Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23495 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23495 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24284-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
RINUNZIA
R.G.N. 24284/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/07/2024
CC
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME nella qualità di eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati – avverso l’ordinanza n. 23255/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 31/07/2023 R.G.N. 26424/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con ordinanza n. 23255 depositata il 31.7.2023 la Corte di Cassazione ha pronunciato sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE contro i lavoratori originari ricorrenti avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE 615/2019 avente ad oggetto il risarcimento dei danni per la mancata istituzione del servizio mensa (o di una modalità alternativa) come riconosciuto dall’art. 68 del CCNL RAGIONE_SOCIALE 2002-2005.
La società ne chiede la revocazione sull’assunto che i giudici di legittimità – laddove hanno riconosciuto il diritto dei dipendenti alla pausa ed alla consumazione del pasto nonché ad un intervallo non lavorato in caso di osservanza di un orario giornaliero di almeno sei ore – sarebbero incorsi nell’errore di percezione previsto dall’art. 395, n. 4 cod.proc.civ. perché dalla documentazione acquisita agli atti emerge che i lavoratori svolgevano attività senza previsione di pause o interruzioni e solamente la ricorrenza di questa modalità di svolgimento della prestazione (c.d. orario spezzato) consente, secondo una corretta interpretazione dell’art. 68 del CCNL applicato in
azienda, l’insorgenza di un diritto all’istituzione di un servizio mensa. In sintesi, la Corte di Cassazione ha fondato l’esistenza del diritto dei lavoratori su un fatto inesistente, ossia l’effettuazione della pausa pranzo, circostanza di fatto che la stessa ordinanza reputa quale condizione delle attribuzioni del buono pasto.
I lavoratori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, resistono con controricorso; gli altri originari ricorrenti sono rimasti intimati.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di revocazione si deduce il travisamento dell’art. 68 del C.C.N.L. RAGIONE_SOCIALE 2002-2005 risultando documentalmente provato l’effettuazione della pausa pranzo da parte dei dipendenti, condizione prevista dalle parti sociali -come interpretata da questa Suprema Corte con l’ordinanza n. 23255(2023 per l’insorgenza del diritto al buono pasto.
Con memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c., parte ricorrente ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata ai controricorrenti, nonché dichiarazione degli stessi controricorrenti di accettazione della suddetta rinuncia.
Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente e dal suo difensore munito di procura generale; a tale rinuncia hanno prestato adesione scritta le controparti con il relativo difensore.
Ne consegue che va dichiarata l’estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006)
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio