Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 11068 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11068 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 3401/2023 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dall’AVV_NOTAIO, e dall’AVV_NOTAIO;
-resistente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Salerno n. 649/2022 pubblicata il 23 novembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, dirigente medico chirurgo presso l’RAGIONE_SOCIALE, ha svolto, in regime di convenzione, attività di emergenza chirurgica presso la RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME e COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE da aprile 2008 a dicembre 2008.
Ha esposto che era stato determinato il pagamento in suo favore di € 19.800,00, per un totale di € 25,00 lordi per ora di lavoro.
Ha adito, quindi, il Tribunale di Salerno, contestando la misura dell’importo corrispostogli, atteso che la somma adeguata avrebbe dovuto essere di € 60,00 lordi l’ora.
Egli ha agito contro l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Salerno, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 6694/2012, ha accolto il ricorso, estromettendo dal giudizio l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Salerno, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 764/2015, ha accolto.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 40896/2021, ha accolto, con riferimento al secondo, al terzo e al quarto motivo.
La Corte d’appello di Salerno, in sede di riassunzione, con sentenza n. 649/2022, ha accolto nuovamente l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, sostenendo che erroneamente non era stata dichiarata la legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE e rimettendo, quindi, le parti innanzi al primo giudice.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che la presente controversia impone la soluzione di problematiche processuali la cui definizione potrebbe dipendere dall’esito delle questioni rimesse alla Sezioni Unite con le ordinanze interlocutorie n. 17925 del 28 giugno 2024 e n. 27927 del 29 ottobre 2024 della III sezione civile di questa Suprema Corte.
Pertanto, risulta opportuno un rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della decisione delle menzionate Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte,
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 20