n. 23919.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 marzo