Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17755 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17755 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19041/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende.
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (EMAIL;
EMAIL).
–
contro
ricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4408/2022 depositata il 25/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 4408/2022 del 25/06/2022 con cui la Corte d’Appello di Roma ha definito il giudizio di rinvio a seguito della sentenza di questa Suprema Corte n. 19185/2020.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Parte ricorrente e parte resistente hanno depositato memorie illustrative.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 392, 393, 332, 335, 274, 101, 102, 161 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e/o all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.’.
Lamenta che la corte territoriale ha errato nel non rilevare che il giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. promosso da RAGIONE_SOCIALE in seguito alla ordinanza n. 19185/2020 della Suprema Corte di Cassazione è stato incardinato e si è svolto senza la evocazione del litisconsorte necessario RAGIONE_SOCIALE, parte del giudizio di cassazione a quo e dei precedenti gradi di merito.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2951, 2943, 1219, 1324, 1362,
1363 cod. civ., 115, 132 n. 4) cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3) cod. proc. civ.’
Lamenta che la corte territoriale ha considerato la missiva inviata da RAGIONE_SOCIALE in data 09/11/2012 quale valido atto interruttivo del corso della prescrizione, omettendo di indicare gli elementi fattuali in concreto valorizzati al fine di operare la corretta sussunzione della fattispecie nell’alveo dell’art. 2943 c.c., norma che per tale ragione risulta falsamente applicata.
Rileva il Collegio in via preliminare che pende avanti alle Sezioni Unite di questa Corte la questione se il consigliere che ha a suo tempo redatto la proposta di definizione accelerata, che vengo successivamente opposta con richiesta di decisione, possa o meno essere nominato relatore o comunque possa o meno far parte del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. ex art. 380-bis1. cod. proc. civ.
Pertanto, in attesa della decisione delle Sezioni Unite, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024.