Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 152 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 152 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
R.G.N. 36176/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 07/12/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 36176-2019 proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici 36176
rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME NOME COGNOME, domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 521/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/06/2019 R.G.N. 776/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1. La Corte di Appello di Firenze, rigettando l’appello proposto da ll’ Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito: INFN), in persona del legale rappresentante p.t., dichiarava il diritto delle parti controricorrenti indicate in epigrafe, dipendenti INFN, all’accensione della polizza di assicurazione di cui alla convenzione sottoscritta dall’INFN e dalla compagnia assicurativa INA in data 1.7.1963 (come
successivamente modificata), con decorrenza dalle rispettive date di assunzione.
Avverso detta pronunzia proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi INFN.
Resistevano con controricorso, assistito da memoria, i lavoratori.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente va rilevato che la trattazione del presente ricorso, già fissata per l’adunanza camerale del 7.7.2023, veniva rinviata all’adunanza camerale del 7.12.2023 per impedimento del relatore.
Nelle more, l’Avvocatura dello Stato, difensore dell’ INFN, premesso che i lavoratori, qui controricorrenti, avevano rinunziato ai diritti loro riconosciuti nelle fasi di merito, con compensazione delle spese legali, dichiarava di rinunziare, ai sensi dell’art. 390 c.p.c. al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese.
La rinunzia dell’Avvocatura veniva accettata dagli avvocati dei controricorrenti, senza tuttavia che ricorressero le condizioni richieste dall’art. 391, quarto comma, c.p.c. per l’assenza di specifico mandato.
Poiché nel giudizio di legittimità la mancata rituale accettazione rileva solo ai fini della determinazione delle spese, va dichiarata l’estinzione del processo.
Quanto alle spese del giudizio di legittimità, ritiene il Collegio di compensarle, in ragione del rilievo che, a monte dell’operata rinunzia al giudizio di legittimità, vi è la rinunzia dei controricorrenti ai diritti loro riconosciuti nella sentenza di primo grado confermata in appello, con accordo sulla compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 7.12.2023